Art. 46.

  (Il  presente  articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte
dei conti).
 
          Nota all'art. 46:
            -  Il  testo  dell'art.  2 della legge 27 maggio 1959, n.
          324,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  132 del 5
          giugno 1959, recante: "Miglioramenti economici al personale
          statale in attivita' ed in quiescenza", e' il seguente:
              "Art.  2.  -  Ai  titolari  di  pensioni ordinarie o di
          assegni   vitalizi,   temporanei  o  rinnovabili,  diretti,
          indiretti    o   di   riversibilita',   sia   normali   che
          privilegiati, gia' liquidati o da liquidarsi a carico dallo
          Stato,  del  Fondo  pensioni  delle  ferrovie dello Stato o
          dell'Amministrazione  ferroviaria,  del Fondo per il culto,
          del  fondo  di  beneficenza  e di religione della citta' di
          Roma,  dell'Azienda  dei  patrimoni  riuniti ex economali e
          degli  Archivi  notarili,  e'  concessa  a  decorrere dal 1
          luglio    1959,   una   indennita'   integrativa   speciale
          determinata  per  ogni  anno  finanziario applicando su una
          base  fissata  in  lire  32.000  per  tutti  i  titolari di
          pensione  od assegni, la variazione percentuale dell'indice
          del    costo    della   vita   relativo   all'anno   solare
          immediatamente  precedente,  rispetto  a  quello del giugno
          1956  che  si considera uguale a 100. Nella percentuale che
          misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita'
          fino  a  50  centesimi  e  si  arrotondano  per  eccesso le
          frazioni superiori.
            L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai
          titolari  di  pensioni  o  di assegni indicati nell'art. 20
          della  legge  29  aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della
          legge 12 febbraio 1955, n. 44.
            Si  intende  per  indice  del costo della vita relativo a
          ciascun  anno  solare,  la  media  aritmetica  degli indici
          mensili  del  costo  della  vita che per l'anno stesso sono
          stati  accertati dall'Istituto centrale di statistica per i
          settori dell'industria e del commercio.
            L'indennita'  integrativa  speciale  di  cui  al presente
          articolo:
              a)  e'  corrisposta  in misura intera a coloro che sono
          provvisti  di  pensione  od assegno non inferiore alle lire
          24.000 mensili lorde;
              b)   e'   dovuta   in  ragione  rispettivamente  di  un
          ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o
          frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti
          dei  titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle
          lire  24.000  mensili  lorde  e  dei titolari di pensioni o
          assegni  indiretti  o di riversibilita' inferiori alle lire
          18.000 mensili lorde:
              c) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
              d)  e'  esente  da  ritenute  erariali e non concorre a
          formare   il   reddito  complessivo  ai  fini  dell'imposta
          complementare.
            Nei  casi  di pensione od assegni in parte a carico dello
          Stato  o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in
          parte  a  carico  di  altri  enti, l'indennita' integrativa
          speciale  e'  corrisposta  per  la parte proporzionale alla
          quota  di  pensione  od assegno originariamente liquidata a
          carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.
            L'indennita'  integrativa  speciale  compete  ad  un solo
          titolo,  con  opzione  per  la  misura  piu' favorevole, ai
          titolari di piu' pensioni od assegni ordinari.
            La  corresponsione  della suddetta indennita' integrativa
          speciale  e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni
          od  assegni  ordinari  che  prestino  opera  retribuita  in
          dipendenza   della  quale  gia'  percepiscono  la  medesima
          indennita'.    Qualora    pero'   quest'ultima   indennita'
          risultasse  meno  favorevole,  se  ne  dovra' sospendere la
          corresponsione  e  disporre  il  pagamento  dell'indennita'
          integrativa speciale annessa alla pensione.
            La  concessione  dell'indennita'  integrativa speciale di
          cui  al  presente  articolo  e'  disposta  d'ufficio, dagli
          uffici  provinciali  del  tesoro  che  ha  no  in carico le
          rispettive perdite di pensione od assegno.
            Per  l'esercizio  1 luglio 1959-30 giugno 1950, l'importo
          dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui al presente
          articolo e' stabilito in lire 1.920 mensili nette.
            Per  ciascuno  degli esercizi successivi, l'importo della
          indennita'   integrativa  speciale  sara'  determinato  con
          decreto del Ministro per il tesoro.
            Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche  ai  titolari  di  pensioni a carico del fondo per il
          trattamento  di  quiescenza  di cui all'art. 77 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
            Il  relativo  maggior  onere  resta  a  carico  del fondo
          medesimo".