Art. 29.
                     Visite mediche di controllo

  1.  Le  visite, mediche di controllo sulle assenze dal servizio per
malattia  del  personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali
alle  quali  spetta  la competenza esclusiva di tale accertamento. Al
fine  di  garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione
sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella
parte in cui e' contenuta la sola prognosi.