Art. 11. Progetti finalizzati 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all'art. 1, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire. 2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attivita': prevenzione e cura delle tossico-dipendenze; prevenzione, cura e riabilitazione di handicaps fisici o di portatori di disturbi psichici; prevenzione e cura di anziani non autosufficienti; prevenzione nei luoghi di lavoro. 3. I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 23 ottobre 1985, n. 595. 4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale gia' in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalita' ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 1 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987" e' il seguente: "Art. 3 (Progetti finalizzati). - 1. Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessita' di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento. 2. 1 progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro. 3. Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti - assicurando il necessario raccordo con l'attivita' ordinaria - con riferimento al numero, alla qualita', ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalita' che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovra' anche disciplinare il rapporto a tempo determinato. 4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985". - Il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1985, serie recante "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988", e' il seguente: "Art. 2 (Obiettivi generali del piano sanitario nazionale). 1. Sono obiettivi generali del piano sanitario nazionale la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'incremento dell'efficienza dei servizi sanitari sul territorio nazionale. 2. Sulla base delle risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale, gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso interventi diretti in via prioritaria: a) all'attivazione o al potenziamento dei servizi di prevenzione di utilita' collettiva riguardanti il controllo sanitario dell'ambiente di vita e di lavoro, la vigilanza igienica sugli alimenti, la lotta alle sofisticazioni alimentari; b) al potenziamento dei servizi territoriali di medicina di base, di igiene e sanita' pubblica nonche' dei servizi specialistici ambulatoriali intra ed extraospedalieri, anche per contenere i ricoveri nei limiti propri delle esigenze diagnostiche e curative; c) al potenziamento ed al coordinamento dei servizi di emergenza, con riguardo anche alle esigenze del servizio nazionale di protezione civile; d) alla tutela delle attivita' sportive, relativamente agli aspetti preventivi e terapeutici per la salvaguardia della salute dei giovani nell'eta' formativa; e) all'attivazione e al potenziamento dei servizi sanitari finalizzati alla realizzazione di azioni programmate e di progetti-obiettivo di cui ai commi successivi. 3. Si definisce azione programmata un impegno operativo in uno specifico settore sanitario in cui debba confluire l'attivita' di piu' servizi sanitari le cui competenze sono da considerarsi interdipendenti rispetto al fine proposto. 4. Alle azioni programmate sono riservate risorse a destinazione vincolata nell'ambito del fondo sanitario nazionale. 5. Si definisce progetto-obiettivo un impegno operativo idoneo a fungere da polo di aggregazione di attivita' molteplici delle strutture sanitarie, integrate da servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire la tutela socio-sanitaria dei soggetti destinatari del progetto. 6. I progetti-obiettivo sono finanziati in parte con risorse vincolate del fondo sanitario nazionale, in parte con risorse aggiuntive di provenienza diversa da quelle del fondo anzidetto, incluse quelle di competenza delle regioni e degli enti locali".