Art. 105. Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6, art. 101 1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici; B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; D) Restante personale. 2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale: ===================================================================== |A |B|C |D |Totale ===================================================================== 1) - prestazioni di radiologia |70|-|18|12| 100 --------------------------------------------------------------------- 2) - prestazioni di laboratorio |65|-|23|12| 100 --------------------------------------------------------------------- 3) - visite e/o interventi specialistici delle | | | | | varie attivita' di servizio ed altre prestazioni | | | | | fatturabili |85|-|10|5 | 100 --------------------------------------------------------------------- 4) - prestazioni riabilitative |55|-|32|13| 100 3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici saranno suddivise come segue: all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti; al fondo comune il 55%. 4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni: assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e dirigente sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno. 6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue: - assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; - aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore . 1,1; - primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente. . . . 1,2. 7. Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo-quadro regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e d'utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno della categoria medica e, quindi il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 101. 8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali. 9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo. 10. La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale ai plus-orari concordati ed effettuati. 11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune. 12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101. 13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C) afferiscono alla nuova categoria D). 14. La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.