Art. 47. (Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Nota all'art. 47, comma 1: Il trattamento stipendiale di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e' quello riportato alla nota all'art 46, comma 2. Il terzo comma del predetto art. 3 stabilisce che: "La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio". Note all'art. 47, comma 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 contenente: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 del 20 luglio 1983. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531 recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del 23 febbraio 1984 concernente i segretari comunali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1 settembre 1984.