Art. 38. Diritti all'informazione 1. L'informazione si attua, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in modo costante e tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria. 2. Gli enti destinatari del presente decreto garantiscono una costante e preventiva informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano: a) la programmazione. Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del settore sanitario per quanto riguarda la funzionalita' dei servizi; b) la contrattazione. Per un sempre piu' responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla piu' ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro. 3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella governativa, regionale e degli enti destinatari del presente decreto. 4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli organi degli enti di cui all'art. 1 nonche' una costante e tempestiva informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche' i programmi, i bilanci e gli investimenti. 5. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro. 6. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si' da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualita' del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte. 7. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 8. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualita' e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto di integrazione e rettifica.
Nota all'art. 38: - Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986 n. 13 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 3 febbraio 1986 recante, "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987", e' il seguente: "Art. 18 (Informazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche, salva la continuita' dell'azione amministrativa, assicurano una preventiva, costante e tempestiva informazione - evidenziando le specificazioni piu' adeguate agli obiettivi da conseguire - alle organizzazioni sindacali con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche; costante e tempestiva per i programmi e gli investimenti. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi ad altre materie non soggette a contrattazione, dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro. 2. In particolare, saranno attuati incontri periodici per la verifica delle modalita' e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento e all'efficacia dei servizi in relazione all'utenza. 3. L'informazione, a seconda dei diverSi suoi soggetti, e' rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decentrati".