Art. 47.
                       Paga oraria giornaliera

  1.  La paga di una giornata lavorativa e' determinata sulla base di
1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.
  2.  L'importo  della  paga  oraria e' determinato dividendo la paga
giornaliera  come  sopra  calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38
ore  settimanali,  per  6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel
caso di 36 ore settimanali.
  3.  Eventuali  assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio
carico,  assenze  ingiustificate) saranno trattenute con applicazione
della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi.
  4.   Le   trattenute   per   eventuali  scioperi  proclamati  dalle
organizzazioni  sindacali  sono  commisurate  al  periodo di tempo di
effettiva astensione dal lavoro.
  5.  L'assicurazione  dell'urgenza  durante  gli  scioperi non dara'
luogo  ad alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la presenza
del  dipendente  secondo  procedimenti  di  rispetto  dell'orario  di
lavoro.