Art. 4. Composizione delle delegazioni 1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante e' costituita: a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze: della regione; dell'Associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro consorzi; dell'Unione nazionale comunita' montane per le comunita' montane; degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza; b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. La delegazione di parte pubblica e' presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato. 3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante e' costituita: dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato; da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato; da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.