Art. 5. Assunzione per chiamata diretta 1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere effettuata con le modalita' e procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per le figure del comparto sanitario per le quali non e' richiesto il titolo professionale in base alle vigenti disposizioni. (I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei conti).
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1987, recante: "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", e' il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, cosi' come determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni ci cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati. 9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente". - Il testo dell'art. 159 e seguenti del decreto del Ministero della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, recante: "Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761", e' il seguente: "Art. 159 (Assunzione per chiamata diretta). - Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le assunzioni per i profili professionali sotto indicati sono disciplinate dalle norme di cui ai successivi articoli 160, 161 e 162: Ruolo sanitario: tabella N - quadro 2° - profilo professionale operatori professionali di 2ª categoria. Ruolo tecnico: tabella F - profilo professionale: operatori tecnici; tabella G - profilo professionale: agenti tecnici. Ruolo amministrativo: tabella C - profilo professionale: coadiutori amministrativi; tabella D - profilo professionale: commessi. I requisiti per l'assunzione sono i seguenti: a) eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) titolo di istruzione secondaria di primo grado, piu' titolo specifico di massaggiatore non vedente e massofisioterapista rilasciato da scuola autorizzata, per il concorso per il profilo professionale di cui alla tabella N, quadro 2°, del ruolo sanitario". "Art. 160 (Commissione esaminatrice). - La commissione esaminatrice e' nominata dalla regione ed e' composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato. Componenti: un impiegato o uni rappresentante del Ministero della sanita'; due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un impiegato della regione o delle unita' sanitarie locali del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione". "Art. 161 (Prose di esame). - Le prove di esame sono le seguenti: a) prova pratica o d'arte su materie attinenti al posto a concorso; b) colloquio sulle materie della prova pratica o d'arte". "Art. 162 (Punteggio). - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 25 punti per la prova pratica; 25 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: 1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 25 2) titoli di studio e pubblicazioni. . . . . . . . . . . . . . . 15 3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . . . . . . . 10 1) Titoli di carriera: a) servizio prestato presso le unita' sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni: nel profilo professionale e nella materia cui si riferisce il concorso, punti 1,80 per anno; nel profilo professionale inferiore e nella materia cui si riferisce il concorso, punti 1,20 per anno. I servizi nella materia cui si riferisce il concorso prestati nel profilo professionale superiore sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del 10%. I servizi prestati in materia diversa da quella cui si riferisce il concorso sono valutati con i punteggi di cui ai precedenti comma ridotti del 20%. 2) Titoli di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e professionale. Il punteggio previsto per la categoria e' attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire e dei criteri previsti dall'art. 10 del presente decreto". - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980, recante: "Stato giuridico del personale della unita' sanitarie locali", e' il seguente: "Art. 9 (Modalita' di assunzione in servizio). - L'assunzione in servizio e' disposta dall'unita' sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione. L'assunzione per chiamata diretta e' ammessa soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La regione puo', con legge, delegare alle unita' sanitarie locali la selezione di detto personale. L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica e' effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio. L'assunzione di personale straordinario e' ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 13, ultimo comma. Si applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze. Salvo le assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma e' fatto divieto alle unita' sanitarie locali di assumere direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario. Il comitato di gestione ha facolta' di stipulare, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate. Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo".