Art. 124. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 maggio 1987 COSSIGA FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per la funzione pubblica GORIA, Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica DONAT CATTIN, Ministro della sanita' GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1987 Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 10, con esclusione di: art. 5, commi 2, 3 e 4; articoli 6, 7, 8, 9 e 10; art. 35; art. 39; art. 44; art. 45, commi 3, 4 e 5 e art. 46, ai sensi della delibera n. 1803 della sezione del controllo in data 3 luglio 1987.