Art. 38.
                             Referendum

  1.   L'amministrazione   deve   consentire  lo  svolgimento,  fuori
dell'orario   di  lavoro,  di  "referendum",  sia  generali  che  per
categoria,  su materie inerenti all'attivita' sindacale indetti dalle
organizzazioni   sindacali   tra   i   lavoratori,   con  diritto  di
partecipazione   di   tutti   i  dipendenti  appartenenti  all'unita'
produttiva e alla categoria particolarmente interessata.