Art. 104.
         Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe

  1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le
singole  prestazioni  utili  ai  fini dell'applicazione dell'istituto
viene  definita  con  un  tariffario  unico nazionale che costituisce
parte integrante del presente decreto. La formulazione del tariffario
dovra'  prevedere  il  valore delle prestazioni e l'indicazione delle
competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria
A);  ed all'equipe e al fondo comune della categoria B) del personale
laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D).
  2.   Nel  nuovo  tariffario  occorrera'  ricomprendere  oltre  alle
prestazioni   di   tipo   ambulatoriale,   anche  quelle  prestazioni
professionali    non   mediche   assoggettabili   a   rilevazione   e
fatturazione.
  3.  Per la definizione del tariffario unico sara' costituita presso
il  Ministero  della  sanita'  una  commissione paritetica formata da
componenti   designati   dalle  organizzazioni  sindacali  firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto.
  4.  La commissione dovra' concludere i propri lavori entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5.  Il  decreto  ministeriale  che  recepira'  il  tariffario unico
nazionale  dovra'  essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a
decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto ed
avra'  effetti  economici  dalla  data  di  pubblicazione del decreto
ministeriale medesimo.
  6.  In  attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della
categoria  B)  del  personale laureato non medico e' costituito dalle
quote  storicamente  spettanti  secondo  le modalita' del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  348/1983  per  tale  istituito  ai
laureati non medici piu' il 5% del fondo per l'incentivazione sub I),
comma  6, dell'art. 101, da prevedere in aumento al fondo stesso, per
il  periodo  di  applicazione  dell'accordo  di  lavoro  recepito con
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per
il  periodo  di validita' dell'accordo recepito dal presente decreto,
in  ottemperanza  alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n.
308/1986.
  7.  Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto
di  incentivazione  al personale medico debbono essere esclusivamente
utilizzate per il fondo A) medici.
  8.  Il  fondo  predetto  deve essere comunque garantito e liquidato
nella  sua  globalita' al personale medico per la durata del presente
accordo   con   l'obiettivo   di   mantenere  elevati  gli  standards
quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale complessivamente resa
dalle strutture pubbliche.