Art. 37.
                       Assemblea del personale

  1.  I  dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di
riunirsi  in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attivita' o in
altra  sede  durante  l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore
annue non trasferibili ne' convertibili.
  2.  Per  le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma 1,
verra' corrisposta la normale retribuzione.
  3.  La  convocazione,  la  sede e l'orario delle assemblee da parte
delle  rappresentanze  sindacali  sono comunicati all'amministrazione
con preavviso scritto di almeno 24 ore.
  4.  La  rilevazione  dei  partecipanti  e'  effettuata  a  cura dei
responsabili  delle singole unita' operative e comunicata al servizio
del  personale.  Le  eventuali eccedenze rispetto al limite di cui al
primo  comma  seguono  la disciplina dettata in materia di permessi e
ritardi di cui all'art. 31.
  5.  Le,  modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento
delle   assemblee   il  funzionamento  dei  servizi  essenziali  sono
stabilite   dall'amministrazione  di  intesa  con  le  organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.