Art. 57.
Indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli
                              impianti

  1.  Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello
operanti  normalmente  su  due  turni  giornalieri  per  la  ottimale
utilizzazione  degli  impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere
oppure  che  siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con
struttura  protetta  anche territoriale o servizi diagnostici compete
una indennita' mensile lorda di L. 40.000.
  2.  Agli  operatori  del  ruolo  sanitario  del 4°, 6° e 7° livello
operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24
ore giornaliere compete una indennita' mensile lorda di L. 65.000.
  3.  Agli  operatori  del  ruolo  sanitario  del 4°, 6° e 7° livello
operanti   in   terapia  intensiva  o  sale  operatorie  compete  una
indennita'  mensile lorda di L. 70.000; tale indennita' compete anche
all'operatore professionale dirigente.
  4.  Al  restante personale compreso tra il 1° e 8° livello, che non
rientri nella fattispecie suindicata, sara' corrisposta, per l'intera
vigenza dell'accordo, una indennita' nella misura fissa di L. 180.000
annue lorde.
  5.  Le  indennita'  di  cui  al presente articolo non sono tra loro
cumulabili,  sono corrisposte per dodici mensilita' e decorrono dal 1
febbraio 1987.
  6.  Dalla  data  di cui al comma 5, sono soppresse le indennita' di
cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348.
 
          Nota all'art. 57:
            -  Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della
          Repubblica   25   giugno   1983,  n.  348,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20
          luglio  1983,  recante:  "Norme risultanti dalla disciplina
          prevista  dagli  accordi  per  il trattamento economico del
          personale delle unita' sanitarie locali", e' il seguente:
              "Art.   45  (Indennita'  di  incremento,  utilizzazione
          strutture  ed  impianti). - Agli operatori di tutti i ruoli
          inquadrati  dal  10 al 70 livello operanti normalmente o su
          due  turni  giornalieri per la ottimale utilizzazione degli
          impianti  attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che
          siano  agenti  tecnici  operanti  su  due turni in corsia o
          struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici
          compete una indennita' mensile lorda di L. 20.000.
              Agli  operatori  del  ruolo  sanitario  del 4°, 5° e 6°
          livello  operanti  normalmente  in  turni  3  x 8 anche nei
          servizi  diagnostici ovvero in reparti di terapia intensiva
          o  sale  operatorie compete una indennita' mensile lorda di
          L. 25.000.
              Agli  operatori  del  ruolo  sanitario  del 4°, 5° e 6°
          livello  operanti  normalmente in turni 3 x 8 in reparti di
          terapia  intensiva o sale operatorie compete una indennita'
          mensile  lorda  di L. 30.000; tale indennita' compete anche
          all'operatore professionale dirigente.
              Al  restante  personale  compreso  fra  il  1°  e  l'8°
          livello,  che  non  rientri  nella  fattispecie suindicata,
          sara'  corrisposto,  per  l'intera vigenza dell'accordo, un
          premio  annuo di avvio riforma sanitaria nella misura fissa
          di L. 180.000 annue lorde.
              Le  indennita' di cui al presente articolo non sono fra
          loro cumulabili".