Art. 22.
             Mobilita' tra enti in ambito interregionale

  1.  La  mobilita'  tra  enti  in ambito interregionale comprende le
seguenti fattispecie:
    1) mobilita' tra unita' sanitarie locali;
    2) mobilita' tra enti del comparto.
  I) Mobilita' tra unita' sanitarie locali:
    La  mobilita' tra unita' sanitarie locali di diversa regione, che
avviene  esclusivamente  a  domanda  del dipendente interessato, alla
data  di  scadenza  della  disciplina  transitoria di cui all'art. 10
della legge 20 maggio 1985, n. 207, e' cosi' disciplinata:
      1)  qualora,  esperiti  in  via prioritaria i trasferimenti e i
comandi  in  ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le
regioni  individuano  e  rendono  noti  tramite  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle
regioni  i posti disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti
interregionali, fissando il termine entro cui gli interessati debbono
presentare  domanda.  Detta  domanda dovra' essere inviata anche alla
unita' sanitaria locale e alla regione di appartenenza;
      2)  la  unita'  sanitaria  locale  e la regione di appartenenza
devono  esprimere  il  nulla osta al trasferimento. Analogamente deve
procedere la unita' sanitaria locale di destinazione.
  Sulla accoglibilita' della domanda, corredata dei nulla-osta di cui
al punto 2) provvede la regione in cui e' richiesta l'assegnazione.
  In caso di piu' domande, il trasferimento e' disposto dalla regione
di cui al comma precedente, a favore:
    di  coloro  che  risultino  in  possesso  dei  maggiori titoli da
valutarsi  in  conformita'  dei  criteri  stabiliti  per i rispettivi
concorsi  di assunzione, per quanto attiene al personale appartenente
ai  profili  professionali  per  i  quali  e' richiesto il diploma di
laurea;
    di  coloro che siano in possesso di maggiore anzianita' effettiva
di  servizio  nella  posizione  funzionale  di  appartenenza  per  il
restante  personale.  Nel  caso  di pari anzianita' vengono valutati,
nell'ordine:  la  ricongiunzione  al  nucleo familiare, il numero dei
familiari  che  compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza tra
la  sede  di  appartenenza  e  quella  per  la  quale  si  chiede  il
trasferimento e l'anzianita' complessiva di servizio.
  Per  coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la
regione  di  destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione
del provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dei
ruoli  di  cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
20  dicembre  1979,  n.  761,  disponendo contestualmente a sua volta
l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle
unita' sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti.
  II) Mobilita' tra enti del comparto:
    E'  consentito  il  trasferimento di personale tra tutti gli enti
destinatari  del  presente  decreto, a domanda motivata e documentata
del  dipendente  interessato,  previa  intesa  tra  gli enti stessi e
contrattazione    con    le   organizzazioni   sindacali   firmatarie
dell'accordo    recepito   dal   presente   decreto,   a   condizione
dell'esistenza   nell'ente   di  destinazione  di  posto  vacante  di
corrispondente qualifica e livello professionale.
  Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il
personale  delle  unita' sanitarie locali e', altresi', necessario il
nulla osta della regione interessata.
 
          Nota all'art. 22:
            -  Il  testo  dell'art. 7 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
          761,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  45  del  15  febbraio  1980,  recante "Stato
          giuridico  del  personale delle unita' sanitarie locali, e'
          il seguente:
            "Art.  7  (Formazione dei ruoli nominativi). - La regione
          predispone  e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel
          proprio   Bollettino  ufficiale,  i  ruoli  nominativi  del
          personale  addetto alle unita' sanitarie locali, secondo la
          situazione al 11 gennaio dell'anno di pubblicazione.
            Per  ciascun  dipendente  sono  indicati, il cognome e il
          nome,  la  data  di  nascita,  la  data  di  decorrenza del
          rapporto  d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel
          ruolo  di  appartenenza,  la  data  del conseguimento della
          posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.
            Nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione  dei  ruoli  il  dipendente  puo' chiedere la
          rettifica  di  eventuali errori od omissioni con ricorso al
          presidente  della  giunta regionale, il quale decide in via
          definitiva  entro  trenta giorni. Trascorso tale termine il
          ricorso si intende respinto".