Art. 23.
                   Mobilita' intercompartimentale

  1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
1  febbraio  1986,  n.  13, oltre alla mobilita' di cui ai precedenti
articoli,  e'  consentito  il trasferimento di personale tra gli enti
destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti locali,
a  domanda  motivata e documentata del dipendente interessato, previa
intesa  tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali
firmatarie  dell'accordo  recepito dal presente decreto, a condizione
dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo
professionale  nell'ente di destinazione e purche' il richiedente sia
in   possesso  dei  requisiti  per  accedere  al  posto  oggetto  del
trasferimento.
  2.  Per  comprovate  esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere
attuata  anche  attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti
del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali, con le stesse
modalita' di cui al comma 1.
  3.  L'onere e' a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera
funzionalmente.
  4.  In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o
regolamenti  degli enti stessi, non puo' avere durata superiore ai 12
mesi, eventualmente rinnovabili.
  5.  Il  personale  trasferito a seguito di processi di mobilita' e'
esente  dall'obbligo  del  periodo  di prova, purche' superata presso
l'ente di provenienza.