Art. 6. Mobilita' per contingenti 1. Le amministrazioni, completate le operazioni di cui agli articoli 4 e 5, comunicheranno al Dipartimento della funzione pubblica gli eventuali esuberi o le carenze di personale. 2. Un gruppo misto di valutazione di comparto, composto dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dalle amministrazioni interessate e dal Dipartimento della funzione pubblica, con l'ausilio dell'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego, prendera' comparativamente in esame le predette risultanze che potranno costituire la base per l'attivazione di trasferimenti di contingenti di organici e di personale da una ad altra amministrazione. (I commi 3 e 4 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei conti). 5. Fino a quando non avranno attuazione le disposizioni che precedono, il personale, che sia risultato esuberante rispetto ai fabbisogni dei singoli uffici, e' considerato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ufficio.