Art. 124.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 20 maggio 1987

                               COSSIGA

                              FANFANI,  Presidente  del Consiglio dei
                                Ministri
                              PALADIN,   Ministro   per  la  funzione
                                pubblica
                              GORIA,   Ministro   del  tesoro  e,  ad
                                interim,   del   bilancio   e   della
                                programmazione economica
                              DONAT CATTIN, Ministro della sanita'
                              GORRIERI, Ministro del lavoro e della
                                previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1987
  Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 10, con esclusione di:
art. 5, commi 2, 3 e 4; articoli 6, 7, 8, 9 e 10; art. 35; art. 39;
  art. 44; art. 45, commi 3, 4 e 5 e art. 46, ai sensi della delibera
  n. 1803 della sezione del controllo in data 3 luglio 1987.