Art. 41.
                          Pari opportunita'

  (Il comma 1 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
  2.  Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne,
vengono  istituiti,  presso  tutti i Ministeri, con la presenza delle
organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita',
che  propongano  misure  adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunita'   e   relazionino,  almeno  una  volta  all'anno,  sulle
condizioni  oggettive  in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle
attribuzioni,   alle   mansioni,  alla  partecipazione  ai  corsi  di
formazione   ed   aggiornamento,   ai  nuovi  ingressi,  al  rispetto
dell'applicazione  della normativa per la prevenzione degli infortuni
e  delle  malattie  professionali, alla promozione di misure idonee a
tutelarne  la  salute  in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed
alla  prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare
attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi
per la salute riproduttiva.
 
          Nota all'art. 41, comma 1:
            Il  comma  1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68, e' riportato alla nota
          all'art. 1, comma 1.