Art. 117.
              Norma particolare di primo inquadramento

  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto le
sottoindicate  figure professionali, tali in posizione di ruolo e con
l'incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di ciascuna
figura  indicate  alla  data  del  20  dicembre  1979,  vengono cosi'
inquadrate:
    a)  dirigente  direttore  di sede regionale o provinciale di ente
nazionale o di cassa mutua provinciale - 11° livello;
    b)  collaboratori  coordinatori  titolari  di  ufficio della sede
provinciale   o  con  la  titolarita'  di  una  sezione  territoriale
dell'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni  di  malattia, ovvero,
titolari  o  reggenti  di  una  sede o cassa mutua provinciale, se in
possesso  dell'anzianita'  di  cui alla tabella allegato 2 al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  761/1979  (cinque anni) - 10°
livello;
    c)   collaboratore   coordinatore   cui   sia  stata  formalmente
attribuita  la  titolarita' di un reparto della sede provinciale - 9°
livello;
    d)  collaboratori  titolari  d'ufficio  di sede provinciale, o di
sezione territoriale INAM o di sede di cassa mutua - 8° livello;
    e)  personale  medico capo ripartizione - o 9° livello allegato A
ex  decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, in
comuni capoluogo di provincia - 11° livello;
    f)  seconda  qualifica  professionale (personale infermieristico)
non in possesso dello specifico titolo professionale - 6° livello;
    g) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) in
possesso   dello   specifico   titolo   professionale  e  di  livello
differenziato o incarico di coordinamento - 7° livello;
    h)  seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario,
di  vigilanza  e  ispezione, di riabilitazione) non in possesso dello
specifico titolo professionale - 6° livello;
    i)  seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario,
di  vigilanza  e  ispezione,  di  riabilitazione)  in  possesso dello
specifico  titolo professionale e di una anzianita' di tre anni nella
qualifica   nonche'   del   livello  differenziato  o  l'incarico  di
coordinamento - 7° livello;
    l)  personale infermieristico degli enti locali (sesto livello ex
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 191/1979) in possesso
dello  specifico  titolo professionale (certificato di abilitazione a
funzioni direttive) - 7° livello;
    m)  capo  infermiere  del  parastato  in possesso dello specifico
titolo   professionale   (certificato   di  abilitazione  a  funzioni
direttive) - 7° livello;
    n)   agente   tecnico  del  parastato  in  possesso  del  livello
differenziato - 4° livello;
    o) collaboratori tecnici del parastato:
      1)   se   in   possesso   di   laurea   specifica  (ingegneria,
architettura,   geologia,   sociologia,  statistica)  inquadrati  nel
profilo professionale corrispondente alla laurea - 9° livello;
      2)  se  in possesso di laurea non specifica e con dieci anni di
anzianita' in carriera direttiva, inquadrati nel ruolo amministrativo
- 9° livello;
      3) collaboratori tecnici coordinatori, senza laurea, inquadrati
nel ruolo amministrativo - 8° livello;
      4)  collaboratori  tecnici  senza  laurea, inquadrati nel ruolo
amministrativo - 7° livello.
    p)  personale  tecnico  addetto,  negli  enti  di provenienza, ad
attivita'  sanitarie  tecniche  di vigilanza ed ispezione con livello
retributivo  funzionale  non inferiore al V ex decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  191/1979,  o  inquadrato,  purche'  in livello
corrispondente  nella  qualifica  di  perito chimico, perito fisico o
qualifica  corrispondente  nonche'  il  personale tecnico proveniente
dall'Ente    nazionale    per   la   prevenzione   degli   infortuni,
dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dagli
ispettorati  del  lavoro (personale seconda qualifica professionale o
del   ruolo   tecnico)  e'  inquadrato,  a  seconda  della  specifica
professionalita'  posseduta,  al  profilo professionale del personale
tecnico  sanitario  o  al  profilo  professionale  del  personale  di
vigilanza  e  ispezione,  nelle  rispettive  posizioni  funzionali di
collaboratore  -  6°  livello;  e  coordinatore  (se inquadrato in un
livello superiore a seconda dei rispettivi ordinamenti) - 7° livello;
    q)  personale  ex  ospedaliero,  dei  I  livello  dirigenziale di
ospedale  con  oltre  ottocento  posti  letto,  con laurea ovvero con
cinque   anni   di   anzianita'   maturati   nella   qualifica  anche
successivamente  alla  data di cui al comma 1 del presente articolo -
10° livello;
    r)  personale  ex  ospedaliero  del  II  livello  dirigenziale di
ospedale  con  oltre  ottocento  posti  letto,  con laurea ovvero con
cinque   anni   di   anzianita'   maturati   nella   qualifica  anche
successivamente  alla  data di cui al comma 1 del presente articolo -
11° livello.
 
          Note all'art. 117:
            Il  testo dell'allegato A, p. 9 del D.P.R. 1 giugno 1979,
          n.  191  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
          giugno  1979,  recante:  "Disciplina del rapporto di lavoro
          per personale degli Enti locali" e' il seguente:
              "9°  livello (par. 346,66: L. 6.240.000). Sono inseriti
          nel  presente  livello, negli Enti di massima dimensione in
          aree  metropolitane, i titolari di attivita' riguardanti la
          ricerca,  la  progettazione,  lo  studio  per  definire  la
          impostazione,  la messa a punto e la gestione dei programmi
          a  medio e lungo termine stabiliti dagli organi decisionali
          dell'Ente, oltre quanto previsto per il precedente livello.
          Tali    attivita'    comportano    ampia    autonomia    di
          individuazione,  organizzazione  e  impiego delle risorse e
          elaborazione   di   notevole   complessita'   dirette  alla
          formulazione  e  realizzazione  di  programmi,  nell'ambito
          delle  competenze  relative alle materie e agli obiettivi e
          ai procedimenti attuativi.
              Compete  al lavoratore del presente livello, promuovere
          la  collaborazione  fra addetti di altri settori, di pari o
          inferiore   livello   secondo  le  competenze  richieste  e
          necessarie, e la costituzione di gruppi di lavoro favorendo
          la collegialita' secondo il metodo di lavoro di gruppo.
              Sono  inquadrati  in  questo  livello  i  direttori  di
          ripartizione dei Comuni e delle Province di classe 1/A".