Art. 104. Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe 1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto. La formulazione del tariffario dovra' prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria A); ed all'equipe e al fondo comune della categoria B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D). 2. Nel nuovo tariffario occorrera' ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione. 3. Per la definizione del tariffario unico sara' costituita presso il Ministero della sanita' una commissione paritetica formata da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 4. La commissione dovra' concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il decreto ministeriale che recepira' il tariffario unico nazionale dovra' essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avra' effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo. 6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della categoria B) del personale laureato non medico e' costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 per tale istituito ai laureati non medici piu' il 5% del fondo per l'incentivazione sub I), comma 6, dell'art. 101, da prevedere in aumento al fondo stesso, per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validita' dell'accordo recepito dal presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986. 7. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto di incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici. 8. Il fondo predetto deve essere comunque garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per la durata del presente accordo con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche.