Art. 60.
             Indennita' per servizio notturno e festivo

  1.  Al  personale  dipendente  il  cui  turno di servizio si svolga
durante le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella misura
unica  uguale  per  tutti  di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio
prestato tra le ore 22 e le ore 6.
  2.  Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una
indennita' di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
superiore  alla  meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde
se  le  prestazioni  sono  di  durata  pari  o  inferiori  alla meta'
dell'orario  anzidetto,  con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24
ore  del  giorno  festivo  non  puo'  essere  corrisposta piu' di una
indennita' festiva per ogni singolo dipendente.