Art. 61. Norma di primo inquadramento 1. L'indennita' prevista dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e' soppressa con decorrenza 1 gennaio 1988. La stessa e' invece ridotta dal 1 gennaio 1986 del 30% e dal 1 gennaio 1987 del 65%. 2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B), C) e D) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, inquadrato al nono livello retributivo, con una anzianita' di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene confermata l'erogazione della somma annua lorda di L. 2.500.000 in aggiunta al trattamento economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50. 3. Tale somma cessera' di essere corrisposta nel caso in cui i beneficiari dovessero essere inquadrati nel 10° livello retributivo.
Nota all'art. 61: - Il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 recante "Norme risultanti dalle discipline: prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitaria locali", e' il seguente: "Art. 50. (Indennita' capi servizio operai). - Al personale gia' in possesso della qualifica di capo servizio operai con funzione di reale coordinamento e di autonomia funzionale spetta una indennita' di funzione di L. 600.000 in misura fissa e costante annua lorda".