Art. 42.
                              Verifiche

  1.  Con  cadenza  annuale, di regola entro il mese di settembre, le
delegazioni  stipulanti  l'accordo  recepito  con il presente decreto
effettueranno  una  verifica  sullo  stato di attuazione dell'accordo
stesso   in   ogni   sua   parte  con  particolare  riferimento  alla
programmazione  del  lavoro e degli orari, ai piani di produttivita',
ai  criteri  di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei
servizi in favore della utenza.
  2.  Sulla  base  dei  risultati  delle  predette verifiche le parti
potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione
indicata  dall'art.  16  della  legge  quadro sul pubblico impiego 29
marzo  1983,  n.  93,  o  da  porre  a  base  di iniziative dirette a
rimuovere  eventuali  ostacoli  alla compiuta e tempestiva attuazione
delle intese.
 
          Nota all'art. 42, comma 2:
            Si  trascrive  il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo
          1983, n. 93:
            "Art.  16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al
          parlamento  di  cui  all'articolo 30 della legge 28 ottobre
          1970,  n.  775, si riferisce anche circa l'attuazione degli
          accordi,  la  produttivita',  le  disfunzioni,  i tempi e i
          costi   dell'azione  amministrativa,  il  confronto  con  i
          rapporti  di  lavoro  nel  settore  privato,  e si avanzano
          eventuali  proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
          di    accordo   sindacale   entro   trenta   giorni   dalla
          formulazione.
            La  relazione  e'  allegata alla relazione previsionale e
          programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468.
            Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della
          nuova  normativa, la relazione previsionale e programmatica
          di  cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita
          relazione  programmatica di settore riguardante gli accordi
          in via di stipulazione".