Art. 11.
                        Progetti finalizzati

  1.  In  attuazione  di  quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui
all'art.  1,  per  esigenze  di  carattere specifico finalizzate alla
realizzazione   di  nuovi  servizi  od  al  miglioramento  di  quelli
esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le
organizzazioni   sindacali   firmatarie   dell'accordo  recepito  dal
presente  decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati
di  durata  non  superiore  ad  un  anno,  che conterranno la precisa
indicazione   del   personale   occorrente   distinto  per  qualifica
funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.
  2.   I   settori   di  intervento  sono  individuati  a  titolo  di
riferimento, nelle seguenti attivita':
    prevenzione e cura delle tossico-dipendenze;
    prevenzione,  cura  e  riabilitazione  di  handicaps  fisici o di
portatori di disturbi psichici;
    prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;
    prevenzione nei luoghi di lavoro.
  3.  I  predetti  progetti  saranno finanziati ai sensi dell'art. 2,
comma 6, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
  4.  I  progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale
gia'  in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a
tempo  determinato,  nei  limiti di durata e con le modalita' ed alle
condizioni  che  saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al
comma  3  dell'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13.
 
          Note all'art. 11:
            -  Il  testo  dell'art.  3  del  D.P.R.  1 febbraio 1986,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          27  del  3  febbraio  1986, recante "Norme risultanti dalla
          disciplina        prevista        dall'accordo       quadro
          intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro
          sul  pubblico  impiego  29  marzo  1983, n. 93, relativo al
          triennio 1985-1987" e' il seguente:
            "Art.  3  (Progetti finalizzati). - 1. Le amministrazioni
          pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  su base nazionale, definiranno entro il 30
          aprile  1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro
          di  apposito  programma  predisposto  dal Governo, progetti
          speciali  occupazionali,  finalizzati alla realizzazione di
          nuovi  servizi  o  al  miglioramento  di  quelli esistenti,
          rispondenti   alla   necessita'  di  soddisfare  bisogni  a
          carattere  produttivo  e  sociale. Il programma predisposto
          dal  Governo,  ferme  restando  le intese intervenute negli
          accordi  di comparto, costituisce linea di indirizzo per le
          regioni  a  statuto  ordinario e per le autonomie locali in
          relazione  alle  specifiche esigenze operative connesse con
          il loro particolare ordinamento.
            2.  1  progetti  finalizzati  di  cui al comma precedente
          avranno   durata   non   superiore   ad  un  anno,  dandosi
          preferenza,  a  titolo  esemplificativo,  ai  settori della
          lotta  all'evasione  fiscale  e  contributiva, del catasto,
          della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia
          e  della  protezione  civile,  della  difesa del suolo, del
          patrimonio   idrico,  boschivo  e  floro-faunistico,  della
          difesa  del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei
          servizi  di  assistenza  agli  anziani  e  ai  portatori di
          handicap ed ai progetti di formazione-lavoro.
            3.    Sulla    base    anche   di   specifiche   proposte
          dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui
          al  precedente  comma saranno definiti tutti gli aspetti di
          programmazione,   attuazione  e  gestione  dei  progetti  -
          assicurando   il   necessario   raccordo   con  l'attivita'
          ordinaria  -  con  riferimento al numero, alla qualita', ai
          regimi  di  orario  del  personale  necessario, il quale va
          individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte
          espressamente  reclutato  con  rapporto a tempo determinato
          limitato  alla  durata  del  progetto  con le modalita' che
          saranno  previste  dalla  emananda  legge  sul  rapporto di
          lavoro  a  tempo  parziale nel pubblico impiego, che dovra'
          anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.
            4.  Per  il  periodo di vigenza dell'accordo indicato nel
          precedente  art. 1 per il personale utilizzato nei progetti
          finalizzati  indicati  in  precedenza,  tenuto  anche conto
          degli  aspetti  formativi  degli stessi, i valori tabellari
          minimi  di  ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31
          dicembre 1985".
            -  Il  testo  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1985, n.
          595,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  260 del 5
          novembre  1985,  serie recante "Norme per la programmazione
          sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988", e'
          il seguente:
            "Art.   2   (Obiettivi   generali   del  piano  sanitario
          nazionale).
            1.  Sono obiettivi generali del piano sanitario nazionale
          la   razionalizzazione,   l'equilibrata   distribuzione   e
          l'incremento   dell'efficienza  dei  servizi  sanitari  sul
          territorio nazionale.
            2.   Sulla   base   delle  risorse  finanziarie  all'uopo
          destinate  in  sede  di  ripartizione  del  fondo sanitario
          nazionale,  gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti
          attraverso interventi diretti in via prioritaria:
              a)  all'attivazione  o  al potenziamento dei servizi di
          prevenzione di utilita' collettiva riguardanti il controllo
          sanitario  dell'ambiente  di vita e di lavoro, la vigilanza
          igienica  sugli  alimenti,  la  lotta  alle  sofisticazioni
          alimentari;
              b)   al   potenziamento  dei  servizi  territoriali  di
          medicina  di base, di igiene e sanita' pubblica nonche' dei
          servizi     specialistici     ambulatoriali     intra    ed
          extraospedalieri, anche per contenere i ricoveri nei limiti
          propri delle esigenze diagnostiche e curative;
              c)  al potenziamento ed al coordinamento dei servizi di
          emergenza,  con  riguardo  anche alle esigenze del servizio
          nazionale di protezione civile;
              d)  alla tutela delle attivita' sportive, relativamente
          agli  aspetti  preventivi e terapeutici per la salvaguardia
          della salute dei giovani nell'eta' formativa;
              e)  all'attivazione  e  al  potenziamento  dei  servizi
          sanitari   finalizzati   alla   realizzazione   di   azioni
          programmate   e  di  progetti-obiettivo  di  cui  ai  commi
          successivi.
            3.  Si  definisce azione programmata un impegno operativo
          in  uno  specifico settore sanitario in cui debba confluire
          l'attivita' di piu' servizi sanitari le cui competenze sono
          da considerarsi interdipendenti rispetto al fine proposto.
            4.  Alle  azioni  programmate  sono  riservate  risorse a
          destinazione  vincolata  nell'ambito  del  fondo  sanitario
          nazionale.
            5.  Si  definisce progetto-obiettivo un impegno operativo
          idoneo  a  fungere  da  polo  di  aggregazione di attivita'
          molteplici  delle strutture sanitarie, integrate da servizi
          socio-assistenziali,   al  fine  di  perseguire  la  tutela
          socio-sanitaria dei soggetti destinatari del progetto.
            6.  I  progetti-obiettivo  sono  finanziati  in parte con
          risorse  vincolate  del fondo sanitario nazionale, in parte
          con risorse aggiuntive di provenienza diversa da quelle del
          fondo anzidetto, incluse quelle di competenza delle regioni
          e degli enti locali".