Art. 3.
                      Livelli di contrattazione

  1.  Le  parti  individuano  i  seguenti  livelli  di contrattazione
decentrata:
    a) - REGIONE, che riguarda:
      l'attuazione  dei  criteri  in base ai quali definire le piante
organiche nonche' i criteri per la formazione dei piani di assunzione
di personale;
      la formazione dei programmi di occupazione;
      la  verifica  dell'applicazione  delle  norme  sulla  mobilita'
compresa  quella  derivante  da  situazioni di sovradimensionamento e
sottodimensionamento degli organici;
      la    predisposizione    dei    programmi   di   aggiornamento,
qualificazione e riqualificazione professionale del personale;
      la  predisposizione  dei  programmi  di informatizzazione delle
procedure  e  della  destinazione  delle  risorse,  nonche'  del loro
utilizzo;
      i  piani  e i programmi volti ad incrementare la produttivita',
loro verifica ed incentivazioni connesse;
      la  definizione  di  criteri  attinenti le modalita' di riparto
degli incentivi alla produttivita';
      la  predisposizione  di norme atte a regolamentare le attivita'
culturali e ricreative;
      le pari opportunita';
      le  altre  materie specificamente e tassativamente indicate nel
presente decreto.
    b)   -   LOCALE,   alla   quale   competono   tutti  gli  aspetti
dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
      la  proposta  per l'individuazione della dotazione dei posti di
pianta  organica  necessari  e degli esuberi - anche in dipendenza di
processi   di   riorganizzazione,   ristrutturazione  ed  innovazione
tecnologica  ed,  infine, dei posti gia' esistenti da trasformare, in
adeguamento  alle  reali  esigenze  di  servizio,  sulla  base  degli
standards stabiliti a livello nazionale e regionale;
      l'individuazione  di  criteri attuativi dell'orario di lavoro e
dei  diversi  tipi  di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonche' le
modalita'  di  accertamento  del  suo  rispetto  sulla base di quanto
stabilito dal presente decreto;
      i  carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di
lavoro;
      l'individuazione  dei  criteri  per  stabilire i casi in cui le
esigenze  di  servizio  richiedano  di  derogare  al  limite  massimo
previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
      l'attuazione  dei  criteri  per  l'identificazione delle unita'
operative  in  cui  applicare l'istituto della pronta disponibilita',
per  la  programmazione  e  l'articolazione  della  stessa  e  per la
individuazione delle figure professionali necessarie;
      la   verifica   dell'applicazione   dei  criteri  attinenti  la
modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita';
      le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
      la  verifica  dell'applicazione  delle  misure  di  igiene,  di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
      le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel
presente decreto.
  2.  Gli  accordi  decentrati debbono essere attivati entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Gli accordi di cui sopra non possono comportare oneri aggiuntivi
se non nei limiti previsti dal presente decreto.