Art. 64.
                      Trattamento di quiescenza

  1.  Al  personale  destinatario  del presente decreto che cessa dal
servizio  per raggiunti limiti di anzianita' o di servizio ovvero per
decesso  o  per inabilita' permanente assoluta i nuovi stipendi hanno
effetto   sul   trattamento   ordinario   di  quiescenza,  normale  e
privilegiato,  negli  importi effettivamente corrisposti alla data di
cessazione  dal  servizio  e  nelle  misure in vigore alla data del 1
gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.