Art. 22. Mobilita' tra enti in ambito interregionale 1. La mobilita' tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie: 1) mobilita' tra unita' sanitarie locali; 2) mobilita' tra enti del comparto. I) Mobilita' tra unita' sanitarie locali: La mobilita' tra unita' sanitarie locali di diversa regione, che avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e' cosi' disciplinata: 1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le regioni individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni i posti disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli interessati debbono presentare domanda. Detta domanda dovra' essere inviata anche alla unita' sanitaria locale e alla regione di appartenenza; 2) la unita' sanitaria locale e la regione di appartenenza devono esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve procedere la unita' sanitaria locale di destinazione. Sulla accoglibilita' della domanda, corredata dei nulla-osta di cui al punto 2) provvede la regione in cui e' richiesta l'assegnazione. In caso di piu' domande, il trasferimento e' disposto dalla regione di cui al comma precedente, a favore: di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in conformita' dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il diploma di laurea; di coloro che siano in possesso di maggiore anzianita' effettiva di servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il restante personale. Nel caso di pari anzianita' vengono valutati, nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei familiari che compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza tra la sede di appartenenza e quella per la quale si chiede il trasferimento e l'anzianita' complessiva di servizio. Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la regione di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dei ruoli di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disponendo contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle unita' sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti. II) Mobilita' tra enti del comparto: E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale. Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unita' sanitarie locali e', altresi', necessario il nulla osta della regione interessata.
Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980, recante "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali, e' il seguente: "Art. 7 (Formazione dei ruoli nominativi). - La regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unita' sanitarie locali, secondo la situazione al 11 gennaio dell'anno di pubblicazione. Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio. Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto".