Art. 61.
                    Norma di primo inquadramento

  1.  L'indennita'  prevista  dall'art. 50 del decreto del Presidente
della  Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e' soppressa con decorrenza
1  gennaio  1988.  La stessa e' invece ridotta dal 1 gennaio 1986 del
30% e dal 1 gennaio 1987 del 65%.
  2.  Al  personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle
B),  C)  e  D)  dell'allegato  1  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  20  dicembre  1979,  n.  761,  inquadrato al nono livello
retributivo, con una anzianita' di servizio alla data del 20 dicembre
1979  di  sei  anni,  viene confermata l'erogazione della somma annua
lorda  di  L.  2.500.000 in aggiunta al trattamento economico fissato
dall'art. 43 e dall'art. 50.
  3.  Tale  somma  cessera'  di  essere corrisposta nel caso in cui i
beneficiari dovessero essere inquadrati nel 10° livello retributivo.
 
          Nota all'art. 61:
            -  Il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della
          Repubblica   25   giugno   1983,   n.  348  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  della Gazzetta Ufficiale n. 197 del
          20  luglio 1983 recante "Norme risultanti dalle discipline:
          prevista  dagli  accordi  per  il trattamento economico del
          personale delle unita' sanitaria locali", e' il seguente:
              "Art.  50.  (Indennita'  capi  servizio  operai).  - Al
          personale gia' in possesso della qualifica di capo servizio
          operai  con  funzione di reale coordinamento e di autonomia
          funzionale  spetta una indennita' di funzione di L. 600.000
          in misura fissa e costante annua lorda".