(Allegato A)
                             ALLEGATO A 
 
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
 
  CONFEDERAZIONI SINDACALI CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL
- CISAS - USPPI. 
  ORGANIZZAZIONI SINDACALI Di CATEGORIA ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI 
CITATE E UNIONE NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
 
                              Premessa 
 
  Le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL  -  CIDA  -  CISAL  -
  CONFSAL - CISAS - USPPI e l'Unione nazionale segretari  comunali  e
  provinciali  al  fine  di  tutelare  gli  interessi   professionali
  collettivi  dei  lavoratori  nel  quadro  di  una  sempre  maggiore
  attenzione alle esigenze  della  collettivita',  per  attenuarne  i
  disagi ed al fine precipuo di offrire ai cittadini la  possibilita'
  di usufruire, anche in occasione  di  controversie  sindacali,  dei
  servizi   pubblici   essenziali   nel    rispetto    dei    diritti
  costituzionalmente garantiti,  presentano  il  seguente  codice  di
  autoregolamentazione del diritto di sciopero  in  attuazione  delle
  norme contenute nella legge n. 93/1983 e sulla base del  protocollo
  di intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo
  in data 25 luglio 1986. 
 
  Tale tutela potra' essere maggiormente  assicurata  e  tali  disagi
potranno  ulteriormente  diminuire  con   un   raffreddamento   delle
eventuali controversie, per il quale, oltre alle  procedure  previste
dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.  13/1986,
e'  indispensabile  che  da  parte  dei  responsabili   politici   ed
amministrativi dei singoli dicasteri  e  di  Governo  siano  adottati
comportamenti corretti nelle relazioni sindacali e  coerenti  con  le
intese sottoscritte. 
  1.0 - DIRITTO DI SCIOPERO. 
  Il diritto di sciopero, sancito dall'art.  40  della  Costituzione,
costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. 
  2.0 - AMBITO DI APPLICAZIONE. 
  Le organizzazioni  sindacali  sopra  specificate  si  impegnano  ad
osservare il presente codice nell'ambito del comparto  del  personale
dipendente dai Ministeri, come definito nell'art. 2 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 
  3.0 - OGGETTO. 
  Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative  alle
politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli. 
  4.0 - TITOLARITA'. 
  Gli organismi competenti, secondo le regole interne  delle  singole
organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero,  a  definirne  le
modalita', a sospenderlo o revocarlo sono: 
    a) a livello nazionale e interregionale di comparto: la struttura
nazionale di comparto contrattuale o di categoria; 
    b) a livello  regionale  e,  nell'ambito  della  stessa  regione,
interprovinciale di comparto: la  struttura  regionale  di  comparto,
contrattuale o di categoria; 
    c) a livello territoriale di comparto: la struttura  territoriale
di comparto contrattuale o di categoria; 
    d) a livello nazionale e interregionale di Ministero o branca  di
esso: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria,
d'intesa con la struttura sindacale nazionale di Ministero  o  branca
di esso (se esistente); 
    e) a livello regionale o interprovinciale di Ministero  o  branca
di esso:  la  struttura  regionale  di  comparto  contrattuale  o  di
categoria, d'intesa con la struttura regionale di Ministero o  branca
di esso (se esistente); 
    f) a livello territoriale di  Ministero  o  branca  di  esso:  la
struttura territoriale di comparto contrattuale o  di  categoria,  di
intesa con la struttura sindacale territoriale di Ministero o  branca
di esso (se esistente); 
    g) a livello aziendale o di ufficio: la struttura territoriale di
comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con  la  struttura  di
base aziendale o di ufficio (se esistente). 
  5.0 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLO SCIOPERO. 
  5.1 - Durata. 
  L'azione di sciopero, all'inizio di qualsiasi  vertenza,  non  puo'
superare la durata di un'intera giornata, ciascuna azione  successiva
relativa alla stessa vertenza non puo' superare le due giornate. 
  Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore  alla  giornata
si svolgeranno in un unico periodo di ore  continuative,  riferito  a
ciascun turno. 
  Non saranno effettuati scioperi a scacchiera, a singhiozzo,  bianco
ed alla rovescia. 
  5.2 - Pubblicita'. 
  All'atto   della   proclamazione   dello   sciopero   sara'    data
pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle motivazioni che
l'hanno determinato. 
  5.3 - Non applicazione del codice. 
  Il presente codice non si applica nei casi in cui fossero in  gioco
i valori  fondamentali  delle  liberta'  civili  e  sindacali,  della
democrazia e della pace. 
  Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo
del lavoro saranno applicate le modalita' di sciopero  stabilite  dai
livelli confederali. 
  5.4 - Proclamazione. 
  5.4.1. Gli scioperi nazionali generali  dei  lavoratori  dipendenti
dai Ministeri di cui all'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con  un  preavviso
di almeno quindici giorni, assicurando un intervallo non inferiore  a
48 ore tra la prima azione e le successive. 
  5.4.2. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione
e la  data  dell'azione  collettiva  di  astensione  dal  lavoro,  si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel  capo
VI del decreto del Presidente della Repubblica 1  febbraio  1986,  n.
13, ed a quelle definite nel contratto  di  comparto;  in  ogni  caso
l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso
dell'azione sindacale proclamata. 
  5.5 - Comunicazione alle controparti. 
  5.5.1. La  proclamazione  degli  scioperi  relativi  alle  vertenze
nazionali di comparto sara' comunicata alla Presidenza del  Consiglio
- Dipartimento per la funzione pubblica. 
  5.5.2.  La  proclamazione  di  scioperi  relativi  a  vertenze   di
contrattazione nazionale  di  Ministero  (o  branca  di  esso)  sara'
comunicata all'amministrazione con cui  si  ha  la  vertenza  e  alla
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica. 
  5.5.3.  La  proclamazione  di  scioperi  relativi  a  vertenze   di
contrattazione di livello territoriale o di  posto  di  lavoro  sara'
comunicata alle controparti con cui si ha la vertenza. 
  6.0 - GARANZIE AI CITTADINI. 
  Durante lo svolgimento delle azioni di sciopero e di ogni forma  di
lotta saranno assicurate la sicurezza degli utenti, dei lavoratori  e
degli  impianti  e  le  condizioni  minime  di  funzionalita'   delle
attivita' che incidono sui bisogni essenziali degli utenti. 
  A  tal  fine  saranno  assicurate,  a  cura  delle  amministrazioni
competenti, mediante appositi  presidi  -  indicati  da  parte  delle
organizzazioni sindacali a livello locale o  di  posto  di  lavoro  -
costituiti  da  lavoratori  esonerati  dallo  sciopero,  le  seguenti
attivita': 
    1) Sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo:  la
custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale  e  dei
natanti; 
    2) Attivita'  giudiziaria  (Ministero  di  grazia  e  giustizia):
limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi  con  imputati
detenuti, alle scarcerazioni ed alla liberta' provvisoria; 
    3) Ordine pubblico e sicurezza (Ministero di grazia e giustizia -
Istituti di pena): limitatamente alla custodia dei  detenuti  e  alla
confezione  e  distribuzione  dei  pasti;  (Ministero  dell'interno):
limitatamente al cifrario, al gabinetto del prefetto  e  all'archivio
generale della questura; 
    4) Attivita' sanitaria (Ministero  della  sanita):  limitatamente
alla sanita' marittima ed al servizio veterinario di confine per  gli
animali  vivi;  (Ministero  di  grazia  e  giustizia):  limitatamente
all'assistenza ai detenuti; 
    5)  Attivita'   di   sdoganamento:   limitatamente   alla   merce
rapidamente deperibile, ai medicinali e agli animali vivi; 
    6) Attivita' di sorveglianza idraulica dei fiumi  e  degli  altri
corsi d'acqua: limitatamente al periodo di preallarme di piena; 
    7) Attivita' di segnalazione costiera e non; 
    8) Attivita' di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio
antincendi. 
  7.0 - PERIODO DI ESCLUSIONE. 
  Non saranno proclamati scioperi nei seguenti periodi: 
    nel mese di agosto; 
    nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni  che  seguono
le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; 
    nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni  che  seguono
le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per  i
rispettivi ambiti territoriali; 
    nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni; 
    nel giorno immediatamente precedente e successivo  alle  seguenti
festivita' e nelle stesse: Natale, Capodanno, Pasqua, 1 novembre,  25
aprile, 2 giugno. 
  8.0 - SOSPENSIONE DEGLI SCIOPERI. 
  Gli  scioperi  di  qualsiasi  genere  dichiarati  o  in  corso   di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso  di  avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale. 
  9.0 - SANZIONI. 
  Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli
di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti. 
  Ogni comportamento difforme costituisce violazione  dei  rispettivi
statuti di organizzazione ed e', come tale,  soggetto  alle  relative
sanzioni. 
  10.0 - TERMINI DI VALIDITA'. 
  Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al  31
dicembre 1987.