Art. 65.
Norma per i dipendenti della  unita'  sanitaria  locale del comune di
                          Campione d'Italia

  1.  Gli  istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del
servizio  sanitario  nazionale si applicano anche ai dipendenti della
unita' sanitaria locale di Campione d'Italia.
  2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico dei
dipendenti  di  detta  unita'  sanitaria  locale,  il Ministero della
sanita',  di intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di
previdenza),  sentita  l'ANCI  e le organizzazioni sindacali emanera'
apposite  norme  -  in  considerazione  della  particolare situazione
geografica  del  comune  stesso  ove  la valuta corrente e' il franco
svizzero  -  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.