Art. 59.
              Indennita' di profilassi antitubercolare

  1.  A  tutto  il  personale  operante in reparti o unita' operative
tisiologiche  (pneumologiche)  viene  corrisposta  una  indennita' di
profilassi  antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di
L.  300  giornaliere  lorde  nei modi prescritti dalla legge 9 aprile
1953, n. 310, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 59:
            - Il testo dell'art. 1 della legge 9 aprile 1953, n. 310,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
          1953, recante: "Concessioni di una indennita' di profilassi
          antitubercolare   a   favore   del   personale  addetto  ad
          istituzioni  antitubercolari  dipendenti  dallo  Stato o da
          Enti pubblici" e' il seguente:
              "Art.  1.  -  A favore di tutto il personale sanitario,
          amministrativo  e subalterno, di ruolo e non di ruolo e del
          personale  salariato  e  di assistenza religiosa addetto ad
          istituzioni  antitubercolari (sanatori, reparti ospedalieri
          anti  tubercolari,  dispensari) dipendenti dallo Stato o da
          Enti pubblici che prestino la loro opera in modo regolare e
          continuativo   nell'interno   delle  istituzioni  predette,
          nonche'  del  personale  delle Amministrazioni dello Stato,
          compreso  il personale delle ricevitorie postelegrafoniche,
          che  presti  attivita' continuativa presso uffici e servizi
          situati    nell'interno    delle    succitate   istituzioni
          antitubercolari,   e'  concessa,  qualunque  sia  il  grado
          gerarchico  rivestito e la sede di servizio, una indennita'
          di  profilassi  antitubercolare  nella  misura  di lire 155
          giornaliere.
              I  servizi, di cui al precedente comma, potranno essere
          specificati,  occorrendo,  con  deliberazione  degli organi
          amministrativi degli enti competenti".