Art. 119.
                      Commissioni professionali

  1.  In  ogni  regione  e'  costituita una commissione professionale
regionale  per la promozione della qualita' tecnico-scientifica delle
prestazioni  e  con  particolare riferimento al settore ospedaliero e
alle attivita' delle strutture pubbliche.
  2. La commissione ha il compito:
    di   valutare,   anche  in  base  ai  dati  forniti  dal  sistema
informativo   sanitario,   la   qualita'   tecnico-scientifica  delle
prestazioni   sanitarie   erogate   nelle   strutture   pubbliche   e
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
    di   promuovere   misure  per  la  diffusione  di  metodiche  per
l'innalzamento  qualitativo  del  livello  tecnico-scientifico  delle
prestazioni,    anche    mediante    iniziative    nella   formazione
professionale;
    di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate soddisfino
gli  standards  minimi  di  dotazione  strutturale, definiti in campo
nazionale nell'ambito dello studio sull'accreditamento promosso dalla
commissione    nazionale    individuando    problemi   di   dotazione
infrastrutturale,  organizzativi  o manageriali e suggerendo apposite
soluzioni,  graduali  e  compatibili  con  le risorse finanziarie del
sistema.
  3.  La  commissione  regionale  e' nominata con provvedimento della
regione,  e'  presieduta  dal  presidente  dell'ordine dei medici del
capoluogo di regione ed e' costituita da:
    a) cinque esperti qualificati, scelti tra dipendenti del Servizio
sanitario nazionale e delle strutture universitarie;
    b)  cinque rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle
unita'  sanitarie  locali,  designati  dalle organizzazioni sindacali
garantendo la presenza dei diversi profili professionali;
   c) cinque rappresentanti degli ordini e collegi professionali;
    d) cinque rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali
mediche;
    e)  un  funzionario della carriera direttiva amministrativa della
regione con funzioni di segretario.
  4.   In  ogni  ospedale  e'  costituito,  a  cura  della  direzione
sanitaria,  un  gruppo  di  lavoro  per  la promozione della qualita'
tecnico-scientifica   delle   prestazioni   sanitarie,   composto  da
personale  medico e non medico del ruolo sanitario, con il compito di
stimolare  studi  e programmi di promozione di qualita', attivita' di
formazione    e    di   verifica   dell'ottemperanza   di   standards
assistenziali, infrastrutturali e di costo predefiniti.
  5.  L'attivita'  di  questi  gruppi  deve avvenire nel quadro delle
indicazioni fornite dalla commissione regionale.
  6.  Allo  scopo  di  fornire  indirizzi  di  carattere generale, di
coordinare  un  programma  nazionale  di  formazione ed impostare uno
studio nazionale per la definizione di criteri di accreditamento alle
commissioni  professionali  regionali, con decreto del Ministro della
sanita',  e'  costituita  una  commissione  professionale  a  livello
centrale,  presieduta  dal  presidente  della  Federazione  nazionale
dell'ordine dei medici e costituita da:
    a)  sei  esperti  scelti  tra  dipendenti  del Servizio sanitario
nazionale e delle strutture universitarie;
    b) tre dirigenti del Ministero della sanita';
    c)   sei   esperti  qualificati  designati  congiuntamente  dalla
delegazione regionale degli assessori firmatari dell'accordo recepito
dal presente decreto e dall'ANCI;
    d)  sei  rappresentanti  del  ruolo sanitario del personale delle
unita' sanitarie locali designati dalle organizzazioni sindacali;
    e)  sei  rappresentanti  delle federazioni degli ordini e collegi
professionali;
    f)  sei  rappresentanti  di associazioni scientifiche e culturali
mediche;
    g) un rappresentante del Ministero del tesoro;
   h) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica;
    i)  un  funzionario  della carriera direttiva del Ministero della
sanita' con funzioni di segretario.