Art. 6.
                      Mobilita' per contingenti

  1.  Le  amministrazioni,  completate  le  operazioni  di  cui  agli
articoli  4  e  5,  comunicheranno  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica gli eventuali esuberi o le carenze di personale.
  2.  Un  gruppo  misto  di  valutazione  di comparto, composto dalle
organizzazioni   sindacali   firmatarie   dell'accordo  recepito  dal
presente   decreto,   dalle   amministrazioni   interessate   e   dal
Dipartimento della funzione pubblica, con l'ausilio dell'Osservatorio
nazionale  sul  pubblico impiego, prendera' comparativamente in esame
le   predette   risultanze   che  potranno  costituire  la  base  per
l'attivazione  di  trasferimenti  di  contingenti  di  organici  e di
personale da una ad altra amministrazione.
  (I  commi  3  e 4 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei
conti).
  5.  Fino  a  quando  non  avranno  attuazione  le  disposizioni che
precedono,  il  personale,  che  sia risultato esuberante rispetto ai
fabbisogni   dei  singoli  uffici,  e'  considerato  in  sovrannumero
rispetto alla dotazione organica dell'ufficio.