Art. 4.
                   Composizione delle delegazioni

  1.  A  livello di contrattazione regionale la delegazione trattante
e' costituita:
    a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
      della regione;
      dell'Associazione  nazionale  comuni  italiani per i comuni e i
loro consorzi;
      dell'Unione   nazionale  comunita'  montane  per  le  comunita'
montane;
      degli  altri  enti  di  cui all'art. 1 per quanto di rispettiva
competenza;
    b)  per  le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da
rappresentanti   di   ciascuna  organizzazione  sindacale  firmataria
dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato codici
di  autoregolamentazione  dell'esercizio  del  diritto  di sciopero e
dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
  2.  La  delegazione  di parte pubblica e' presieduta dal presidente
della regione o da un suo delegato.
  3.  A  livello  di  contrattazione  decentrata per singolo ente, la
delegazione trattante e' costituita:
    dal  titolare  del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo
delegato;
    da   una   rappresentanza  dei  titolari  dei  servizi  o  uffici
destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
    da  una  delegazione  composta da rappresentanti territoriali e/o
aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.