Art. 66.
                 Tipologia e finalita' dell'istituto

  1. L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad
incrementare  la  economicita'  e qualita' delle prestazioni rese, in
funzione  del  grado  di  conseguimento degli obiettivi prefissati al
fine di migliorare la qualita' dell'assistenza.
  2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra'
essere  organizzato  su  base budgettaria con un fondo di dotazione e
riscontri di tipo funzionale e contabile.
  3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito
dal  presente  decreto  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore
dello  stesso,  si  ridefinisce  la  disciplina vigente quale fase di
evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni
e  specifici  adattamenti  riferiti  alle  due  aree negoziali di cui
all'art.  6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68.
  4.  L'attivazione  dell'istituto resta subordinata al conseguimento
dei  seguenti  obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei
servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
    a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese
in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo
le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;
    b)  la  gestione  dell'istituto  deve tendere a migliorare alcuni
indici di produttivita' complessivi;
    c)  deve  concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale
delle  prestazioni utilizzando l'attivita' resa in plus-orario, oltre
alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti,
centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.
  5.  Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a
livello  regionale  che  traccera'  altresi'  le  linee  generali dei
programmi,  gli  schemi  dei  piani  di  lavoro  ed  i  criteri delle
verifiche  in  campo.  Non  dovra' comunque verificarsi, a livello di
unita'  sanitarie  locali,  un  incremento  della  spesa  complessiva
derivante  dalla  quota  pro-capite  media  per  assistito secondo le
rilevazioni  del  triennio  1984-1986.  Ogni semestre dovranno essere
verificati  con  le  organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito    dal    presente    decreto    gli   aspetti   tendenziali
dell'applicazione  dell'istituto  in  ordine  al  conseguimento degli
obiettivi  che  costituiscono  la  condizione  per l'attribuzione dei
compensi.
  6. Pertanto il nuovo processo e' cosi' articolato:
    I)  incentivazione  ex  artt.  59  e segg. decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
    II) produttivita' "per obiettivi".
 
          Note agli articoli 66, 69, 71, 101, 104, 106:
            -  Il  testo  degli  articoli  da 59 a 64 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  25  giugno  1983,  n.  348
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  197  del  20  luglio  1983  recante:  "Norme
          risultanti  dalla  disciplina prevista dagli accordi per il
          trattamento  economico del personale delle unita' sanitarie
          locali", e' il seguente:
            "Art. 59 (Finalita' dell'istituto). - Le parti convengono
          che  nel  sistema  sanitario  va  avviata  una  sostanziale
          trasformazione  dei  sistemi di analizzazione delle risorse
          che  comportino  un  pieno  utilizzo  e  valorizzazione dei
          servizi sanitari pubblici.
            A  tal  fine e' necessaria una diversa organizzazione del
          lavoro che agendo nel senso indicato dalla legge n. 833/78,
          renda  esplicita  l'unicita'  operativa  nelle varie sedi e
          strutture     dell'U.S.L.,     la     interdisciplinarieta'
          dell'intervento  secondo  le diverse valenze professionali,
          la   valorizzazione   delle   qualita'  del  livello  delle
          prestazioni fornite dalle strutture pubbliche.
            Pertanto   le   parti   convengono  sulla  necessita'  di
          individuare  incentivi  alla  produttivita'  ereditata  dal
          sistema   sanitario   preriforma   e  sulla  necessita'  di
          individuare incentivi alla produttivita' che si relazionino
          direttamente  ad  uno  sviluppo qualitativo dei servizi nel
          loro   complesso,   ad   una  maggiore  disponibilita'  nei
          confronti  della  utenza,  ad una riconversione reale della
          spesa storica.
            A  tal  fine  nel  quadro di una ricerca di un piu' ampio
          contributo  del personale dipendente le parti convengono di
          definire  per  le aree della diagnosi e cura ambulatoriale,
          igienico-organizzativa,  preventiva  e  del  territorio, un
          istituto   di   incentivazione   alla  produttivita'  quale
          ridefinizione   dell'ex  istituto  delle  compartecipazioni
          secondo le linee organizzative che seguono".
            "Art.     60     (Attivazione     dell'istituto     delle
          incentivazioni).  -  Ferme restando le quote effettivamente
          erogate  nel  1982  a  titolo  di  ex compartecipazioni, le
          regioni,  per  la  concreta  attivazione  dell'istituto  di
          incentivazione  della  produttivita'  di  cui  all'articolo
          precedente,  nella  attribuzione alle U.S.L. delle quote di
          competenza del Fondo sanitario nazionale, dovranno comunque
          vincolare  all'attivita' di incentivazione stessa una quota
          minima,  al  fine di quantificare un fondo non inferiore al
          10   per   cento   della  spesa  complessiva  risultante  a
          rendicontazione    1982    per    l'ex    istituto    delle
          compartecipazioni    e    per   l'attivita'   specialistica
          convenzionata esterna.
            Nell'ambito  di  ciascuna  U.S.L.  tale fondo puo' essere
          ulteriormente   aumentato   nella   stessa  misura  in  cui
          diminuisce  la  spesa  sopportata  dall'U.S.L.  stessa  per
          attivita'  erogate  in  regime  convenzionato esterno sulla
          base dei dati risultanti dalle rendicontazioni trimestrali.
            Previo accordo-quadro regionale, le UU.SS.LL. converranno
          con le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente
          rappresentative in campo nazionale l'articolazione di detta
          attivita'   in  modo  da  garantire  maggiori  spazi  anche
          temporali  di  prestazione  di  servizi  all'utenza  in una
          logica di dovuta risposta ad effettive necessita'.
            La maggior disponibilita', cosi' determinata, deve essere
          opportunamente    utilizzata    attraverso   una   corretta
          canalizzazione della domanda. Questa deve avvenire mediante
          una  adeguata informazione delle reali disponibilita' della
          struttura  pubblica  e  la  conseguente piena utilizzazione
          delle  disponibilita' accertate, a mezzo di una attivazione
          delle strutture della U.S.L. a questo processo deputate".
            "Art.   61  (Valutazione  della  produttivita).  -  Fermo
          restando    l'obbligo   dell'attivita'   ambulatoriale   da
          prestarsi  nel  normale  orario di servizio, viene valutata
          come   produttivita'   aggiuntiva   la  quota  parte  delle
          prestazioni   complessive   prodotte  dall'equipe  in  plus
          orario,  in  rapporto  proporzionale  a  quanto  effettuato
          nell'orario  ordinario  o secondo altre modalita' operative
          che  comportino  un  incremento  di  impegno dei componenti
          dell'equipe stessa.
            Detta   attivita'   viene   organizzata   attraverso   la
          predisposizione  di  orari o turni che garantiscano un'equa
          rotazione  di  tutto  il  personale  sanitario  in  modo da
          assicurare  la  presenza di tutti i componenti dell'equipe,
          ognuno  nell'ambito  delle  rispettive attribuzioni e delle
          rispettive  posizioni  funzionali,  nonche'  l'espletamento
          dell'attivita' stessa in tutti i giorni feriali.
            Ai  fini  del  computo economico del presente istituto il
          numero  delle  prestazioni  effettuate  secondo le predette
          modalita'  e  soggette a tale valutazione non puo' eccedere
          nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
          il 50% del volume complessivo - compresa l'attivita' svolta
          in   favore   dei   pazienti   ricoverati  -  di  attivita'
          dell'unita'  operativa  tenendo  anche conto dell'attivita'
          lavorativa prestata per altri istituti contrattuali.
            Fino  al  raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A
          allegata)  le prestazioni effettuate sono considerate tutte
          utili  ai  fini della determinazione dei tetti consentiti e
          concordati.
            Per le attivita' ambulatoriali svolte da equipes operanti
          in unita' operative con posti letto l'attivita' di maggiore
          produttivita'  rivolta  ai  non  ricoverati verra' valutata
          sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus
          orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti.
            Al fine di determinare una base omogenea degli incrementi
          di  produttivita'  realizzati nei servizi o strutture per i
          quali    non    era    previsto    l'ex    istituto   delle
          compartecipazioni   di   derivazione   ospedaliera,   viene
          convenzionalmente stabilito di prendere a base come normale
          indice di produttivita' l'attivita' effettivamente svolta e
          documentata  attraverso  apposite  rilevazioni  statistiche
          nell'anno  1982  o in carenza di rilevazioni per tale anno,
          quelle relative all'anno 1981.
            Gli  incrementi  di  produttivita'  realizzati  nell'anno
          1983,  e seguenti, che non derivino da aumenti di organico,
          vengono valutati con le modalita' generali che disciplinano
          l'istituto  ai  fini  dell'attribuzione  dei  corrispettivi
          economici   al   personale   interessato,   fermo  restando
          l'obbligo  dell'effettiva  e  proporzionale  prestazione di
          plus orario.
            Le  somme  dovute  da  enti  e da privati per prestazioni
          richieste  al  S.S.N.  ed  effettuate  in  plus  orario  da
          personale  medico  dipendente  non  comprese nei compiti di
          istituto,  entrano  a  far  parte del fondo per l'incentivo
          della produttivita'.
            Le  voci sono previste nell'apposito tariffario di cui al
          successivo art. 62.

            TABELLA A

=====================================================================
                     |                     | Quota da attribuire al
Attivita' per interni|Attivita' per esterni|        personale
=====================================================================
         50%         |         50%         |         100,00%
---------------------------------------------------------------------
         49%         |         51%         |         98,00%
---------------------------------------------------------------------
         48%         |         52%         |         96,15%
---------------------------------------------------------------------
         47%         |         53%         |         94,33%
---------------------------------------------------------------------
         46%         |         54%         |         92,59%
---------------------------------------------------------------------
         45%         |         55%         |         90,90%
---------------------------------------------------------------------
         44%         |         56%         |         89,28%
---------------------------------------------------------------------
         43%         |         57%         |         87,71%
---------------------------------------------------------------------
         42%         |         58%         |         86,20%
---------------------------------------------------------------------
         41%         |         59%         |         84,74%
---------------------------------------------------------------------
         40%         |         60%         |         83,33%
---------------------------------------------------------------------
         39%         |         61%         |         81,96%
---------------------------------------------------------------------
         38%         |         62%         |         80,64%
---------------------------------------------------------------------
         37%         |         63%         |         79,36%
---------------------------------------------------------------------
         36%         |         64%         |         78,12%
---------------------------------------------------------------------
         35%         |         65%         |         76,92%
---------------------------------------------------------------------
         34%         |         66%         |         75,75%
---------------------------------------------------------------------
         33%         |         67%         |         74,62%
---------------------------------------------------------------------
         32%         |         68%         |         73,52%
---------------------------------------------------------------------
         31%         |         69%         |         72,46%
---------------------------------------------------------------------
         30%         |         70%         |         71,42%
---------------------------------------------------------------------
         29%         |         71%         |         70,42%
---------------------------------------------------------------------
         28%         |         72%         |         69,44%
---------------------------------------------------------------------
         27%         |         73%         |         68,49%
---------------------------------------------------------------------
         26%         |         74%         |         67,56%
---------------------------------------------------------------------
         25%         |         75%         |         66,66%
---------------------------------------------------------------------
         24%         |         76%         |         65,78%
---------------------------------------------------------------------
         23%         |         77%         |         64,93%
---------------------------------------------------------------------
         22%         |         78%         |         64,10%
---------------------------------------------------------------------
         21%         |         79%         |         63,29%
---------------------------------------------------------------------
         20%         |         80%         |         62,50%
---------------------------------------------------------------------
         19%         |         81%         |         61,72%
---------------------------------------------------------------------
         18%         |         82%         |         60,97%
---------------------------------------------------------------------
         17%         |         83%         |         60,24%
---------------------------------------------------------------------
         16%         |         84%         |         59,52%
---------------------------------------------------------------------
         15%         |         85%         |         58,82%
---------------------------------------------------------------------
         14%         |         86%         |         58,13%
---------------------------------------------------------------------
         13%         |         87%         |         57,47%
---------------------------------------------------------------------
         12%         |         88%         |         56,81%
---------------------------------------------------------------------
         11%         |         89%         |         56,17%
---------------------------------------------------------------------
         10%         |         90%         |         55,55%
---------------------------------------------------------------------
         9%          |         91%         |         54,94%
---------------------------------------------------------------------
         8%          |         92%         |         54,34%
---------------------------------------------------------------------
         7%          |         93%         |         53,76%
---------------------------------------------------------------------
         6%          |         94%         |         53,19%
---------------------------------------------------------------------
         5%          |         95%         |         52,63%
---------------------------------------------------------------------
         4%          |         96%         |         52,08%
---------------------------------------------------------------------
         3%          |         97%         |         51,54%
---------------------------------------------------------------------
         2%          |         98%         |         51,02%
---------------------------------------------------------------------
         1%          |         99%         |         50,50%
---------------------------------------------------------------------
         0%          |        100%         |         50,00%

            "Art.  62  (Modalita'  e  criteri per la fissazione delle
          tariffe). - La determinazione delle competenze spettanti al
          personale  per le singole prestazioni viene definita con un
          tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante
          dell'accordo  nazionale unico per il personale del Servizio
          sanitario nazionale.
            La   formulazione   del   tariffario   dovra',  per  ogni
          prestazione,   indicare  esclusivamente  le  competenze  da
          attribuire  all'equipe, con particolare rivalutazione della
          visita   medica   specialistica  e  delle  prestazioni  non
          contemplate  o non sufficientemente valutate nel precedente
          tariffario.
            La  determinazione  del  nuovo  tariffario  deve avvenire
          tenendo  ferme, con riferimento al valore delle prestazioni
          effettuate in convenzionata ambulatoriale esterna alla data
          di decorrenza del presente accordo, le seguenti percentuali
          di  abbattimento sull'accordo nazionale unico del personale
          ospedaliero del 24 giugno 1980:

gruppo a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,3%
gruppo b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,7%
gruppo c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,8%
gruppo d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,4%
gruppo e1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5%
gruppo e2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,5%".

  Art.  63 (Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione). -
Le  competenze  spettanti  al  personale,  articolate  per  settori a
seconda   della   diversa  incidenza  professionale  degli  operatori
necessaria  alla  realizzazione  delle prestazioni, saranno ripartite
secondo lo schema seguente:
    A) medici;
    B)  personale  sanitario  dell'unita' operativa che concorre alla
prestazione,  ivi compreso il personale tecnico addetto ai servizi di
prevenzione e vigilanza igienica;
    C) restante personale.
  Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi
per  ciascuno  dei  quali si indicano le percentuali di scomposizione
dei  valori  delle  stesse  da  attribuire  alle  varie  categorie di
personale:

=====================================================================
                                                       |A |B |C |Tot.
=====================================================================
1) prestazioni di radiologia                           |70|18|12|100
---------------------------------------------------------------------
2) prestazioni di laboratorio                          |65|23|12|100
---------------------------------------------------------------------
3) visite e/o interventi specialistici delle varie     |  |  |  |
attivita' di servizio                                  |85|10|5 |100
---------------------------------------------------------------------
4) prestazioni riabilitative                           |55|32|13|100

  Le  competenze attribuite al personale medico (A) saranno suddivise
come  segue:  all'equipe medica che ha reso la prestazione il 50%, al
restante personale medico il 50%.
  Il   50%  della  quota  parte  spettante  ai  medici  e'  ripartita
all'interno dell'equipe che ha effettuato la prestazione.
  Il 50% rimanente costituisce il fondo comune dei medici.
  Sia la quota afferente all'equipe (50%) che la quota costituente il
fondo  comune  (50%) vanno ripartite fra i medici delle strutture ove
sia  attivato  l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle
seguenti proporzioni:

assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4
primari ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8

  mantenendo  il  rapporto  314  tra tempo definito e tempo pieno; le
somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune,
che   concorrono   al  raggiungimento  del  tetto  retributivo,  sono
ripartite come segue: assistente 1; aiuto 1,1; primario 1,2.
  La  partecipazione  alla  ripartizione del fondo comune comporta la
prestazione  del  plus  orario  con  le modalita' appresso indicate e
articolato sulla base di accordi locali.
  Al  fondo  comune  dei  medici  afferiscono  le somme di competenza
individuate eccedenti il tetto retributivo.
  Il  personale  infermieristico, che svolge effettivamente attivita'
infermieristica  in  unita'  operative  e  il  personale  di cui alla
tabella  H  del  ruolo  sanitario  di  cui allegato 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  761/79,  ove  sia  stato  attivato
l'istituto,  non gia' inserito in unita' operative di cui ai gruppi 1
- 2 - 4, viene inserito nel terzo gruppo, colonna B.
  Le  competenze  attribuite al personale, di tutti i quattro gruppi,
che  ha  concorso  alle  prestazioni  (colonna  B)  vengono sommate e
l'importo   risultante   forma   il   monte  globale  complessivo  da
suddividere  fra  tutto  il  suddetto  personale delle diverse unita'
operative  dove sia stato attivato l'istituto di incentivazione della
produttivita'.
  La  distribuzione  dei proventi avverra' in misura proporzionale ai
plus orari concordati ed effettuati.
  Le  quote  non attribuite della colonna B per il raggiungimento del
tetto economico individuale sono attribuite al fondo di cui al gruppo
C.
  Le  competenze  attribuite  al personale di cui alla lettera sub C)
saranno  suddivise  in base alle seguenti proporzioni individuali: al
personale   dei   ruoli   amministrativo,   professionale  e  tecnico
inquadrato  nei  livelli  dal  settimo all'undicesimo 2; al personale
inquadrato  nei  livelli  dal  quinto  al  sesto  1,25;  al personale
inquadrato nei primi quattro livelli 1.
  Le  quote  eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo le
modalita'  previste  dal  terzo e quarto comma del precedente art. 61
vanno ad incrementare il fondo del premio di produttivita'.
  Agli  effetti  dell'applicazione  del  presente istituto per unita'
operativa  si  intende  l'insieme del personale dipendente e operante
nella  medesima  disciplina,  anche  se  in servizio presso strutture
plurime.
  Nell'ambito dell'accordo regionale quadro di cui al terzo comma del
precedente  art.  60,  in sede di riparto delle quote individuali, la
meta'  dei  compensi  spettanti  al  personale che afferisce al fondo
comune  di  cui  alla  colonna  C  potra' essere distribuito in forma
mensile,   nel   quadro  di  concreta  attivazione  dell'istituto  di
incentivazione della produttivita'".
  Art.  64 (Plus orario e sua determinazione). - L'attivita' connessa
con  l'istituto  delle incentivazioni va svolta in plus orario. Tutte
le prestazioni effettuate e riconosciute devono essere retribuite con
le modalita' previste per il plus orario stesso.
  Considerato  le  modalita'  diverse  di  servizio  che  ad  esso si
richiamano   nel   disagio,  nella  disponibilita'  operativa,  nelle
prestazioni   in   piu'  effettivamente  fornite,  e  considerata  la
necessita'  di una riduzione delle ore di lavoro svolte dal personale
oltre il normale orario di servizio, riduzione da realizzare comunque
con  la  dovuta  gradualita'  onde cosi' poter tenere contestualmente
conto  dei  benefici  economici  derivanti  dall'accordo  e  dal loro
scaglionamento,  i  tetti  massimi  di  plus orario sono fissati come
segue:
    1 luglio 1983:
      10 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
      8 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
      5  ore  settimanali  per  il  personale  laureato sanitario non
medico;
      4  ore  settimanali  per  il  personale tecnico sanitario e con
funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;
      3 ore settimanali per il personale infermieristico.
    1 luglio 1984:
      9 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
      7 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
      4  ore  e  30  minuti  settimanali  per  il  personale laureato
sanitario non medico;
      3  ore  e  30  minuti  settimanali  per  il  personale  tecnico
sanitario   e  con  funzioni  di  riabilitazione  e  di  vigilanza  e
ispezione;
      2 ore e 30 minuti settimanali per il personale infermieristico.
    1 luglio 1985:
      8 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
      6 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
      4  ore  settimanali  per  il  personale  laureato sanitario non
medico;
      3  ore  settimanali  per  il  personale tecnico sanitario e con
funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;
      2 ore settimanali per il personale infermieristico.
  Il  rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al
personale  non medico viene mantenuto anche nel caso in cui sia stato
attribuito il tetto massimo di plus orario.
  Il  plus  orario,  ivi  compreso  quello  afferente al fondo comune
medici,   concordato  con  le  OO.SS.  e  successivamente  deliberato
dall'amministrazione,  costituisce  debito orario; esso pertanto deve
essere  programmato  nei  piani  di  lavoro  e  verificato attraverso
sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
  La  prima  misura  del  plus orario reso puo' trovare compensazione
all'interno  di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso,
di  plus  orario  reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono
essere  compensate  nel  trimestre  successivo.  In  caso  di mancato
recupero  del  plus  orario  dovuto,  non  reso  e non recuperato, si
effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
  Il  tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al 10%
del   trattamento  economico  globale  mensile  lordo  per  ogni  ora
settimanale di plus orario reso.
  Per  il trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi
la somma delle seguenti voci:
    stipendio mensile lordo comprensivo di classi e scatti biennali;
    indennita' integrativa speciale;
    indennita' primariale differenziata;
    indennita' annue fisse e continuative;
    rateo della 13ยช mensilita'.
  A  periodicita'  semestrale  dovra' essere attuata la revisione del
plus orario.
  Le  competenze  economiche  relative  al  presente istituto vengono
corrisposte di regola a cadenza mensile.
  Al   personale   soggetto   al   debito  orario  che  rinunci  alla
effettuazione  dello stesso non competono le quote afferenti il fondo
comune  sia  del  personale  medico  che  della  colonna  C di cui al
precedente art. 63".