Art. 32.
                         Indumenti di lavoro

  1.  Al  personale  cui  durante  il  servizio  e'  fatto obbligo di
indossare  una  divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate,
in   relazione  al  tipo  delle  prestazioni,  verranno  forniti  gli
indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
  2.  Ai  dipendenti  addetti a particolari servizi debbono, inoltre,
essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi
o  infezioni,  tenendo  conto  delle disposizioni di legge in materia
antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.