Art. 5.
                   Assunzione per chiamata diretta

  1.   L'assunzione   in  ruolo  per  chiamata  diretta  deve  essere
effettuata  con  le modalita' e procedure previste dall'art. 16 della
legge  28  febbraio 1987, n. 56, per le figure del comparto sanitario
per  le  quali  non e' richiesto il titolo professionale in base alle
vigenti disposizioni.
  (I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei
conti).
 
          Note all'art. 5:
            -  Il testo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
          56  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   51  del  3  marzo  1987,  recante:  "Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del  lavoro",  e'  il
          seguente:
            "Art.  16  (Disposizioni  concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici).  -  Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad
          ordinamento  autonomo,  e gli enti pubblici non economici a
          carattere  nazionale,  per  i  posti da ricoprire nei ruoli
          periferici  e  per  relative  sedi  periferiche, cosi' come
          determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  1  febbraio  1986, n. 13, le province, i
          comuni   e   le   unita'  sanitarie  locali  effettuano  le
          assunzioni  dei  lavoratori,  da  adibire a mansioni per le
          quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare
          nei  livelli  per  i  quali  e' richiesto il solo requisito
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
          in  quelle  di  mobilita',  a condizione che essi abbiano i
          requisiti  richiesti.  Essi sono avviati numericamente alla
          selezione  secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle
          liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
            2.  I  lavoratori  di  cui  al  comma 1 hanno facolta' di
          iscriversi  nella  lista  di  collocamento  di  una seconda
          circoscrizione,   anche   di   altra   regione,  mantenendo
          l'iscrizione  presso la prima. L'anzianita' maturata presso
          quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
            3.  Gli  avviamenti  vengono  effettuati sulla base delle
          graduatorie  circoscrizionali,  ovvero, nel caso di enti la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
            4.  Le  modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
            5.  Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato, gli enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della    graduatoria   delle   domande   presentate   dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la formazione della graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
            6.   Le   offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
            7.  Le disposizioni ci cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di  principio  e  di  indirizzo  per  la legislazione delle
          regioni a statuto ordinario.
            8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le
          assunzioni   presso  le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati.
            9.  Fino  all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e
          comunque  non  oltre  i  sei  mesi dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,  le  assunzioni  vengono
          effettuate secondo la normativa vigente".
            -  Il  testo  dell'art.  159  e  seguenti del decreto del
          Ministero  della  sanita'  30  gennaio 1982, pubblicato nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22
          febbraio   1982,   recante:   "Normativa   concorsuale  del
          personale  delle  unita'  sanitarie  locali in applicazione
          dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          dicembre 1979, n. 761", e' il seguente:
            "Art.  159  (Assunzione  per  chiamata  diretta).  - Fino
          all'entrata  in  vigore  dell'accordo  nazionale  unico  di
          lavoro  di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  le  assunzioni  per  i  profili  professionali  sotto
          indicati sono disciplinate dalle norme di cui ai successivi
          articoli 160, 161 e 162:
              Ruolo sanitario:
                tabella   N  -  quadro  2°  -  profilo  professionale
          operatori professionali di 2ª categoria.
              Ruolo tecnico:
                tabella F - profilo professionale: operatori tecnici;
                tabella G - profilo professionale: agenti tecnici.
              Ruolo amministrativo:
                tabella   C   -   profilo  professionale:  coadiutori
          amministrativi;
                tabella D - profilo professionale: commessi.
              I requisiti per l'assunzione sono i seguenti:
                a)  eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto
          previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
                b)  titolo  di  istruzione secondaria di primo grado,
          piu'  titolo  specifico  di  massaggiatore  non  vedente  e
          massofisioterapista  rilasciato  da scuola autorizzata, per
          il  concorso  per  il  profilo  professionale  di  cui alla
          tabella N, quadro 2°, del ruolo sanitario".
            "Art.  160  (Commissione  esaminatrice). - La commissione
          esaminatrice e' nominata dalla regione ed e' composta da:
              Presidente:
                il presidente della giunta regionale o un consigliere
          regionale suo delegato.
              Componenti:
                un impiegato o uni rappresentante del Ministero della
          sanita';
                due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui
          si  riferisce  il concorso di cui uno sorteggiato dal ruolo
          nominativo  regionale ed uno designato dalle organizzazioni
          sindacali;
                un  impiegato  della regione o delle unita' sanitarie
          locali del relativo profilo professionale.
              Segretario:
                un funzionario amministrativo della regione".
            "Art.  161  (Prose di esame). - Le prove di esame sono le
          seguenti:
              a) prova pratica o d'arte su materie attinenti al posto
          a concorso;
              b)  colloquio  sulle  materie  della  prova  pratica  o
          d'arte".
            "Art.   162   (Punteggio).   -  La  commissione  dispone,
          complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti:
              50 punti per i titoli;
              50 punti per le prove di esame.
            I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
              25 punti per la prova pratica;
              25 punti per la prova orale.
            I   punti  per  la  valutazione  dei  titoli  sono  cosi'
          ripartiti:

  1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 25
  2) titoli di studio e pubblicazioni. . . . . . . . . . . . . . . 15
  3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . . . . . . . 10

  1) Titoli di carriera:
    a)  servizio  prestato presso le unita' sanitarie locali o presso
enti,  servizi  e  presidi  a  queste  trasferiti  o presso pubbliche
amministrazioni:
    nel  profilo  professionale  e  nella materia cui si riferisce il
concorso, punti 1,80 per anno;
    nel  profilo  professionale  inferiore  e  nella  materia  cui si
riferisce il concorso, punti 1,20 per anno.
  I  servizi  nella materia cui si riferisce il concorso prestati nel
profilo  professionale  superiore sono valutati con i punteggi di cui
sopra maggiorati del 10%.
  I servizi prestati in materia diversa da quella cui si riferisce il
concorso  sono  valutati  con  i  punteggi di cui ai precedenti comma
ridotti del 20%.
  2)  Titoli  di  studio,  pubblicazioni  e  curriculum  formativo  e
professionale.
  Il   punteggio  previsto  per  la  categoria  e'  attribuito  dalla
commissione,  con  motivata  valutazione,  tenuto  conto  della  loro
attinenza  con  la  posizione  funzionale  da conferire e dei criteri
previsti dall'art. 10 del presente decreto".
  -  Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
20  dicembre  1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  15  febbraio  1980, recante: "Stato
giuridico  del  personale  della  unita'  sanitarie  locali",  e'  il
seguente:
  "Art.  9  (Modalita'  di assunzione in servizio). - L'assunzione in
servizio  e'  disposta  dall'unita'  sanitaria locale, nei limiti dei
posti  vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla
regione.
  L'assunzione  per chiamata diretta e' ammessa soltanto per speciali
categorie  di  personale addetto a mansioni elementari, sulla base di
adeguati  criteri  selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le
relative  selezioni  sono  effettuate  dalla  regione anche a livello
locale.  La  regione  puo', con legge, delegare alle unita' sanitarie
locali la selezione di detto personale.
  L'assunzione  del  personale  di  assistenza religiosa cattolica e'
effettuata   direttamente   dal  comitato  di  gestione  su  proposta
dell'ordinario diocesano competente per territorio.
  L'assunzione  di  personale straordinario e' ammessa esclusivamente
per  particolari,  inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e
deve essere effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 13,
ultimo comma.
  Si  applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione
dello  Stato  sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e
sulle preferenze.
  Salvo  le  assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma
e'   fatto   divieto   alle   unita'  sanitarie  locali  di  assumere
direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario.
  Il  comitato  di  gestione ha facolta' di stipulare, nei limiti dei
posti  vacanti  nelle  piante  organiche,  convenzioni con gli ordini
religiosi  per  l'espletamento  di  servizi con personale idoneo alle
funzioni rispettivamente assegnate.
  Tutti  gli  atti  e  provvedimenti  adottati  in  violazione  delle
disposizioni  del  presente  articolo  sono  nulli  ed  impegnano  la
responsabilita'   personale   e   diretta  di  chi  li  dispone,  dei
responsabili  dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed
amministrativo".