Art. 47.

  (Il  presente  articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte
dei conti).
 
          Nota all'art. 47, comma 1:
            Il  trattamento stipendiale di cui all'art. 3 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e'
          quello riportato alla nota all'art 46, comma 2.
            Il terzo comma del predetto art. 3 stabilisce che:
            "La  progressione  economica  si  sviluppa in otto classi
          biennali  di  stipendio  del  6  per cento, computato sullo
          stipendio  iniziale  di  livello,  ed in successivi aumenti
          periodici   biennali   del   2,50   per   cento,  computati
          sull'ultima classe di stipendio".

          Note all'art. 47, comma 2:
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 25 giugno
          1983, n. 344 contenente: "Norme risultanti dalla disciplina
          prevista  dall'accordo  del  29  aprile 1983 concernente il
          personale  dei  Ministeri  ed  altre  categorie"  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197
          del 20 luglio 1983.
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio
          1984,  n.  531  recante: "Norme risultanti dalla disciplina
          prevista  dal  protocollo  aggiuntivo  del 23 febbraio 1984
          concernente i segretari comunali" e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1 settembre
          1984.