Art. 13.
                       Commissione paritetica

  1.  Presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della  funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, una commissione paritetica
con il compito di elaborare proposte:
    per  l'individuazione  e la descrizione del profilo professionale
della dirigenza;
    per  la  riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unita'
sanitarie  locali,  da effettuarsi da ciascuna regione, tenendo conto
della complessita' dell'organizzazione, della quantita' delle risorse
umane,   strumentali   e  finanziarie,  della  misura  ed  importanza
istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati;
    per  la  regolamentazione  e per la disciplina delle attribuzioni
dell'ufficio  di  direzione in attuazione dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
    per   la   regolamentazione   del   rogito   in   forma  pubblica
amministrativa  dei contratti di fornitura di beni e servizi e per la
relativa riscossione e ripartizione dei relativi proventi.
  2.  I  lavori della commissione dovranno concludersi entro sei mesi
dalla sua istituzione.
 
          Nota agli artt. 13, 53 e 54:
            -  Il  testo  dell'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
          761,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980, recante titolo "Stato
          giuridico  del  personale delle unita' sanitarie locali, e'
          il seguente:
            "Art.  8  (Ufficio  di  direzione  dell'unita'  sanitaria
          locale).
            L'ufficio  di direzione di cui all'art. 15 della legge 23
          dicembre  1978, n. 833, e' composto da tutti i responsabili
          dei  servizi  dell'unita'  sanitaria locale, previsti dalla
          legge  regionale,  sempre  che  i responsabili ricoprano la
          posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.
            Il   personale  appartenente  alle  posizioni  funzionali
          apicali  che  non  sia membro dell'ufficio di direzione, e'
          chiamato  ad  intervenire  ai  lavori  dello  stesso per le
          questioni  concernenti  il  presidio  o  l'ufficio  cui  e'
          proposto.
            Il  coordinamento dell'ufficio di direzione e' assicurato
          da  un coordinatore sanitario laureato in medicina, e da un
          coordinatore   amministrativo,   laureato   in   discipline
          economico-giuridiche,  scelti  tra  i  componenti l'ufficio
          stesso  che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario
          ed al ruolo amministrativo e posseggano un'anzianita' nella
          posizione funzionale apicale di almeno tre anni.
            Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli
          ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute
          e    di    organizzazione   sanitaria   nelle   sue   varie
          articolazioni;  nel  periodo  di espletamento dell'incarico
          deve osservare il tempo pieno.
            Il  coordinatore amministrativo deve possedere specifiche
          esperienze    in   servizi   tecnico-amministrativi   della
          organizzazione sanitaria.
            I   coordinatori   assicurano   il   conseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dagli  organi  dell'unita'  sanitaria
          locale  e  i relativi adempimenti da parte dei servizi, nel
          rispetto della autonomia degli stessi e, in particolare, di
          quelli  di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833.
            Gli  incarichi  di  cui al terzo comma sono conferiti dal
          comitato  di  gestione per periodi di tempo stabiliti dalle
          leggi   regionali,   non  inferiori  a  tre  anni,  e  sono
          rinnovabili. Il provvedimento di conferimento dell'incarico
          deve   essere   motivato  con  specifico  riferimento  alla
          professionalita'  e  all'esperienza dei candidati, valutate
          in  base ad un giudizio complessivo sull'attivita' svolta e
          sui titoli posseduti.
            A  parita'  di requisiti costituisce titolo preferenziale
          il   superamento   di   appositi   corsi  di  formazione  e
          aggiornamento promossi dal Ministero della sanita', sentite
          le  regioni  o  dalle  regioni  d'intesa  con  il Ministero
          stesso.
            Ai  coordinatori  e'  corrisposta  una  indennita'  nella
          misura stabilita dall'accordo nazionale unico".