ALLEGATO A CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO CONFEDERAZIONI SINDACALI CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL - CISAS - USPPI. ORGANIZZAZIONI SINDACALI Di CATEGORIA ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI CITATE E UNIONE NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Premessa Le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL - CISAS - USPPI e l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali al fine di tutelare gli interessi professionali collettivi dei lavoratori nel quadro di una sempre maggiore attenzione alle esigenze della collettivita', per attenuarne i disagi ed al fine precipuo di offrire ai cittadini la possibilita' di usufruire, anche in occasione di controversie sindacali, dei servizi pubblici essenziali nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, presentano il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero in attuazione delle norme contenute nella legge n. 93/1983 e sulla base del protocollo di intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986. Tale tutela potra' essere maggiormente assicurata e tali disagi potranno ulteriormente diminuire con un raffreddamento delle eventuali controversie, per il quale, oltre alle procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, e' indispensabile che da parte dei responsabili politici ed amministrativi dei singoli dicasteri e di Governo siano adottati comportamenti corretti nelle relazioni sindacali e coerenti con le intese sottoscritte. 1.0 - DIRITTO DI SCIOPERO. Il diritto di sciopero, sancito dall'art. 40 della Costituzione, costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. 2.0 - AMBITO DI APPLICAZIONE. Le organizzazioni sindacali sopra specificate si impegnano ad osservare il presente codice nell'ambito del comparto del personale dipendente dai Ministeri, come definito nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 3.0 - OGGETTO. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli. 4.0 - TITOLARITA'. Gli organismi competenti, secondo le regole interne delle singole organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definirne le modalita', a sospenderlo o revocarlo sono: a) a livello nazionale e interregionale di comparto: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria; b) a livello regionale e, nell'ambito della stessa regione, interprovinciale di comparto: la struttura regionale di comparto, contrattuale o di categoria; c) a livello territoriale di comparto: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria; d) a livello nazionale e interregionale di Ministero o branca di esso: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura sindacale nazionale di Ministero o branca di esso (se esistente); e) a livello regionale o interprovinciale di Ministero o branca di esso: la struttura regionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura regionale di Ministero o branca di esso (se esistente); f) a livello territoriale di Ministero o branca di esso: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, di intesa con la struttura sindacale territoriale di Ministero o branca di esso (se esistente); g) a livello aziendale o di ufficio: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura di base aziendale o di ufficio (se esistente). 5.0 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLO SCIOPERO. 5.1 - Durata. L'azione di sciopero, all'inizio di qualsiasi vertenza, non puo' superare la durata di un'intera giornata, ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non puo' superare le due giornate. Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno. Non saranno effettuati scioperi a scacchiera, a singhiozzo, bianco ed alla rovescia. 5.2 - Pubblicita'. All'atto della proclamazione dello sciopero sara' data pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle motivazioni che l'hanno determinato. 5.3 - Non applicazione del codice. Il presente codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace. Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro saranno applicate le modalita' di sciopero stabilite dai livelli confederali. 5.4 - Proclamazione. 5.4.1. Gli scioperi nazionali generali dei lavoratori dipendenti dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con un preavviso di almeno quindici giorni, assicurando un intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione e le successive. 5.4.2. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, ed a quelle definite nel contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. 5.5 - Comunicazione alle controparti. 5.5.1. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica. 5.5.2. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione nazionale di Ministero (o branca di esso) sara' comunicata all'amministrazione con cui si ha la vertenza e alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica. 5.5.3. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sara' comunicata alle controparti con cui si ha la vertenza. 6.0 - GARANZIE AI CITTADINI. Durante lo svolgimento delle azioni di sciopero e di ogni forma di lotta saranno assicurate la sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli impianti e le condizioni minime di funzionalita' delle attivita' che incidono sui bisogni essenziali degli utenti. A tal fine saranno assicurate, a cura delle amministrazioni competenti, mediante appositi presidi - indicati da parte delle organizzazioni sindacali a livello locale o di posto di lavoro - costituiti da lavoratori esonerati dallo sciopero, le seguenti attivita': 1) Sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: la custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale e dei natanti; 2) Attivita' giudiziaria (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla liberta' provvisoria; 3) Ordine pubblico e sicurezza (Ministero di grazia e giustizia - Istituti di pena): limitatamente alla custodia dei detenuti e alla confezione e distribuzione dei pasti; (Ministero dell'interno): limitatamente al cifrario, al gabinetto del prefetto e all'archivio generale della questura; 4) Attivita' sanitaria (Ministero della sanita): limitatamente alla sanita' marittima ed al servizio veterinario di confine per gli animali vivi; (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza ai detenuti; 5) Attivita' di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile, ai medicinali e agli animali vivi; 6) Attivita' di sorveglianza idraulica dei fiumi e degli altri corsi d'acqua: limitatamente al periodo di preallarme di piena; 7) Attivita' di segnalazione costiera e non; 8) Attivita' di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio antincendi. 7.0 - PERIODO DI ESCLUSIONE. Non saranno proclamati scioperi nei seguenti periodi: nel mese di agosto; nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni; nel giorno immediatamente precedente e successivo alle seguenti festivita' e nelle stesse: Natale, Capodanno, Pasqua, 1 novembre, 25 aprile, 2 giugno. 8.0 - SOSPENSIONE DEGLI SCIOPERI. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale. 9.0 - SANZIONI. Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed e', come tale, soggetto alle relative sanzioni. 10.0 - TERMINI DI VALIDITA'. Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al 31 dicembre 1987.