Art. 105.
Tabella di ripartizione del fondo  di incentivazione sub I), comma 6,
                              art. 101

  1.  Le  competenze spettanti al personale, articolate per settori a
seconda   della   diversa  incidenza  professionale  degli  operatori
necessaria  alla  realizzazione  delle prestazioni, saranno ripartite
secondo lo schema seguente:
    A) Medici;
    B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
    C)  Personale  tecnico-sanitario  e personale infermieristico ivi
compresi  gli  operatori  sanitari di cui alla tabella h) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/1979 dell'unita' operativa che
concorre  alla  prestazione,  nonche' il personale tecnico addetto ai
servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
    D) Restante personale.
  2.  Le  prestazioni  specialistiche  vengono suddivise nei seguenti
gruppi   per  ciascuno  dei  quali  si  indicano  le  percentuali  di
scomposizione  dei  valori  delle  stesse  da  attribuire  alle varie
categorie di personale:


=====================================================================
                                                 |A |B|C |D |Totale
=====================================================================
1) - prestazioni di radiologia                   |70|-|18|12| 100
---------------------------------------------------------------------
2) - prestazioni di laboratorio                  |65|-|23|12| 100
---------------------------------------------------------------------
3) - visite e/o interventi specialistici delle   |  | |  |  |
varie attivita' di servizio ed altre prestazioni |  | |  |  |
fatturabili                                      |85|-|10|5 | 100
---------------------------------------------------------------------
4) - prestazioni riabilitative                   |55|-|32|13| 100

  3.  Le  competenze attribuite al personale di cui alla categoria A)
medici saranno suddivise come segue:
    all'equipe  che  ha  reso  la prestazione il 45% da ripartirsi ai
singoli componenti;
    al fondo comune il 55%.
  4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  5.  La  quota  afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle
strutture   ove  sia  attivato  l'istituto  di  incentivazione  della
produttivita' nelle seguenti proporzioni:
    assistente  1;  aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e
coadiutore  sanitario  1,4; primario, direttore sanitario e dirigente
sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra
tempo definito e tempo pieno.
  6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo
comune,  che  concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono
ripartite come segue:

- assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;
- aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore . 1,1;
- primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente. . . . 1,2.

  7.  Il  fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle
quote  sara'  effettuata nell'accordo-quadro regionale e nell'accordo
locale  secondo criteri di gestione e d'utilizzo del fondo comune che
consentano  prioritariamente meccanismi perequativi all'interno della
categoria   medica   e,   quindi  il  perseguimento  degli  obiettivi
programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 101.
  8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la
prestazione  del  plus-orario  con  le  modalita' appresso indicate e
articolato sulla base di accordi locali.
  9.  Al  fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
eccedenti il tetto retributivo.
  10.  La  distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale
ai plus-orari concordati ed effettuati.
  11.  Le  quote  di  fondo  comune  non  attribuite  a  seguito  del
raggiungimento  del  tetto  economico  individuale sono attribuite al
fondo comune.
  12.  Le  eventuali  quote  di  fondo  comune  non  ripartite per il
raggiungimento  dei  tetti economici individuali afferiscono al fondo
di cui all'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101.
  13.  Le  quote  di  riparto  del  tariffario  attualmente in vigore
relative  alla  categoria  B)  debbono intendersi riferite alla nuova
categoria  C),  le  quote relative alla categoria C) afferiscono alla
nuova categoria D).
  14. La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali
risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.