Art. 48. Passaggi di qualifica 1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla predetta data. 2. Per i passaggi conseguenti all'applicazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' per quelli di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, continua ad applicarsi l'art. 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Note all'art. 48, comma 2: - L'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riguarda l'inquadramento provvisorio del personale nelle qualifiche funzionali nonche' quello definitivo dei profili professionali, mentre l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 si riferisce agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e profili professionali del personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 (13 luglio 1980) apparteneva alle qualifiche iniziali delle varie carriere. Se ne trascrivono i rispettivi testi: "Art. 4 della legge n. 312/1980 (Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1 gennaio 1978). - Il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 e' inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni; nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati; nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliare atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanita'; nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate; nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore. Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245. Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno data anzianita' nella qualifica superiore anche in soprannumero. A tal fine si osservera' l'ordine risultante dal ruolo di provenienza. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quello della effettiva assunzione in servizio. Per il dipendente che successivamente al 1 luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi. Nel caso in cui, dopo il 1 gennaio 1978, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto della data del passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo. Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica. I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo art. 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate. Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni puo' essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'. Il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente art. 3. Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse. Il personale che conseguire l'idoneita' nella prova selettiva sara' inquadrato nella nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad esaurimento degli idonei. I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica funzionale settima al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'inquadramento alla predetta qualifica avverra' secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere. Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo, nono e quattordicesimo decorrono ai Fini giuridici dal 1 gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1 luglio 1978. Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze gia' inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'art. 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966 n. 32, dopo il 1 luglio 1979 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319. Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' appartenenti alle soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in virtu' di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 297, ovvero all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370. Fermi restando gli effetti derivati dall'applicazione dell'art. 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, le disposizioni della suddetta nonna sono estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie, con le decorrenze giuridica ed economica previste dal presente titolo". "Art. 2 del D.L. n. 283/1981. - Il personale appartenente, alla data di entra in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o piu' qualifiche o alle categorie degli operai, puo' partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilita' di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverra' alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima. L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1 gennaio 1983 e per l'altro 50% con decorrenza dal 1 gennaio 1980. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione puo' partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale di ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia. Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potra' essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni delle qualifiche di provenienza. Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entra in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianita' e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge medesima". - Si trascrive il testo dell'art. 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312: "Art. 25 (Attribuzioni nuovi stipendi). - Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente art. 4, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 724, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonche' per la valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio. Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe. Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, e' attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, e' attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'art. 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello. Per il personale di cui al terzo comma del precedente art. 1 si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75 del titolo III, capo I, della presente legge. Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al personale dell'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e' determinato annualmente, con la legge di bilancio, al netto delle somme per la corresponsione al personale dell'istituto stesso dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 e dell'assegno pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964, iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1979, nonche' di quella occorrente per la corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964. La somma disponibile per detto compenso particolare viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata di parametri convenzionali ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo derivante dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il valore del punto parametrale. Per il solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori del predetto Istituto la misura del compenso particolare viene ridotta di un importo pari all'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964. Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione e' attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nella settima qualifica funzionale, con la relativa progressione economica per anzianita' di servizio indipendentemente dal grado rivestito. Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente e' attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottava qualifica funzionale. Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 e 24 nonche' il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo. Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione. Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi".