Art. 51. Compenso incentivante 1. Il compenso incentivante base di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e' stabilito per il nono livello retributivo nella misura di lire centomilacinquecentotrenta mensili. 2. Tutte le maggiorazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 sono fra di loro cumulabili. 3. Le maggiorazioni del compenso incentivante di cui agli articoli 10 e 11 del suddetto decreto competono anche al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. L'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 e' sostituito dal seguente: "Le prestazioni di lavoro che per loro natura o per obiettive esigenze di servizio risultino articolate in turni avvicendati su dodici o ventiquattro ore, comportano la maggiorazione della misura del compenso base, non decurtato per assenze a qualsiasi titolo effettuate, del tredici per cento per ogni turno, se reso in ore pomeridiane e del ventisei per cento se reso in ore notturne o festive. Il numero dei turni mensili va limitato, di norma, ad un massimo di dieci". 5. Ai segretari comunali con trattamento economico dell'ottava qualifica l'indennita' prevista nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, compete nella misura derivante dall'applicazione delle maggiorazioni del settanta per cento previste al compenso dell'ottava qualifica funzionale per i primi quattro anni di servizio e successivamente sara' determinata sulla base del compenso spettante alla nona qualifica funzionale.
Nota all'art. 51, comma 1: L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 (norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) e' del seguente tenore: "Art. 10 (Compenso incentivante). - Dal 1 gennaio 1984 e' istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttivita' nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite: a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3; b) i criteri e le modalita' di corresponsione, per non piu' di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio; c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative. La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sara' rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Il compenso di cui al precedente articolo sara' corrisposto in sostituzione di compensi o indennita', fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi. Qualora questi ultimi risultino di importo piu' elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sara' conservata ad personam e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso. Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto. Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede: 1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1; 2) con i fondi stanziati per indennita' e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma; 3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unita' organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Nota all'art. 51, comma 2: Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1954 si veda nella nota che segue. Nota all'art. 51, comma 3: Gli articoli 10 e 11 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984), sul compenso incentivante, sono del seguente tenore: "Art. 10 (Personale giudiziario). - Al personale del Ministero di grazia e giustizia, gia' destinatario del compenso previsto dall'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, compete una maggiorazione, in cifra assoluta riassorbibile con i futuri miglioramenti del compenso incentivante, pari alla differenza fra il compenso mensile previsto dal citato art. 168, eventualmente decurtato ai sensi del precedente art. 1, ed il compenso incentivante base mensile di cui al presente decreto". "Art. 11 (Personale del Ministero della difesa). - Al personale del Ministero della difesa, gia' destinatario del compenso previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 188, compete una maggiorazione, in cifra assoluta, riassorbibile con i futuri miglioramenti del compenso incentivante, pari alla differenza fra la misura mensile di base dell'indennita' di incentivazione prevista dalla tabella A di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1983, eventualmente decurtato ai sensi del precedente art. 1, ed in compenso incentivante base mensile di cui al presente decreto". Nota all'art. 51, comma 4: Il testo attualmente vigente dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 sul compenso incentivante, e' il seguente: "Art. 3 (Turni). - Le prestazioni di lavoro che per loro natura o per obbiettive esigenze di servizio risultino articolate in turni avvicendati su dodici o ventiquattro ore, comportano la maggiorazione della misura del compenso base, non decurtato per assenze a qualsiasi titolo effettuate, del tredici per cento per ogni turno, se reso in ore pomeridiane e del ventisei per cento se reso in ore notturne o festive. Il numero dei turni mensili va limitato, di norma, ad un massimo di dieci. I servizi che alla data del 31 dicembre 1983 erano organizzati su turni eccedenti il suddetto limite di dieci, possono continuare ad essere attivati nella stessa misura. Ai fini dei precedenti commi, l'orario pomeridiano va dalle ore 14 alle ore 22; l'orario notturno dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo". Nota all'art. 51, comma 5: L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, contenente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del 23 febbraio 1984 concernente i segretari comunali" e' del seguente tenore: "Art. 5 (Indennita' di funzione e di coordinamento). - Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dal 1 gennaio 1984, compete una indennita' mensile, pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, maggiorata del 70 per cento. L'indennita' di cui al comma precedente viene corrisposta per undici mensilita' all'anno". Il primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 (Norme risultanti dalla disciplina dell'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) soprarichiamato e' del seguente tenore: "Dal 1 gennaio 1984 e' istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttivita' nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale". (Omissis).