Art. 57.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 8 maggio 1987

                               COSSIGA

                              FANFANI,  Presidente  del Consiglio dei
                                Ministri
                              PALADIN,   Ministro   per  la  funzione
                                pubblica
                              GORIA,   Ministro   del  tesoro  e,  ad
                                interim,   del   bilancio   e   della
                                programmazione economica
                              GORRIERI,  Ministro  del lavoro e della
                                previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1987
  Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 2, con esclusione di:
art. 6, commi 3 e 4; art. 17 (e in conseguenza art. 2, commi 7 e 8;
  art. 9, comma 4; art. 16, comma 2; art. 41, comma 1; art. 50, comma
  2);  art. 18, commi 4 e 5; art. 19, comma 6; art. 23; art. 27; art.
  28;  art.  37; art. 47 e art. 54, commi 1, 2, 3 e 4, ai sensi della
  delibera n. 1793 della sezione del controllo Stato in data 1 luglio
  1987.