Art. 48.
                        Passaggi di qualifica

  1.  Nei  passaggi  a  qualifica  di  livello  superiore  conseguiti
successivamente  al  31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di
nuovo   inquadramento,   compete   la   retribuzione  individuale  di
anzianita' in godimento alla predetta data.
  2.  Per  i  passaggi conseguenti all'applicazione dell'art. 4 della
legge  11  luglio  1980, n. 312, nonche' per quelli di cui all'art. 2
del   decreto-legge   6   giugno   1981,   n.  283,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  1981,  n.  432,  continua ad
applicarsi l'art. 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
 
          Note all'art. 48, comma 2:
            -  L'art.  4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riguarda
          l'inquadramento  provvisorio del personale nelle qualifiche
          funzionali    nonche'   quello   definitivo   dei   profili
          professionali,  mentre  l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno
          1981,  n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 6
          agosto  1981,  n. 432 si riferisce agli inquadramenti nelle
          qualifiche funzionali e profili professionali del personale
          che  alla  data  di entrata in vigore della legge 11 luglio
          1980,  n.  312 (13 luglio 1980) apparteneva alle qualifiche
          iniziali delle varie carriere.
            Se ne trascrivono i rispettivi testi:
            "Art.  4  della  legge  n.  312/1980 (Primo inquadramento
          nelle  qualifiche funzionali del personale in servizio al 1
          gennaio  1978).  - Il personale in servizio alla data del 1
          gennaio   1978   e'   inquadrato   nelle  nuove  qualifiche
          funzionali,   ai   fini  giuridici  dalla  stessa  data  ed
          economici  dal 1 luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica
          rivestita   al   1  gennaio  1978  e  secondo  le  seguenti
          corrispondenze:
              nella  seconda  qualifica funzionale il personale della
          carriera  ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso
          o qualifica equiparata e gli operai comuni;
              nella  terza  qualifica  funzionale  il personale della
          carriera  ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso
          capo  o  qualifica  equiparata,  delle  carriere ausiliarie
          strutturate   su   un'unica   qualifica,  limitatamente  al
          personale  con  parametro  di stipendio 165, della carriera
          ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella
          di commesso e gli operai qualificati;
              nella  quarta  qualifica  funzionale il personale della
          carriera   esecutiva   ordinaria   con   le  qualifiche  di
          coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate,
          della   carriera   ausiliare   atipica   con  la  qualifica
          corrispondente  a  quella  di  commesso  capo, i vigili del
          fuoco,  gli  operai  specializzati,  il  personale  con  la
          qualifica  di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia
          e di capo guardia di sanita';
              nella  quinta  qualifica  funzionale il personale della
          carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore
          superiore  o qualifica equiparata, delle carriere esecutive
          strutturate   su   un'unica   qualifica,  limitatamente  al
          personale  con  parametro  di stipendio 245, della carriera
          esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle
          di  coadiutore  e  coadiutore  principale, i capi operai, i
          capi  squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco;
              nella  sesta  qualifica  funzionale  il personale della
          carriera  di  concetto  con  le  qualifiche di segretario e
          segretario   principale   o  qualifiche  equiparate,  della
          carriera  esecutiva atipica con la qualifica corrispondente
          a  quella  di  coadiutore  superiore  ed i capi reparto del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
              nella  settima  qualifica funzionale il personale della
          carriera  di concetto con la qualifica di segretario capo o
          qualifica    equiparata,   delle   carriere   di   concetto
          strutturate   su   un'unica   qualifica,  limitatamente  al
          personale  con parametro di stipendio 370, e della carriera
          direttiva  con  le qualifiche di consigliere e di direttore
          di sezione o qualifiche equiparate;
              nell'ottava  qualifica  funzionale  il  personale della
          carriera  direttiva  con la qualifica di direttore aggiunto
          di  divisione  o  qualifica  equiparata  e  personale delle
          carriere  direttive  strutturate  su  una  unica qualifica,
          limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e
          superiore.
              Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si
          considerano   carriere   ausiliarie   atipiche  quelle  con
          parametro  iniziale  di  stipendio  superiore  a  100 e con
          parametro  finale  superiore  a  165  e  carriere esecutive
          atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a
          120 e a 245.
              Sono    considerate    inoltre    atipiche,   ai   fini
          dell'inquadramento  nelle  nuove  qualifiche funzionali, le
          posizioni  operaie ed impiegatizie per le quali risulta una
          sola  qualifica  con  parametri  superiori  a  quelli delle
          corrispondenti qualifiche tipiche.
              Il  personale  che alla data di entrata in vigore della
          presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore
          principale,  segretario  principale, direttore di sezione o
          qualifiche  corrispondenti  e  gli operai specializzati che
          abbiano  maturato  oppure  abbiano  in corso di maturazione
          l'anzianita'  che  nel  precedente ordinamento avrebbe dato
          titolo  all'ammissione  allo scrutinio per il conseguimento
          rispettivamente   della   qualifica   di   commesso   capo,
          coadiutore  superiore,  segretario capo, direttore aggiunto
          di  divisione  e  capo  operaio,  sono inquadrati o saranno
          inquadrati  a  mano  a mano che matureranno data anzianita'
          nella qualifica superiore anche in soprannumero. A tal fine
          si osservera' l'ordine risultante dal ruolo di provenienza.
              Il  personale  assunto  nel  periodo  compreso tra il 1
          gennaio  1978 e la data di entrata in vigore della presente
          legge,   e'  inquadrato  nelle  qualifiche  funzionali  con
          l'osservanza  dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento
          nelle  qualifiche  ha decorrenza giuridica dal giorno della
          nomina ed economica da quello della effettiva assunzione in
          servizio.
              Per  il dipendente che successivamente al 1 luglio 1978
          abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti
          economici  per  effetto  della  progressione economica o di
          carriera   si  procede  ad  un  nuovo  inquadramento  nella
          qualifica  con  decorrenza dalla data del conseguimento dei
          miglioramenti stessi.
              Nel  caso in cui, dopo il 1 gennaio 1978, il dipendente
          abbia  conseguito un passaggio di carriera o una promozione
          alla  qualifica  superiore  che,  se ottenuta prima avrebbe
          determinato  l'inquadramento  nella qualifica superiore, si
          procede,  con  effetto  della  data  del  passaggio o della
          promozione,   ad  un  nuovo  inquadramento  nella  suddetta
          qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente
          articolo.
              Il   personale   le  cui  attribuzioni,  in  base  alla
          qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per
          le  nuove  qualifiche,  dai profili professionali di cui al
          precedente art. 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime,
          anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza
          di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al
          profilo assimilabile della stessa qualifica.
              I  dipendenti  che abbiano effettivamente svolto per un
          periodo  non  inferiore  a  cinque  anni  le mansioni di un
          profilo   diverso  dalla  qualifica  rivestita  secondo  il
          vecchio  ordinamento  possono essere inquadrati, a domanda,
          previo  parere favorevole della commissione d'inquadramento
          prevista  dal successivo art. 10, nel profilo professionale
          della   qualifica   funzionale   relativa   alle   mansioni
          esercitate.
              Il   personale   che  ritenga  di  individuare  in  una
          qualifica  funzionale  superiore  a  quella in cui e' stato
          inquadrato  le attribuzioni effettivamente svolte da almeno
          cinque   anni   puo'   essere   sottoposto,  a  domanda  da
          presentarsi  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore
          della  presente  legge  e previa favorevole valutazione del
          consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa
          ad    accertare   l'effettivo   possesso   della   relativa
          professionalita'.
              Il  contenuto  delle  prove  selettive  e  i criteri di
          valutazione,    le    modalita'   di   partecipazione,   la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  le sedi di
          svolgimento  di tale prova e quant'altro attiene alla prova
          stessa   saranno   stabiliti,   sentite  le  organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          ed  il  Consiglio superiore della pubblica amministrazione,
          con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri da
          emanare  entro  sei mesi dall'entrata in vigore del decreto
          di cui al precedente art. 3.
              Le  prove  selettive  di  cui  al  precedente  comma si
          svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse.
              Il  personale  che  conseguire  l'idoneita' nella prova
          selettiva sara' inquadrato nella nuova qualifica funzionale
          nei  limiti  della  dotazione  organica  stabilita  per  la
          qualifica   stessa,   secondo   l'ordine   della   relativa
          graduatoria, sino ad esaurimento degli idonei.
              I  dipendenti  assunti  in servizio posteriormente alla
          data  di entrata in vigore del decreto del Presidente della
          Repubblica  1  giugno  1972,  n.  319,  quali vincitori dei
          concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone
          di  concetto  delle soppresse carriere speciali, indetti ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio   1957,  n.  3,  sono  inquadrati  nella  qualifica
          funzionale  settima  al compimento di due o di quattro anni
          di  effettivo  servizio  nella  carriera  di  concetto,  se
          provvisti,  rispettivamente,  di  diploma  di  laurea  o di
          titolo   di  studio  equipollente,  ovvero  di  diploma  di
          istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
              L'inquadramento   alla   predetta   qualifica  avverra'
          secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della
          carriera direttiva con qualifica di consigliere.
              Gli  inquadramenti  del  personale di cui ai precedenti
          commi  ottavo,  nono  e  quattordicesimo  decorrono ai Fini
          giuridici  dal  1  gennaio  1978 ed ai fini economici dal 1
          luglio 1978.
              Le  disposizioni  di cui al primo comma dell'art. 4 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n.
          319,  si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla
          data  di  entrata in vigore delle disposizioni stesse anche
          nei  confronti  degli impiegati del Ministero delle finanze
          gia'   inquadrati   nei  ruoli  indicati  nel  primo  comma
          dell'art.  2  del  citato  decreto  presidenziale, ai sensi
          dell'art.  2  della  legge 4 febbraio 1966 n. 32, dopo il 1
          luglio  1979  ma  con  decorrenza  anteriore all'entrata in
          vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno
          1972, n. 319.
              Gli  impiegati  in  servizio  alla  data  di entrata in
          vigore   della   presente  legge,  gia'  appartenenti  alle
          soppresse  carriere  speciali  e successivamente inquadrati
          nelle  carriere di concetto ordinarie in virtu' di opzione,
          possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data,
          di  essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima
          qualifica  funzionale  se pervenuti ai parametri 255 o 297,
          ovvero  all'ottava  qualifica  funzionale  se  pervenuti al
          parametro 370.
              Fermi  restando  gli effetti derivati dall'applicazione
          dell'art.  14  della  legge  4  agosto  1975,  n.  397,  le
          disposizioni  della suddetta nonna sono estese al personale
          incluso  nelle  graduatorie  formate  ai sensi del medesimo
          articolo,  provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche
          quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi diritto
          secondo   l'ordine   delle  predette  graduatorie,  con  le
          decorrenze  giuridica  ed  economica  previste dal presente
          titolo".
            "Art.   2   del   D.L.   n.   283/1981.  -  Il  personale
          appartenente,  alla  data di entra in vigore della legge 11
          luglio  1980,  n.  312, alla qualifica iniziale di ciascuna
          carriera,  articolata  su  una  o  piu'  qualifiche  o alle
          categorie  degli  operai,  puo'  partecipare, a domanda, ad
          appositi  corsi  di riqualificazione, con esame finale, per
          profili professionali di qualifica immediatamente superiore
          con  preferenza  per quelli nei quali vi sia disponibilita'
          di  posti.  Sono  esclusi  dalla  partecipazione ai corsi i
          dipendenti  che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4
          della  richiamata legge n. 312, in un profilo professionale
          di  qualifica  funzionale  superiore  a  quella nella quale
          risultino  collocati  in  via  provvisoria  ai  sensi della
          predetta legge ed il personale che perverra' alla qualifica
          funzionale   superiore   attraverso   il  concorso  interno
          nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.
            L'ordinamento  dei  corsi  di cui al precedente comma, le
          modalita'   di   partecipazione,   la   composizione  della
          commissione  esaminatrice  e  quanto altro attiene ai corsi
          stessi   saranno   stabiliti,   sentite  le  organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          ed  il  Consiglio superiore della pubblica amministrazione,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
            Il  personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo
          comma  sara'  inquadrato,  secondo l'ordine di graduatoria,
          nel  profilo  professionale del livello superiore, anche in
          soprannumero,  nel  limite  del 50% degli idonei stessi con
          decorrenza  dal  1  gennaio  1983  e  per  l'altro  50% con
          decorrenza dal 1 gennaio 1980.
            Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma,
          della   legge   11   luglio  1980,  n.  312,  ai  corsi  di
          riqualificazione   puo'   partecipare  anche  il  personale
          destinatario  della  richiamata  disposizione.  Coloro  che
          risulteranno   idonei  saranno  inquadrati  con  precedenza
          rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.
            Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche
          al   personale   proveniente  dalle  soppresse  imposte  di
          consumo,  al  personale del lotto, al personale di ruolo ad
          esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al
          personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n.
          312,  nonche' agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali
          giudiziari  e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia
          e giustizia.
            Fino  a  quando permarranno le posizioni soprannumerarie,
          il  personale  inquadrato  in  profili  professionali della
          qualifica  superiore  potra'  essere  utilizzato  anche per
          l'esercizio delle mansioni delle qualifiche di provenienza.
            Gli   operai   comuni  e  gli  operai  qualificati  delle
          amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entra
          in  vigore  della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano
          maturato   oppure   abbiano   in   corso   di   maturazione
          l'anzianita'  che  nel  precedente ordinamento avrebbe dato
          titolo   all'attribuzione  del  parametro  terminale  dello
          stipendio  sono  considerati,  ai  soli  effetti economici,
          rispettivamente,  della  terza  e  della  quarta  qualifica
          funzionale  previste  dall'art.  4  della legge stessa, con
          effetto dal compimento della predetta anzianita' e comunque
          da  data  non anteriore a quella di entrata in vigore della
          legge medesima".
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  25 della legge 11
          luglio 1980, n. 312:
            "Art.  25  (Attribuzioni nuovi stipendi). - Ai fini della
          determinazione  del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio
          1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale
          collocato   nelle   qualifiche   funzionali  ai  sensi  del
          precedente  art.  4,  si considera il trattamento economico
          complessivo  annuo  lordo  spettante  alla  stessa data per
          stipendio,  assegno  perequativo  pensionabile  di cui alla
          legge  15  novembre  1973, n. 724, aggiunzioni previste dai
          decreti  del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n.
          268,  16  aprile  1977,  n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718,
          nonche'    per    la    valutazione   ai   fini   economici
          dell'anzianita' di servizio.
            Agli  stessi  fini si considera anche l'assegno personale
          pensionabile  previsto  dall'ultimo comma dell'art. 1 della
          legge   15  novembre  1973,  n.  734,  e  quello  stabilito
          dall'art.  202  del decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe.
            Nel  caso  in  cui  il trattamento economico complessivo,
          come   sopra  determinato,  sia  inferiore  allo  stipendio
          iniziale   del  livello  di  inquadramento,  e'  attribuito
          quest'ultimo stipendio.
            Qualora   invece  detto  trattamento  sia  superiore,  e'
          attribuito   lo  stipendio,  tra  quelli  conseguibili  nel
          livello  per  classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di
          scatti    anche    convenzionali,   di   importo   pari   o
          immediatamente superiore al trattamento stesso.
            Ai  fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano
          stati  attribuiti  aumenti  di  stipendio convenzionali, il
          dipendente   si  intende  collocato  allo  scatto  biennale
          tabellare     immediatamente    inferiore    agli    scatti
          convenzionali concessi.
            Gli  assegni  ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e
          22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'art. 9 della
          legge  19  luglio  1977,  n.  412,  sono riassorbiti con la
          successiva progressione economica, per passaggi di livello.
            Per  il  personale  di  cui al terzo comma del precedente
          art. 1 si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi
          stipendi,  le  disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75
          del titolo III, capo I, della presente legge.
            Lo   stanziamento   per   il   compenso   particolare  da
          corrispondere   al  personale  dell'Istituto  superiore  di
          sanita' ai sensi dell'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n.
          519,  e' determinato annualmente, con la legge di bilancio,
          al  netto  delle  somme  per la corresponsione al personale
          dell'istituto  stesso dell'assegno perequativo pensionabile
          di  cui  alla legge 15 novembre 1973, n. 734 e dell'assegno
          pensionabile  di  cui  alla legge 20 dicembre 1977, n. 964,
          iscritte  nel  bilancio  di  previsione  per  l'anno  1979,
          nonche'  di  quella  occorrente  per  la  corresponsione al
          personale  della  carriera  dei  dirigenti di ricerca e dei
          ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo
          comma  dell'articolo unico della predetta legge 20 dicembre
          1977, n. 964.
            La somma disponibile per detto compenso particolare viene
          distribuita  in  ragione  diretta  della radice quadrata di
          parametri  convenzionali  ricavati  dividendo  lo stipendio
          annuo  lordo  derivante dall'inquadramento nelle qualifiche
          funzionali per il valore del punto parametrale.
            Per  il  solo  personale  della carriera dei dirigenti di
          ricerca  e  dei ricercatori del predetto Istituto la misura
          del  compenso  particolare viene ridotta di un importo pari
          all'assegno  speciale  mensile  di  cui  al  secondo  comma
          dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964.
            Il  personale  della  carriera  diplomatica  continua  ad
          essere  disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai
          funzionari   della   predetta  carriera  con  il  grado  di
          segretario  di legazione e di primo segretario di legazione
          e'  attribuito  il  trattamento  economico previsto per gli
          impiegati  dello  Stato  inquadrati nella settima qualifica
          funzionale,  con  la  relativa  progressione  economica per
          anzianita'   di   servizio   indipendentemente   dal  grado
          rivestito.
            Ai  consiglieri  di  legazione  che  non  abbiano  ancora
          conseguito  il trattamento stabilito per il primo dirigente
          e'  attribuito  il  trattamento  economico previsto per gli
          impiegati  dello  Stato  inquadrati  nell'ottava  qualifica
          funzionale.
            Al  suddetto  personale  della  carriera  diplomatica  si
          applicano  i  precedenti  articoli 4 e 24 nonche' il primo,
          secondo,   terzo,   quarto  e  quinto  comma  del  presente
          articolo.
            Il  dipendente  che  transiti  alla  qualifica  superiore
          consegue    nella    nuova   posizione,   anche   ai   fini
          dell'ulteriore  progressione  economica,  lo stipendio, tra
          quelli  conseguibili  nella qualifica per classe e scatti e
          con  l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di
          importo  immediatamente  superiore a quello percepito nella
          precedente posizione.
            Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto
          previsto  dal  penultimo comma del presente articolo, siano
          stati  attribuiti  aumenti  di  stipendio convenzionali, ai
          fini  della ulteriore progressione economica, il dipendente
          si   intende   collocato  allo  scatto  biennale  tabellare
          immediatamente    inferiore   agli   scatti   convenzionali
          concessi".