Art. 118.
                         Flussi informativi

  1.  Sugli  istituti  normativi  a  rilievo  economico  del presente
decreto  vengono  attivati  appositi  flussi informativi di controllo
all'interno   del  sistema  informativo  sanitario  facente  capo  al
servizio  centrale della programmazione sanitaria del Ministero della
sanita'.
  2.  I  dati  rilevati  vengono comunicati, con cadenza trimestrale,
alla   commissione   professionale   di  cui  all'art.  119  ed  alla
commissione  per  il  controllo  dei  flussi di spesa con funzioni di
osservatorio  del pubblico impiego presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed al Ministero
del tesoro.