Art. 57. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 maggio 1987 COSSIGA FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per la funzione pubblica GORIA, Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1987 Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 2, con esclusione di: art. 6, commi 3 e 4; art. 17 (e in conseguenza art. 2, commi 7 e 8; art. 9, comma 4; art. 16, comma 2; art. 41, comma 1; art. 50, comma 2); art. 18, commi 4 e 5; art. 19, comma 6; art. 23; art. 27; art. 28; art. 37; art. 47 e art. 54, commi 1, 2, 3 e 4, ai sensi della delibera n. 1793 della sezione del controllo Stato in data 1 luglio 1987.