Art. 113.
                              Verifica

  1.  Con  cadenza  annuale, di regola entro il mese di settembre, le
delegazioni   stipulanti  l'accordo  recepito  dal  presente  decreto
effettueranno  una  verifica  sullo  stato  di attuazione del decreto
stesso   in   ogni   sua   parte  con  particolare  riferimento  alla
programmazione  del  lavoro e degli orari, al piano di produttivita',
ai  criteri  di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei
servizi in favore della utenza.
  2.  Sulla  base  dei  risultati  delle  predette verifiche le parti
potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione
indicata  dall'art.  16  della  legge-quadro  sul pubblico impiego 29
marzo  1983,  n.  93,  o  da  porre  a  base  di iniziative dirette a
rimuovere  eventuali  ostacoli  alla compiuta e tempestiva attuazione
delle intese.
 
          Nota all'art. 113:
            Il  testo  dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1983, n.
          93,  recante:  "Legge  quadro  sul  pubblico impiego" e' il
          seguente:
              "Art.  16. (Relazione al Parlamento). - Nella relazione
          al  Parlamento  di  cui  all'art. 30 della legge 28 ottobre
          1970,  n.  775, si riferisce anche circa l'attuazione degli
          accordi,  la  produttivita',  le  disfunzioni,  i tempi e i
          costi   dell'azione  amministrativa,  il  confronto  con  i
          rapporti  di  lavoro  nel  settore  privato,  e si avanzano
          eventuali proposte.
              In  ogni  caso  il  Governo  riferisce  alle competenti
          commissioni  permanenti  della  Camera  dei  deputati e del
          Senato  della  Repubblica  sui contenuti di ogni ipotesi di
          accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.
              La  relazione e' allegata alla relazione previsionale e
          programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468.
              Nell'anno  antecedente  a  quello  di entrata in vigore
          della   nuova   normativa,   la  relazione  previsionale  e
          programmatica  di cui al comma precedente e accompagnata da
          una apposita relazione programmatica di settore riguardante
          gli accordi in via di stipulazione".