Art. 57. Indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti 1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 40.000. 2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennita' mensile lorda di L. 65.000. 3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 70.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente. 4. Al restante personale compreso tra il 1° e 8° livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sara' corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennita' nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde. 5. Le indennita' di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilita' e decorrono dal 1 febbraio 1987. 6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennita' di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.
Nota all'art. 57: - Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983, recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali", e' il seguente: "Art. 45 (Indennita' di incremento, utilizzazione strutture ed impianti). - Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 10 al 70 livello operanti normalmente o su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia o struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 20.000. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 x 8 anche nei servizi diagnostici ovvero in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 25.000. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 x 8 in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 30.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente. Al restante personale compreso fra il 1° e l'8° livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sara' corrisposto, per l'intera vigenza dell'accordo, un premio annuo di avvio riforma sanitaria nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde. Le indennita' di cui al presente articolo non sono fra loro cumulabili".