Art. 65. Norma per i dipendenti della unita' sanitaria locale del comune di Campione d'Italia 1. Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unita' sanitaria locale di Campione d'Italia. 2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti di detta unita' sanitaria locale, il Ministero della sanita', di intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza), sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali emanera' apposite norme - in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente e' il franco svizzero - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.