Art. 5.
                        Mobilita' di comparto

  1.  Ove,  attivati  i  procedimenti di mobilita' interna, risultino
ancora  vacanze  di  organico nei singoli uffici, le amministrazioni,
mediante  bandi  di  disponibilita', da pubblicizzarsi nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  ed  attraverso mezzi di informazione di
massa,  indicono  concorsi  per  la  copertura  dei  posti vacanti da
attuarsi mediante trasferimenti di personale in servizio in uffici di
altre  amministrazioni,  le  cui  dotazioni organiche siano risultate
sopradimensionate  rispetto ai fabbisogni funzionali, e che non abbia
trovato    collocazione    negli   uffici   dell'amministrazione   di
appartenenza,  con  i procedimenti di mobilita' interna, e sempre che
gli  interessati  appartengano  al profilo professionale dei posti da
conferire.
  2. Per la formazione della graduatoria si applicano le disposizioni
previste per la mobilita' interna dall'art. 4.
  3.  L'impiegato,  trasferito  ad altra amministrazione, e' inserito
nell'organico  nel  posto  che gli compete, secondo la data di nomina
alla  qualifica  gia'  ricoperta  e  con  la  relativa  anzianita' di
qualifica rivestita.