Art. 110.
            Norma transitoria per gli ex medici condotti

  1.  Gli  ex  medici  condotti,  nei  cui  confronti alla data del 1
gennaio  1987  non  siano  stati  assunti provvedimenti definitivi ai
sensi  dell'art.  28  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
348/1983,  possono,  a  domanda,  optare per un trattamento economico
omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde.
  2.  Il  Ministro  della  sanita',  con  proprio decreto, sentite le
regioni,  l'ANCI,  l'UNCEM  e  le  Organizzazioni  sindacali  mediche
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro
il  31  dicembre  1987  alla determinazione delle funzioni e mansioni
degli  stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione, per
la  medicina  generale  in  base,  di  cui all'art. 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
  3. La normativa di cui sopra ha validita' in modo tassativo fino al
30 giugno 1988.
 
          Note all'art. 110:
            Il  testo dell'art. 28 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1983, n.
          197, supplemento ordinario recante titolo "Norme risultanti
          dalla  disciplina prevista dagli accordi per il trattamento
          economico  del  personale delle unita' sanitarie locali" e'
          il seguente:
              "Art.  28 (Ex medici condotti ed assimilati). - In sede
          di  primo  inquadramento  il personale sanitario medico non
          proveniente   dagli  ex  enti  ospedalieri  e'  ammesso,  a
          richiesta  degli  interessati  da  esercitarsi  entro  i 60
          giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto del Presidente della Repubblica che
          approva  il  presente accordo, a rapporto di lavoro a tempo
          pieno o a tempo definito.
              Per il personale sanitario ammesso a rapporto di lavoro
          a  tempo  definito  valgono  le  compatibilita' di cui alle
          convenzioni nazionali.
              Al personale sanitario medico in servizio di ruolo alla
          data  dell'entrata  in vigore del presente accordo e non di
          ruolo  alla  data  del  1  gennaio 1982, in posizione di ex
          medico  condotto,  e'  consentito  l'accesso al servizio di
          dipendenza   per   un   numero   non  inferiore  a  10  ore
          settimanali.  Le  regioni  determineranno  le  fasce orarie
          sulla base di oggettivi carichi di lavoro.
              Ai  fini  del  calcolo  delle scelte per il rapporto di
          lavoro ad orario ridotto si utilizza il rapporto 1800: 40.
              Al  suddetto  personale che non ha operato l'opzione al
          tempo  pieno  o al tempo definito e' consentito l'accesso a
          regime  di  convenzione  di  medicina generica o pediatrica
          come sotto specificato.
              Il  trattamento  tabellare delle ore espletate a titolo
          di dipendenza sara' rapportato sulla quota parte del medico
          a  tempo  definito,  ivi  compresa l'indennita' integrativa
          speciale.
              Per  i medici ex condotti ammessi al rapporto di lavoro
          a    orario   ridotto,   trova   attivazione   la   tabella
          esemplificativa di scaglionamento dei rientri che segue:
                Part-time  20 ore settimanali: massimali di scelta di
          medicina generica:

=====================================================================
    1 gennaio 1954     |    1 luglio 1984     |    1 gennaio 1985
=====================================================================
         1500          |         1200         |         900

                Part-time  10 ore settimanali: massimali di scelta di
          medicina generica:

=====================================================================
    1 gennaio 1984     |    1 luglio 1984     |    1 gennaio 1985
=====================================================================
         1650          |         1500         |         1350

              La  normativa che concerne la partecipazione dei medici
          condotti  alla  convenzione di medicina generica si intende
          estesa  anche  ai  medici  territoriali gia' iscritti negli
          elenchi  di medicina generica ai quali era stata estesa, in
          via analogica, la normativa degli ex medici condotti.
              Entro  60  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  che approva il
          presente  accordo,  le  regioni,  previo  confronto  con le
          organizzazioni     sindacali    firmatarie    dell'accordo,
          procederanno  alla definizione delle fasce orarie di lavoro
          per il personale.
              La   normativa  di  cui  sopra  ha  validita'  in  modo
          tassativo fino al 31 maggio 1985.
              Almeno   un  mese  prima  di  tale  data  le  parti  si
          incontreranno  per verificare la situazione alla luce anche
          delle strutture sanitarie attivate nel territorio.
              I  trattamenti  economici  derivanti dalla normativa di
          cui  sopra sono ritenuti tali da non superare nell'insieme,
          se  considerati  al  netto  delle spese di conduzione delle
          quote  capitarie,  i  proventi  spettanti al medico a tempo
          pieno.
              La normativa economica di cui al presente accordo trova
          attivazione  nei  riguardi del personale medico titolare di
          rapporti  convenzionali, dalla data di effettiva decorrenza
          del nuovo orario di lavoro come sopra determinato.
              Nelle  more  resta  in  vigore  l'orario di lavoro e il
          trattamento economico di cui agli ordinamenti degli enti di
          provenienza".

          Note all'art. 110:
            Il  testo  dell'art.  48 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
          1978,   n.   360,   supplemento  ordinario  recante  titolo
          "Istituzione   del  servizio  sanitario  nazionale"  e'  il
          seguente:
            "Art.   48   (Personale   a  rapporto  convenzionale).  -
          L'uniformita'  del  trattamento  economico  e normativo del
          personale  sanitario  a rapporto convenzionale e' garantita
          sull'intero  territorio  nazionale  da  convenzioni, aventi
          durata   triennale,   del   tutto   conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
          l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani (A.N.C.I.) e
          le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
          campo  nazionale  di ciascuna categoria. La delegazione del
          Governo, delle regioni e dell'A.N.C.I. per la stipula degli
          accordi   anzidetti   e'  costituita  rispettivamente:  dai
          Ministri  della  sanita',  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  e  del  tesoro; da cinque rappresentanti designati
          dalle  regioni  attraverso la commissione interregionale di
          cui  all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
          rappresentanti designati dall'A.N.C.I.
            L'accordo  nazionale  di  cui al comma precedente e' reso
          esecutivo  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti  organi  locali  adottano  entro 30 giorni dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
            Gli  accordi  collettivi  nazionali di cui al primo comma
          devono prevedere:
              1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la
          medicina  generale e quella pediatrica di libera scelta, al
          fine  di  determinare  il  numero dei medici generici e dei
          pediatri  che hanno diritto di essere convenzionati in ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
              2)  l'istituzione  e i criteri di formazione di elenchi
          unici  per  i  medici  generici,  per  i  pediatri, per gli
          specialisti  convenzionati  esterni e per gli specialisti e
          generici ambulatoriali;
              3)  l'accesso  alla  convenzione,  che e' consentito ai
          medici   con  rapporto  di  impiego  continuativo  a  tempo
          definito;
              4)   la   disciplina  delle  incompatibilita'  e  delle
          limitazioni  del  rapporto  convenzionale rispetto ad altre
          attivita'   mediche,   al  fine  di  favorire  la  migliore
          distribuzione  del  lavoro medico e la qualificazione delle
          prestazioni;
              5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
          generico  e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed
          il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
          e  generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di
          lavoro  compatibili; la regolamentazione degli obblighi che
          derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti
          o   delle   ore;  il  divieto  di  esercizio  della  libera
          professione  nei  confronti  dei  propri  convenzionati; le
          attivita'   libero-professionali   incompatibili   con  gli
          impegni  assunti  nella  convenzione.  Eventuali deroghe in
          aumento  al  numero  massimo degli assistiti e delle ore di
          servizio   ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate  in
          relazione  a  particolari  situazioni locali e per un tempo
          determinato  dalle  regioni,  previa  domanda motivata alla
          unita' sanitaria locale.
              6)    l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma   di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di   interesse   con  case  di  cura  private  e  industrie
          farmaceutiche.  Per  quanto  invece  attiene al rapporto di
          lavoro  si applicano le norme previste dal precedente punto
          4);
              7)  la  differenziazione  del  trattamento  economico a
          seconda  della  quantita' e qualita' del lavoro prestato in
          relazione   alle  funzioni  esercitate  nei  settori  della
          prevenzione,  cura  e riabilitazione. Saranno fissate a tal
          fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici  e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
          globale  annuo  per  assistito;  e,  per  gli specialisti e
          generici  ambulatoriali,  da  distinti compensi commisurati
          alle  ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
          tipo  e  numero  delle  prestazioni  effettuate  presso gli
          ambulatori  convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
          scelta     potranno    essere    previste    nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
              8)  le  forme  di  controllo  sull'attivita' dei medici
          convenzionati,  nonche'  le  ipotesi di infrazione da parte
          dei  medici  degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
          conseguenti  sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
          convenzionale,  e  il procedimento per la loro irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti   e   fissando   la  composizione  di  commissioni
          paritetiche di disciplina;
              9)  le  forme  di  incentivazione  in favore dei medici
          convenzionati  residenti in zone particolarmente disagiate,
          anche  allo  scopo di realizzare una migliore distribuzione
          territoriale dei medici;
              10)   le   modalita'   per  assicurare  l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
              11)   le   modalita'   per  assicurare  la  continuita'
          dell'assistenza  anche  in assenza o impedimento del medico
          tenuto alla prestazione;
              12)  le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro
          medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
          partecipazione  dei  medici a programmi di prevenzione e di
          educazione sanitaria;
              13)  la collaborazione dei medici, per la parte di loro
          competenza,   alla   compilazione   di   libretti  sanitari
          personali di rischio.
            I   criteri   di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
          applicabili,  si  estendono  alle  convenzioni con le altre
          categorie   non  mediche  di  operatori  professionali,  da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo.
            Gli   stessi   criteri,  per  la  parte  compatibile,  si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
            Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche  alle  convenzioni da stipulare da parte delle unita'
          sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
            E'   nullo   qualsiasi   atto,   anche  avente  carattere
          integrativo,  stipulato  con organizzazioni professionali o
          sindacali  per  la  disciplina  dei rapporti convenzionali.
          Resta  la  facolta'  degli  organi di gestione delle unita'
          sanitarie   locali  di  stipulare  convenzioni  con  ordini
          religiosi  per  l'espletamento  di servizi nelle rispettive
          strutture.
            E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione  con  singoli
          appartenenti  alle  categorie  di cui al presente articolo.
          Gli  atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente norma
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.
            Le  federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi
          professionali,  nel  corso  delle trattative per la stipula
          degli   accordi   nazionali   collettivi   riguardanti   le
          rispettive  categorie,  partecipano  in  modo  consultivo e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti  che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
          uniche.
            Gli  ordini  e  collegi  professionali sono tenuti a dare
          esecuzione  ai  compiti che saranno ad essi demandati dalle
          convenzioni  uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi  professionali  che  si  siano  resi inadempienti agli
          obblighi  convenzionali,  indipendentemente  dalle sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.
            In  caso  di grave inosservanza delle disposizioni di cui
          al  comma  precedente,  la  regione  interessata provvede a
          farne   denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a  darne
          informazione contemporaneamente alla competente federazione
          nazionale  dell'ordine.  Il Ministro della sanita', sentita
          la   suddetta  federazione,  provvede  alla  nomina  di  un
          commissario,    scelto    tra    gli   iscritti   nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
            Sino  a  quando non sara' riordinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono  la  determinazione  della  misura dei contributi
          previdenziali  e  le modalita' del loro versamento a favore
          dei  fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato  nel  supplemento  alla Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.