Art. 3. Livelli di contrattazione 1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata: a) - REGIONE, che riguarda: l'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonche' i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale; la formazione dei programmi di occupazione; la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilita' compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici; la predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale del personale; la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse, nonche' del loro utilizzo; i piani e i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica ed incentivazioni connesse; la definizione di criteri attinenti le modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita'; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative; le pari opportunita'; le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto. b) - LOCALE, alla quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare: la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi - anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica ed, infine, dei posti gia' esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale; l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto stabilito dal presente decreto; i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unita' operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilita', per la programmazione e l'articolazione della stessa e per la individuazione delle figure professionali necessarie; la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita'; le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto. 2. Gli accordi decentrati debbono essere attivati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Gli accordi di cui sopra non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.