(Allegato B)
                             ALLEGATO B 
 
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
CONFEDERAZIONE  SINDACALE  CISNAL  E  ORGANIZZAZIONE   SINDACALE   DI
                         CATEGORIA ADERENTE 
                              Premessa 
 
  La  CISNAL  al  Fine  di  tutelare  gli   interessi   professionali
collettivi  dei  lavoratori  nel  quadro  di  una   sempre   maggiore
attenzione alle esigenze della collettivita', per attenuarne i disagi
ed al fine precipuo  di  offrire  ai  cittadini  la  possibilita'  di
usufruire, anche in occasione di controversie sindacali, dei  servizi
pubblici  essenziali  nel  rispetto  dei  diritti  costituzionalmente
garantiti, presenta il seguente codice  di  autoregolamentazione  del
diritto di sciopero in attuazione delle norme contenute  nella  legge
n. 93/1983 e sulla base del protocollo di intesa intervenuto  tra  le
confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986. 
 
  Tale tutela potra' essere maggiormente  assicurata  e  tali  disagi
potranno  ulteriormente  diminuire  con   un   raffreddamento   delle
eventuali controversie, per il quale, oltre alle  procedure  previste
dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.  13/1986,
e'  indispensabile  che  da  parte  dei  responsabili   politici   ed
amministrativi dei singoli dicasteri  e  di  Governo  siano  adottati
comportamenti corretti nelle relazioni sindacali e  coerenti  con  le
intese sottoscritte. 
  1.0 - DIRITTO DI SCIOPERO. 
  Il diritto di sciopero, sancito dall'art.  40  della  Costituzione,
costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. 
  2.0 - AMBITO DI APPLICAZIONE. 
  La CISNAL si impegna ad osservare il  presente  codice  nell'ambito
del comparto del personale dipendente dai  Ministeri,  come  definito
nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68. 
  3.0 - OGGETTO. 
  Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative  alle
politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli. 
  4.0 - TITOLARITA'. 
  Gli organismi competenti, secondo le regole interne  delle  singole
organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero,  a  definirne  le
modalita', a sospenderlo o revocarlo sono: 
    a) a livello nazionale e interregionale di comparto: la struttura
nazionale di comparto contrattuale o di categoria; 
    b) a livello  regionale  e,  nell'ambito  della  stessa  regione,
interprovinciale di comparto: la  struttura  regionale  di  comparto,
contrattuale o di categoria; 
    c) a livello territoriale di comparto: la struttura  territoriale
di comparto contrattuale o di categoria; 
    d) a livello nazionale e interregionale di Ministero o branca  di
esso: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria,
d'intesa con la struttura sindacale nazionale di Ministero  o  branca
di esso (se esistente); 
    e) a livello regionale o interprovinciale di Ministero  o  branca
di esso:  la  struttura  regionale  di  comparto  contrattuale  o  di
categoria, d'intesa con la struttura regionale di Ministero o  branca
di esso (se esistente); 
    f) a livello territoriale di  Ministero  o  branca  di  esso:  la
struttura territoriale di comparto contrattuale o  di  categoria,  di
intesa con la struttura sindacale territoriale di Ministero o  branca
di esso (se esistente); 
    g) a livello aziendale o di ufficio: la struttura territoriale di
comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con  la  struttura  di
base aziendale o di ufficio (se esistente). 
  5.0 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLO SCIOPERO. 
  5.1 - Durata. 
  L'azione di sciopero, all'inizio di qualsiasi  vertenza,  non  puo'
superare la durata di un'intera giornata, ciascuna azione  successiva
relativa alla stessa vertenza non puo' superare le due giornate. 
  Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore  alla  giornata
si svolgeranno in un unico periodo di ore  continuative,  riferito  a
ciascun turno. 
  Non saranno effettuati scioperi a scacchiera, a singhiozzo,  bianco
ed alla rovescia. 
  5.2 - Pubblicita'. 
  All'atto   della   proclamazione   dello   sciopero   sara'    data
pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle motivazioni che
l'hanno determinato. 
  5.3 - Non applicazione del codice. 
  Il presente codice non si applica nei casi in cui fossero in  gioco
i valori  fondamentali  delle  liberta'  civili  e  sindacali,  della
democrazia e della pace. 
  Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo
del lavoro saranno applicate le modalita' di sciopero  stabilite  dai
livelli confederali. 
  5.4 - Proclamazione. 
  5.4.1. Gli scioperi nazionali generali  dei  lavoratori  dipendenti
dai Ministeri di cui all'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con  un  preavviso
di almeno quindici giorni, assicurando un intervallo non inferiore  a
48 ore tra la prima azione e le successive. 
  5.4.2. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione
e la  data  dell'azione  collettiva  di  astensione  dal  lavoro,  si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel  capo
VI del decreto del Presidente della Repubblica 1  febbraio  1986,  n.
13, ed a quelle definite nel contratto  di  comparto;  in  ogni  caso
l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso
dell'azione sindacale proclamata. 
  5.5 - Comunicazione alle controparti. 
  5.5.1. La  proclamazione  degli  scioperi  relativi  alle  vertenze
nazionali di comparto sara' comunicata alla Presidenza del  Consiglio
- Dipartimento per la funzione pubblica. 
  5.5.2.  La  proclamazione  di  scioperi  relativi  a  vertenze   di
contrattazione nazionale  di  Ministero  (o  branca  di  esso)  sara'
comunicata all'amministrazione con cui  si  ha  la  vertenza  e  alla
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica. 
  5.5.3.  La  proclamazione  di  scioperi  relativi  a  vertenze   di
contrattazione di livello territoriale o di  posto  di  lavoro  sara'
comunicata alle controparti con cui si ha la vertenza. 
  6.0 - GARANZIE AI CITTADINI. 
  Durante lo svolgimento delle azioni di sciopero e di ogni forma  di
lotta saranno assicurate la sicurezza degli utenti, dei lavoratori  e
degli  impianti  e  le  condizioni  minime  di  funzionalita'   delle
attivita' che incidono sui bisogni essenziali degli utenti. 
  A  tal  fine  saranno  assicurate,  a  cura  delle  amministrazioni
competenti, mediante appositi  presidi  -  indicati  da  parte  delle
organizzazioni sindacali a livello locale o  di  posto  di  lavoro  -
costituiti  da  lavoratori  esonerati  dallo  sciopero,  le  seguenti
attivita': 
    1) Sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo:  la
custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale  e  dei
natanti; 
    2) Attivita'  giudiziaria  (Ministero  di  grazia  e  giustizia):
limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi  con  imputati
detenuti, alle scarcerazioni ed alla liberta' provvisoria; 
    3) Ordine pubblico e sicurezza (Ministero di grazia e giustizia -
Istituti di pena): limitatamente alla custodia dei  detenuti  e  alla
confezione  e  distribuzione  dei  pasti,  (Ministero  dell'interno):
limitatamente al cifrario, al gabinetto del prefetto  e  all'archivio
generale della questura; 
    4) Attivita' sanitaria (Ministero  della  sanita):  limitatamente
alla sanita' marittima ed al servizio veterinario di confine per  gli
animali  vivi,  (Ministero  di  grazia  e  giustizia):  limitatamente
all'assistenza ai detenuti; 
    5)  Attivita'   di   sdoganamento:   limitatamente   alla   merce
rapidamente deperibile, ai medicinali e agli animali vivi; 
    6) Attivita' di sorveglianza idraulica dei fiumi  e  degli  altri
corsi d'acqua: limitatamente al periodo di preallarme di piena; 
    7) Attivita' di segnalazione costiera e non; 
    8) Attivita' di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio
antincendi. 
  7.0 - PERIODO DI ESCLUSIONE. 
  Non saranno proclamati scioperi nei seguenti periodi: 
    nel mese di agosto; 
    nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni  che  seguono
le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; 
    nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni  che  seguono
le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per  i
rispettivi ambiti territoriali; 
    nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni; 
    nel giorno immediatamente precedente e successivo  alle  seguenti
festivita' e nelle stesse: Natale, Capodanno, Pasqua, 1 novembre,  25
aprile, 2 giugno. 
  8.0 - SOSPENSIONE DEGLI SCIOPERI. 
  Gli  scioperi  di  qualsiasi  genere  dichiarati  o  in  corso   di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso  di  avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale. 
  9.0 - SANZIONI. 
  Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli
di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti. 
  Ogni comportamento difforme costituisce violazione  dei  rispettivi
statuti di organizzazione ed e', come tale,  soggetto  alle  relative
sanzioni. 
  10.0 - TERMINI DI VALIDITA'. 
  Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al  31
dicembre 1987. 
 
  Di seguito si riporta il testo delle disposizioni  non  ammesse  al
"visto" della Corte dei conti: 
  "Art. 6, commi 3 e 4. - 3. Il Ministro per  la  funzione  pubblica,
sentite le amministrazioni  interessate  ed  il  Consiglio  superiore
della pubblica amministrazione, dispone con decreto il  trasferimento
dei contingenti e le conseguenti variazioni di organico. 
  4. Nei confronti del personale compreso nei contingenti di  cui  al
comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5". 
  "Art. 17 (Livelli di negoziazione decentrata). - 1. La negoziazione
decentrata puo' articolarsi a  livello  nazionale  per  ogni  singola
amministrazione o  branca  di  essa,  e,  per  aree  territorialmente
delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o
stabilimenti   di   notevole   complessita'   non   riconducibili   a
circoscrizione  territoriale,  purche'  diretti  da  funzionari   con
qualifica dirigenziale, in relazione  alle  materie  di  negoziazione
individuate nel presente decreto". 
  "Art. 2,  commi  7  e  8.  -  7.  I  risultati  dell'indagine  sono
riassunti, con l'apporto  della  commissione  paritetica,  a  livello
centrale  dell'amministrazione  e  costituiscono  la  base   per   la
determinazione, da attuare mediante  accordi  decentrati  per  unita'
organica di livello provinciale o di uffici, istituti  o  servizi  di
particolare rilevanza o stabilimenti  di  notevole  complessita'  non
riconducibili  alla  circoscrizione  provinciale,  dei  tempi  e  dei
carichi funzionali di lavoro. 
  8. Per la formulazione di  proposte  per  la  determinazione  degli
organici, da attuare al medesimo livello di  negoziazione  decentrata
indicata nel comma 7, si terra'  conto  oltre  che  delle  risultanze
delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche  delle  situazioni
specifiche  nei  singoli  uffici,  nonche'   delle   diverse   figure
professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi
indivisibili, delle eventuali necessita' di  professionalita'  nuove,
degli eventuali processi di ristrutturazione  delle  attivita'  degli
uffici, delle eventuali iniziative  volte  a  offrire  nuovi  servizi
all'utenza, degli effetti  del  turn-over  sulle  effettive  presenze
degli addetti, della programmazione  dell'orario  di  servizio  e  di
apertura al pubblico e di  quant'altro  ritenuto  utile  al  fine  di
pervenire ad una appropriata definizione delle  necessita'  organiche
degli stessi". 
  "Art. 9, comma 4. - 4. Fatta salva la possibilita' di una  migliore
specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi da  definire
con accordi decentrati  di  livello  nazionale  e  nell'ambito  delle
direttive conseguentemente impartite dal Ministro, in sede di accordi
decentrati per unita' organiche  cosi'  come  definite  nell'art.  17
saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto  di  detta
articolazione, tenendo  conto  delle  realta'  locali  e  per  meglio
corrispondere alle esigenze degli utenti". 
  "Art. 16, comma 2. - 2. Per le strutture  di  rilievo  territoriale
non inferiore a quella provinciale  o  per  gli  uffici,  istituti  o
servizi  di  particolare  rilevanza  o   stabilimenti   di   notevole
complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il
territorio  nazionale  e  alla   circoscrizione   di   rappresentanza
diplomatica per il territorio  extra  nazionale,  la  delegazione  di
parte pubblica, salva  diversa  delega  da  parte  del  Ministro,  e'
presieduta dal titolare di uno degli uffici  interessati  all'accordo
che rivesta qualifica dirigenziale". 
  "Art.  41,  comma  1.  -  1.  Nell'intento  di  attivare  misure  e
meccanismi tesi a consentire una reale parita'  tra  uomini  e  donne
all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo  1986,  n.  68,  saranno  definiti,  con  la
contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale
cosi' come individuata nell'art.  17,  specifici  interventi  che  si
concretizzino in vere e proprie  "azioni  positive"  a  favore  delle
lavoratrici". 
  "Art. 50, comma 2. - 2. Le azioni, le modalita' e i piani idonei al
perseguimento  dei   predetti   fini   saranno   individuati,   dalle
organizzazioni stipulanti  l'accordo  di  cui  al  presente  decreto,
attraverso iniziative concordate ai  livelli  nazionali  di  comparto
nonche' ai livelli di  negoziazione  decentrata  per  Ministeri,  per
unita' periferiche o loro insiemi e per aree territoriali". 
  "Art. 18, commi 4 e  5.  -  4.  Trascorso  l'ulteriore  termine  di
quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi  di  accordo,
si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti  previste
dall'art.  6  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  limitando   la
composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro  per  la
funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente. 
  5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara'  ricorso  nel
caso in cui, nei termini previsti dal comma 2,  non  fosse  raggiunto
l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata  di
livello  nazionale  e  comunque  per   la   negoziazione   decentrata
territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia  presieduta
dal Ministro o dal commissario del Governo". 
  "Art. 19, comma 6. - 6. Agli accordi concernenti  il  personale  in
servizio  presso  gli  uffici  dei  commissari  di  Governo  si   da'
attuazione con provvedimenti di questi ultimi". 
  "Art. 23 (Primo inquadramento). - 1. In sede di prima  applicazione
del  presente  decreto,  nella   nona   qualifica   funzionale   sono
inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1 gennaio 1987,  i
direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate,  nonche'  il
personale che, alla data di entrata in vigore della legge  11  luglio
1980, n. 312, rivestiva  la  qualifica  di  direttore  di  sezione  o
equiparata, ed il personale che alla  predetta  data  aveva  comunque
maturato  una  effettiva  anzianita'  di  servizio   nella   carriera
direttiva di almeno nove anni e sei mesi. Nella nona  qualifica  sono
altresi' inquadrati  gli  appartenenti  alla  ex  carriera  direttiva
assunti   mediante   concorso   per    l'esercizio    di    attivita'
tecnico-professionali per  le  quali  e'  richiesto  il  possesso  di
apposito  diploma  di  laurea  e  relativo  titolo  di   abilitazione
professionale,  con  almeno  cinque  anni   di   effettivo   servizio
nell'esercizio della predetta attivita',  i  direttori,  appartenenti
all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi  di
particolare rilevanza o di stabilimenti non  riservati  a  qualifiche
dirigenziali, con almeno cinque anni  di  effettivo  esercizio  delle
funzioni. Il personale assunto per compiti di  studio  e  ricerca  ai
sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo  in
applicazione del combinato disposto degli  articoli  30  e  31  della
legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno  cinque  anni  di  effettivo
servizio  nell'esercizio  delle  predette   attivita',   nonche'   il
personale  dell'ex  carriera   direttiva   appartenente   a   profili
professionali da ascrivere alla nona qualifica". 
  "Art. 27 (Ammissione ai concorsi di personale in  servizio).  -  1.
Alla copertura dei posti disponibili  nei  profili  professionali,  a
conclusione del primo inquadramento ed in deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante
concorsi ai quali possono partecipare i  dipendenti  in  possesso  di
un'anzianita' di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore
con le modalita' che saranno stabilite con il decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della  legge  11  luglio
1980, n. 312". 
  "Art. 28 (Accesso alle qualifiche IV e VI). -  1.  La  disposizione
transitoria di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312,  e'
prorogata per il periodo di  vigenza  dell'accordo  recepito  con  il
presente decreto". 
  "Art. 28 (Patronato sindacale). - 1. I lavoratori in attivita' o in
quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o  dall'istituto
di  patronato   sindacale,   per   l'espletamento   delle   procedure
riguardanti prestazioni assistenziali  e  previdenziali,  davanti  ai
competenti organi dell'amministrazione di appartenenza. 
  2. Gli istituti di patronato hanno  diritto  di  svolgere  la  loro
attivita' nei  luoghi  di  lavoro  anche  in  relazione  alla  tutela
dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina  preventiva,
come previsto dal decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804". 
  "Art. 47 (Retribuzione individuale di anzianita). -  1.  Il  valore
per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con  l'aggiunta
della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati  al
31  dicembre  1986,  costituisce  la  retribuzione   individuale   di
anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua  con  riferimento  al
trattamento stipendiale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344,  ed  ai  valori  percentuali
delle classi e scatti nello stesso articolo previsti. Di conseguenza,
fino al 31 dicembre 1988, non opera  la  progressione  per  classi  e
scatti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 344. 
  2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che
dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di  una
regolamentazione in sede intercompartimentale  della  stessa  materia
entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita'  di
cui al comma precedente, verra' incrementata, con  decorrenza  dal  1
gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore  delle  classi  e
degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n.  344  e  sulla  base  dei  valori
tabellari di cui al suddetto decreto. Per i segretari  comunali  allo
stesso fine operano le disposizioni di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531. 
  3. Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le
abbreviazioni temporali previste da disposizioni di legge. 
  4. Al personale assunto in data successiva ai 31 dicembre  1986,  i
predetti importi competono in ragione del numero  di  mesi  trascorsi
dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 
  5. Nel caso di transito da una  qualifica  funzionale  inferiore  a
quella superiore, l'importo predetto  compete  in  ragione  dei  mesi
trascorsi nella  qualifica  di  provenienza  e  in  quella  di  nuovo
inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. 
  6.  Le  classi  o  scatti  maturati  nel  1987   ed   eventualmente
corrisposti  prima   della   pubblicazione   del   presente   decreto
costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino
al 31 dicembre 1986; la restante  parte  viene  posta  in  detrazione
degli aumenti contrattuali relativi al 1986". 
  "Art.  54  (Conglobamento  di  quota  dell'indennita'   integrativa
speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988  verra'  conglobata
nello stipendio iniziale del livello in godimento  alla  stessa  data
una quota di indennita' integrativa  speciale  pari  a  L.  1.081.000
annue lorde. 
  2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa
speciale  spettante  al  personale  in  servizio  e'  ridotta  di  L.
1.081.000 annue lorde. 
  3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con  decorrenza
successiva al 30 giugno 1988, la misura  dell'indennita'  integrativa
speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio  1959,
n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni,  ai  titolari  di
pensione diretta,  e'  ridotta  a  cura  della  competente  direzione
provinciale del tesoro, dell'importo  lordo  mensile  di  L.  72.067.
Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa  speciale  e'
sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione  dovuta
all'interessato. 
  4. Ai titolari di  pensione  di  riversibilita'  aventi  causa  del
personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o
deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa  data,  la
riduzione dell'importo lordo mensile  di  L.  72.067  va  operata  in
proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante,
osservando le stesse modalita' di cui  al  comma  precedente.  Se  la
pensione di riversibilita' e'  attribuita  a  piu'  compartecipi,  la
predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota  assegnata
a ciascun compartecipe".