Art. 59. Indennita' di profilassi antitubercolare 1. A tutto il personale operante in reparti o unita' operative tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennita' di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.
Nota all'art. 59: - Il testo dell'art. 1 della legge 9 aprile 1953, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1953, recante: "Concessioni di una indennita' di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici" e' il seguente: "Art. 1. - A favore di tutto il personale sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo e del personale salariato e di assistenza religiosa addetto ad istituzioni antitubercolari (sanatori, reparti ospedalieri anti tubercolari, dispensari) dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici che prestino la loro opera in modo regolare e continuativo nell'interno delle istituzioni predette, nonche' del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale delle ricevitorie postelegrafoniche, che presti attivita' continuativa presso uffici e servizi situati nell'interno delle succitate istituzioni antitubercolari, e' concessa, qualunque sia il grado gerarchico rivestito e la sede di servizio, una indennita' di profilassi antitubercolare nella misura di lire 155 giornaliere. I servizi, di cui al precedente comma, potranno essere specificati, occorrendo, con deliberazione degli organi amministrativi degli enti competenti".