Art. 51.
                        Compenso incentivante

  1. Il compenso incentivante base di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente  della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e' stabilito per
il    nono    livello    retributivo    nella    misura    di    lire
centomilacinquecentotrenta mensili.
  2.  Tutte  le maggiorazioni previste nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 sono fra di loro cumulabili.
  3.  Le maggiorazioni del compenso incentivante di cui agli articoli
10  e  11  del  suddetto decreto competono anche al personale assunto
successivamente  alla  data di entrata in vigore del decreto medesimo
con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  4.  L'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 13 aprile 1984 e' sostituito dal seguente:
"Le  prestazioni  di  lavoro  che  per  loro  natura  o per obiettive
esigenze  di  servizio  risultino  articolate in turni avvicendati su
dodici  o  ventiquattro ore, comportano la maggiorazione della misura
del  compenso  base,  non  decurtato  per  assenze a qualsiasi titolo
effettuate,  del  tredici  per  cento  per ogni turno, se reso in ore
pomeridiane  e  del  ventisei  per  cento  se  reso in ore notturne o
festive.  Il  numero  dei  turni mensili va limitato, di norma, ad un
massimo di dieci".
  5.  Ai  segretari  comunali  con  trattamento economico dell'ottava
qualifica   l'indennita'   prevista   nell'art.  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1984, n. 531, compete nella
misura  derivante  dall'applicazione delle maggiorazioni del settanta
per cento previste al compenso dell'ottava qualifica funzionale per i
primi  quattro  anni  di servizio e successivamente sara' determinata
sulla base del compenso spettante alla nona qualifica funzionale.
 
          Nota all'art. 51, comma 1:
            L'art.  10 del decreto del Presidente della Repubblica 25
          giugno  1983,  n.  344  (norme  risultanti dalla disciplina
          prevista  dall'accordo  del  29  aprile 1983 concernente il
          personale dei Ministeri ed altre categorie) e' del seguente
          tenore:
            "Art. 10 (Compenso incentivante). - Dal 1 gennaio 1984 e'
          istituito, a favore del personale di cui al precedente art.
          1,  un  compenso incentivante la produttivita' nella misura
          di   L.   85.000   mensili  lorde  per  l'ottava  qualifica
          funzionale.
            Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri,
          previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative,  da  definire  entro  il  31 ottobre 1983,
          saranno stabilite:
              a)  le misure per le restanti qualifiche funzionali, in
          proporzione  con  l'ammontare  degli  stipendi  di  cui  al
          precedente art. 3;
              b)  i criteri e le modalita' di corresponsione, per non
          piu'  di  undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento
          di    obiettivi    generali    stabiliti    dalle   singole
          amministrazioni,  all'effettiva  presenza  in  servizio, al
          pieno  rispetto  dell'orario  d'obbligo  e  ad  ogni  altra
          eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del
          servizio;
              c)  le maggiorazioni delle misure di base, in relazione
          a specifiche effettive prestazioni lavorative.
              La  individuazione  dei destinatari delle maggiorazioni
          di  cui al punto c) del precedente comma sara' rimessa alla
          contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93.
              Il   compenso  di  cui  al  precedente  articolo  sara'
          corrisposto  in  sostituzione  di  compensi  o  indennita',
          fruiti  dal  personale  al  medesimo  titolo  o  che  siano
          comunque  collegati alle effettive prestazioni ordinarie di
          servizio,  da  individuare con il decreto di cui al secondo
          comma, che verranno contestualmente soppressi.
              Qualora questi ultimi risultino di importo piu' elevato
          rispetto   al   compenso  incentivante,  comprensivo  delle
          maggiorazioni,  l'eccedenza  sara' conservata ad personam e
          riassorbita  con  gli  eventuali  futuri  miglioramenti del
          compenso stesso.
              Il  compenso  incentivante  non  compete  al  personale
          provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo
          connessi all'espletamento di compiti di istituto.
              Al  finanziamento  del  compenso incentivante di cui al
          presente articolo si provvede:
                1)  con  i  fondi  destinati  a  remunerare il lavoro
          straordinario  nei normali limiti orari per il personale di
          cui al precedente art. 1;
                2) con i fondi stanziati per indennita' e compensi da
          sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;
                3)  con  la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per
          ciascuna  unita' organica, da fronteggiare con gli appositi
          fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.
                Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

          Nota all'art. 51, comma 2:
            Per  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 aprile 1954 si veda nella nota che segue.

          Nota all'art. 51, comma 3:
            Gli  articoli  10  e  11  del  decreto del presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  13  aprile 1984 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984), sul compenso
          incentivante, sono del seguente tenore:
            "Art.  10  (Personale  giudiziario).  -  Al personale del
          Ministero  di  grazia  e  giustizia,  gia' destinatario del
          compenso previsto dall'art. 168 della legge 11 luglio 1980,
          n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, compete
          una  maggiorazione,  in  cifra assoluta riassorbibile con i
          futuri  miglioramenti  del compenso incentivante, pari alla
          differenza fra il compenso mensile previsto dal citato art.
          168,  eventualmente  decurtato ai sensi del precedente art.
          1,  ed  il  compenso  incentivante  base  mensile di cui al
          presente decreto".
            "Art.  11  (Personale  del  Ministero della difesa). - Al
          personale del Ministero della difesa, gia' destinatario del
          compenso  previsto  dalla  legge  10  maggio  1983, n. 188,
          compete una maggiorazione, in cifra assoluta, riassorbibile
          con  i futuri miglioramenti del compenso incentivante, pari
          alla   differenza   fra   la   misura   mensile   di   base
          dell'indennita'  di incentivazione prevista dalla tabella A
          di  cui  all'art.  1  del decreto ministeriale 12 settembre
          1983,  eventualmente decurtato ai sensi del precedente art.
          1,  ed  in  compenso  incentivante  base  mensile di cui al
          presente decreto".

          Nota all'art. 51, comma 4:
            Il  testo attualmente vigente dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 13 aprile 1984 sul
          compenso incentivante, e' il seguente:
            "Art.  3 (Turni). - Le prestazioni di lavoro che per loro
          natura  o  per  obbiettive  esigenze  di servizio risultino
          articolate  in  turni  avvicendati su dodici o ventiquattro
          ore,  comportano la maggiorazione della misura del compenso
          base,   non   decurtato  per  assenze  a  qualsiasi  titolo
          effettuate,  del  tredici per cento per ogni turno, se reso
          in  ore pomeridiane e del ventisei per cento se reso in ore
          notturne   o  festive.  Il  numero  dei  turni  mensili  va
          limitato, di norma, ad un massimo di dieci.
            I  servizi  che  alla  data  del  31  dicembre 1983 erano
          organizzati su turni eccedenti il suddetto limite di dieci,
          possono continuare ad essere attivati nella stessa misura.
            Ai  fini  dei  precedenti  commi, l'orario pomeridiano va
          dalle  ore  14  alle ore 22; l'orario notturno dalle ore 22
          alle ore 6 del giorno successivo".

          Nota all'art. 51, comma 5:
            L'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica 31
          maggio  1984,  n.  531,  contenente "Norme risultanti dalla
          disciplina   prevista  dal  protocollo  aggiuntivo  del  23
          febbraio  1984  concernente  i  segretari  comunali" e' del
          seguente tenore:
            "Art. 5 (Indennita' di funzione e di coordinamento). - Al
          personale  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1984,  compete  una  indennita'
          mensile,  pari  a quella prevista dal primo comma dell'art.
          10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 giugno
          1983, n. 344, maggiorata del 70 per cento.
            L'indennita' di cui al comma precedente viene corrisposta
          per undici mensilita' all'anno".
            Il  primo  comma  dell'art. 10 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  25 giugno 1983, n. 344 (Norme risultanti
          dalla   disciplina   dell'accordo   del   29   aprile  1983
          concernente  il personale dei Ministeri ed altre categorie)
          soprarichiamato e' del seguente tenore:
            "Dal  1 gennaio 1984 e' istituito, a favore del personale
          di  cui  al  precedente art. 1, un compenso incentivante la
          produttivita'  nella  misura di L. 85.000 mensili lorde per
          l'ottava qualifica funzionale".
            (Omissis).