Art. 52 Indennita' di bilinguismo 1. Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale, e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.