Art. 41.
Patrocinio legale del dipendente  per fatti connessi all'espletamento
                       dei compiti di ufficio

  1.  L'ente,  nella  tutela  dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi  l'apertura  di un procedimento di responsabilita' civile o
penale  nei  confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente
connessi  all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti
d'ufficio  assumera'  a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto  di  interesse,  ogni onere di difesa fin dall'apertura del
procedimento  e  per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
dipendente da un legale.
  2.  L'ente  dovra' esigere dal dipendente, eventualmente condannato
con  sentenza  passata  in  giudicato  per i fatti a lui imputati per
averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per
la sua difesa.