Art. 38.
                      Diritti all'informazione

  1.  L'informazione  si attua, ai sensi dell'art. 18 del decreto del
Presidente  della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in modo costante
e  tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello confederale e
di categoria.
  2.  Gli  enti  destinatari  del  presente  decreto garantiscono una
costante e preventiva informazione sugli atti e sui provvedimenti che
riguardano:
    a)  la  programmazione.  Viene  riconosciuto  alle organizzazioni
sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito dal presente decreto il
diritto  di informazione in fase di predisposizione degli atti che le
parti  pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del
settore sanitario per quanto riguarda la funzionalita' dei servizi;
    b)   la   contrattazione.  Per  un  sempre  piu'  responsabile  e
qualificato  ruolo  di  tutte le componenti contrattuali, le parti si
impegnano  alla  piu'  ampia  diffusione  di dati e di conoscenze che
consentano  l'utilizzo  di  strumenti  corretti  per la definizione e
l'applicazione degli accordi di lavoro.
  3.  In  una  visione  socio-sanitaria,  le  tre  primarie  sedi  di
acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato
sono  quella  governativa,  regionale  e  degli  enti destinatari del
presente decreto.
  4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali
ed  al  fine  di  ricercare  ogni  contributo  di  partecipazione  al
miglioramento  e  all'efficienza  dei  servizi,  si  garantisce  alle
organizzazioni  sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle
sedute degli organi degli enti di cui all'art. 1 nonche' una costante
e  tempestiva  informazione degli atti e provvedimenti che riguardano
il  personale,  l'organizzazione  del  lavoro ed il funzionamento dei
servizi, nonche' i programmi, i bilanci e gli investimenti.
  5.  Le  organizzazioni  sindacali di cui all'art. 14 della legge 29
marzo  1983,  n.  93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a
comunicarli,  i dati riguardanti la situazione del personale occupato
e  di  quello  occorrente  in relazione ai programmi di efficienza ed
efficacia  e  a  fenomeni  fisiologici  di turn-over conseguente alla
rilevazione dei carichi di lavoro.
  6.   Ai  sensi  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1  febbraio  1986,  n.  13, in occasione di interventi di
progettazione  di  nuovi sistemi informativi a base informatica, o di
modifica   dei  sistemi  preesistenti,  le  organizzazioni  sindacali
saranno  informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi,
si'  da  essere  poste in condizione di valutare con congruo anticipo
quegli  aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle
funzioni  ed  ai  ruoli  dell'ente, all'ambiente ed alla qualita' del
lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
  7.  In  armonia  con  quanto  disposto  dai  commi  primo e secondo
dell'art.  24  della  legge  29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il
sistema  installato  consenta  la possibile raccolta e l'utilizzo dei
dati  sulla  quantita'  e  qualita'  delle prestazioni lavorative dei
singoli   operatori,  le  amministrazioni  garantiranno,  sentite  le
organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia
della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
  8.  Al  lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere
la  qualita'  e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto
di integrazione e rettifica.
 
          Nota all'art. 38:
            -  Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della
          Repubblica  1 febbraio 1986 n. 13 pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 20 del 3 febbraio 1986
          recante,   "Norme   risultanti  dalla  disciplina  prevista
          dall'accordo  quadro  intercompartimentale, di cui all'art.
          12  della  legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983,
          n. 93, relativo al triennio 1985-1987", e' il seguente:
              "Art.   18  (Informazione).  -  1.  Le  amministrazioni
          pubbliche, salva la continuita' dell'azione amministrativa,
          assicurano    una   preventiva,   costante   e   tempestiva
          informazione - evidenziando le specificazioni piu' adeguate
          agli   obiettivi   da   conseguire  -  alle  organizzazioni
          sindacali  con  particolare  riferimento  agli  atti  ed ai
          provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione
          del  lavoro,  la  politica degli organici, il funzionamento
          dei   servizi,  le  innovazioni  tecnologiche;  costante  e
          tempestiva    per   i   programmi   e   gli   investimenti.
          L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi
          ad  altre  materie non soggette a contrattazione, dai quali
          comunque  derivino  conseguenze  riguardanti il personale e
          l'organizzazione del lavoro.
              2.  In  particolare, saranno attuati incontri periodici
          per la verifica delle modalita' e dei tempi di applicazione
          delle  intese contrattuali con particolare riferimento alla
          programmazione  del  lavoro  e  degli  orari,  ai  piani di
          produttivita',    ai    criteri   di   incentivazione,   al
          funzionamento  e  all'efficacia  dei  servizi  in relazione
          all'utenza.
              3. L'informazione, a seconda dei diverSi suoi soggetti,
          e' rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con
          particolare  riferimento all'organizzazione dei servizi - e
          a  quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di
          cui  alla  legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983,
          n.  93.  Ulteriori  modalita' attuative saranno determinate
          dagli accordi di comparto e decentrati".