Art. 52
                      Indennita' di bilinguismo

  1.  Al  personale  in  servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi
sede  nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o
negli   enti   in   cui  vige  costituzionalmente  con  carattere  di
obbligatorieta'  il  sistema  del  bilinguismo  aventi  sedi in altre
regioni   a   statuto  speciale,  e'  attribuita  una  indennita'  di
bilinguismo,  collegata  alla professionalita', nella stessa misura e
con  le  stesse modalita' previste per il personale in servizio negli
enti  locali  della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto
Adige.