Art. 46. (Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Nota all'art. 46: - Il testo dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 5 giugno 1959, recante: "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza", e' il seguente: "Art. 2. - Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali che privilegiati, gia' liquidati o da liquidarsi a carico dallo Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, e' concessa a decorrere dal 1 luglio 1959, una indennita' integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensione od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44. Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo: a) e' corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde; b) e' dovuta in ragione rispettivamente di un ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita' inferiori alle lire 18.000 mensili lorde: c) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile; d) e' esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare. Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennita' integrativa speciale e' corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette. L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai titolari di piu' pensioni od assegni ordinari. La corresponsione della suddetta indennita' integrativa speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale gia' percepiscono la medesima indennita'. Qualora pero' quest'ultima indennita' risultasse meno favorevole, se ne dovra' sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennita' integrativa speciale annessa alla pensione. La concessione dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' disposta d'ufficio, dagli uffici provinciali del tesoro che ha no in carico le rispettive perdite di pensione od assegno. Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1950, l'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' stabilito in lire 1.920 mensili nette. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo".