Art. 66. Tipologia e finalita' dell'istituto 1. L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza. 2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile. 3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione: a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986; b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttivita' complessivi; c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attivita' resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali. 5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccera' altresi' le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di unita' sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi. 6. Pertanto il nuovo processo e' cosi' articolato: I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; II) produttivita' "per obiettivi".
Note agli articoli 66, 69, 71, 101, 104, 106: - Il testo degli articoli da 59 a 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali", e' il seguente: "Art. 59 (Finalita' dell'istituto). - Le parti convengono che nel sistema sanitario va avviata una sostanziale trasformazione dei sistemi di analizzazione delle risorse che comportino un pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici. A tal fine e' necessaria una diversa organizzazione del lavoro che agendo nel senso indicato dalla legge n. 833/78, renda esplicita l'unicita' operativa nelle varie sedi e strutture dell'U.S.L., la interdisciplinarieta' dell'intervento secondo le diverse valenze professionali, la valorizzazione delle qualita' del livello delle prestazioni fornite dalle strutture pubbliche. Pertanto le parti convengono sulla necessita' di individuare incentivi alla produttivita' ereditata dal sistema sanitario preriforma e sulla necessita' di individuare incentivi alla produttivita' che si relazionino direttamente ad uno sviluppo qualitativo dei servizi nel loro complesso, ad una maggiore disponibilita' nei confronti della utenza, ad una riconversione reale della spesa storica. A tal fine nel quadro di una ricerca di un piu' ampio contributo del personale dipendente le parti convengono di definire per le aree della diagnosi e cura ambulatoriale, igienico-organizzativa, preventiva e del territorio, un istituto di incentivazione alla produttivita' quale ridefinizione dell'ex istituto delle compartecipazioni secondo le linee organizzative che seguono". "Art. 60 (Attivazione dell'istituto delle incentivazioni). - Ferme restando le quote effettivamente erogate nel 1982 a titolo di ex compartecipazioni, le regioni, per la concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttivita' di cui all'articolo precedente, nella attribuzione alle U.S.L. delle quote di competenza del Fondo sanitario nazionale, dovranno comunque vincolare all'attivita' di incentivazione stessa una quota minima, al fine di quantificare un fondo non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1982 per l'ex istituto delle compartecipazioni e per l'attivita' specialistica convenzionata esterna. Nell'ambito di ciascuna U.S.L. tale fondo puo' essere ulteriormente aumentato nella stessa misura in cui diminuisce la spesa sopportata dall'U.S.L. stessa per attivita' erogate in regime convenzionato esterno sulla base dei dati risultanti dalle rendicontazioni trimestrali. Previo accordo-quadro regionale, le UU.SS.LL. converranno con le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale l'articolazione di detta attivita' in modo da garantire maggiori spazi anche temporali di prestazione di servizi all'utenza in una logica di dovuta risposta ad effettive necessita'. La maggior disponibilita', cosi' determinata, deve essere opportunamente utilizzata attraverso una corretta canalizzazione della domanda. Questa deve avvenire mediante una adeguata informazione delle reali disponibilita' della struttura pubblica e la conseguente piena utilizzazione delle disponibilita' accertate, a mezzo di una attivazione delle strutture della U.S.L. a questo processo deputate". "Art. 61 (Valutazione della produttivita). - Fermo restando l'obbligo dell'attivita' ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio, viene valutata come produttivita' aggiuntiva la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe in plus orario, in rapporto proporzionale a quanto effettuato nell'orario ordinario o secondo altre modalita' operative che comportino un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa. Detta attivita' viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano un'equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti dell'equipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonche' l'espletamento dell'attivita' stessa in tutti i giorni feriali. Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalita' e soggette a tale valutazione non puo' eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo - compresa l'attivita' svolta in favore dei pazienti ricoverati - di attivita' dell'unita' operativa tenendo anche conto dell'attivita' lavorativa prestata per altri istituti contrattuali. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A allegata) le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati. Per le attivita' ambulatoriali svolte da equipes operanti in unita' operative con posti letto l'attivita' di maggiore produttivita' rivolta ai non ricoverati verra' valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti. Al fine di determinare una base omogenea degli incrementi di produttivita' realizzati nei servizi o strutture per i quali non era previsto l'ex istituto delle compartecipazioni di derivazione ospedaliera, viene convenzionalmente stabilito di prendere a base come normale indice di produttivita' l'attivita' effettivamente svolta e documentata attraverso apposite rilevazioni statistiche nell'anno 1982 o in carenza di rilevazioni per tale anno, quelle relative all'anno 1981. Gli incrementi di produttivita' realizzati nell'anno 1983, e seguenti, che non derivino da aumenti di organico, vengono valutati con le modalita' generali che disciplinano l'istituto ai fini dell'attribuzione dei corrispettivi economici al personale interessato, fermo restando l'obbligo dell'effettiva e proporzionale prestazione di plus orario. Le somme dovute da enti e da privati per prestazioni richieste al S.S.N. ed effettuate in plus orario da personale medico dipendente non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttivita'. Le voci sono previste nell'apposito tariffario di cui al successivo art. 62. TABELLA A ===================================================================== | | Quota da attribuire al Attivita' per interni|Attivita' per esterni| personale ===================================================================== 50% | 50% | 100,00% --------------------------------------------------------------------- 49% | 51% | 98,00% --------------------------------------------------------------------- 48% | 52% | 96,15% --------------------------------------------------------------------- 47% | 53% | 94,33% --------------------------------------------------------------------- 46% | 54% | 92,59% --------------------------------------------------------------------- 45% | 55% | 90,90% --------------------------------------------------------------------- 44% | 56% | 89,28% --------------------------------------------------------------------- 43% | 57% | 87,71% --------------------------------------------------------------------- 42% | 58% | 86,20% --------------------------------------------------------------------- 41% | 59% | 84,74% --------------------------------------------------------------------- 40% | 60% | 83,33% --------------------------------------------------------------------- 39% | 61% | 81,96% --------------------------------------------------------------------- 38% | 62% | 80,64% --------------------------------------------------------------------- 37% | 63% | 79,36% --------------------------------------------------------------------- 36% | 64% | 78,12% --------------------------------------------------------------------- 35% | 65% | 76,92% --------------------------------------------------------------------- 34% | 66% | 75,75% --------------------------------------------------------------------- 33% | 67% | 74,62% --------------------------------------------------------------------- 32% | 68% | 73,52% --------------------------------------------------------------------- 31% | 69% | 72,46% --------------------------------------------------------------------- 30% | 70% | 71,42% --------------------------------------------------------------------- 29% | 71% | 70,42% --------------------------------------------------------------------- 28% | 72% | 69,44% --------------------------------------------------------------------- 27% | 73% | 68,49% --------------------------------------------------------------------- 26% | 74% | 67,56% --------------------------------------------------------------------- 25% | 75% | 66,66% --------------------------------------------------------------------- 24% | 76% | 65,78% --------------------------------------------------------------------- 23% | 77% | 64,93% --------------------------------------------------------------------- 22% | 78% | 64,10% --------------------------------------------------------------------- 21% | 79% | 63,29% --------------------------------------------------------------------- 20% | 80% | 62,50% --------------------------------------------------------------------- 19% | 81% | 61,72% --------------------------------------------------------------------- 18% | 82% | 60,97% --------------------------------------------------------------------- 17% | 83% | 60,24% --------------------------------------------------------------------- 16% | 84% | 59,52% --------------------------------------------------------------------- 15% | 85% | 58,82% --------------------------------------------------------------------- 14% | 86% | 58,13% --------------------------------------------------------------------- 13% | 87% | 57,47% --------------------------------------------------------------------- 12% | 88% | 56,81% --------------------------------------------------------------------- 11% | 89% | 56,17% --------------------------------------------------------------------- 10% | 90% | 55,55% --------------------------------------------------------------------- 9% | 91% | 54,94% --------------------------------------------------------------------- 8% | 92% | 54,34% --------------------------------------------------------------------- 7% | 93% | 53,76% --------------------------------------------------------------------- 6% | 94% | 53,19% --------------------------------------------------------------------- 5% | 95% | 52,63% --------------------------------------------------------------------- 4% | 96% | 52,08% --------------------------------------------------------------------- 3% | 97% | 51,54% --------------------------------------------------------------------- 2% | 98% | 51,02% --------------------------------------------------------------------- 1% | 99% | 50,50% --------------------------------------------------------------------- 0% | 100% | 50,00% "Art. 62 (Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe). - La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante dell'accordo nazionale unico per il personale del Servizio sanitario nazionale. La formulazione del tariffario dovra', per ogni prestazione, indicare esclusivamente le competenze da attribuire all'equipe, con particolare rivalutazione della visita medica specialistica e delle prestazioni non contemplate o non sufficientemente valutate nel precedente tariffario. La determinazione del nuovo tariffario deve avvenire tenendo ferme, con riferimento al valore delle prestazioni effettuate in convenzionata ambulatoriale esterna alla data di decorrenza del presente accordo, le seguenti percentuali di abbattimento sull'accordo nazionale unico del personale ospedaliero del 24 giugno 1980: gruppo a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,3% gruppo b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,7% gruppo c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,8% gruppo d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,4% gruppo e1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5% gruppo e2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,5%". Art. 63 (Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione). - Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) medici; B) personale sanitario dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, ivi compreso il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; C) restante personale. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale: ===================================================================== |A |B |C |Tot. ===================================================================== 1) prestazioni di radiologia |70|18|12|100 --------------------------------------------------------------------- 2) prestazioni di laboratorio |65|23|12|100 --------------------------------------------------------------------- 3) visite e/o interventi specialistici delle varie | | | | attivita' di servizio |85|10|5 |100 --------------------------------------------------------------------- 4) prestazioni riabilitative |55|32|13|100 Le competenze attribuite al personale medico (A) saranno suddivise come segue: all'equipe medica che ha reso la prestazione il 50%, al restante personale medico il 50%. Il 50% della quota parte spettante ai medici e' ripartita all'interno dell'equipe che ha effettuato la prestazione. Il 50% rimanente costituisce il fondo comune dei medici. Sia la quota afferente all'equipe (50%) che la quota costituente il fondo comune (50%) vanno ripartite fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni: assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 primari ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 mantenendo il rapporto 314 tra tempo definito e tempo pieno; le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo, sono ripartite come segue: assistente 1; aiuto 1,1; primario 1,2. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali. Al fondo comune dei medici afferiscono le somme di competenza individuate eccedenti il tetto retributivo. Il personale infermieristico, che svolge effettivamente attivita' infermieristica in unita' operative e il personale di cui alla tabella H del ruolo sanitario di cui allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, ove sia stato attivato l'istituto, non gia' inserito in unita' operative di cui ai gruppi 1 - 2 - 4, viene inserito nel terzo gruppo, colonna B. Le competenze attribuite al personale, di tutti i quattro gruppi, che ha concorso alle prestazioni (colonna B) vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale delle diverse unita' operative dove sia stato attivato l'istituto di incentivazione della produttivita'. La distribuzione dei proventi avverra' in misura proporzionale ai plus orari concordati ed effettuati. Le quote non attribuite della colonna B per il raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo di cui al gruppo C. Le competenze attribuite al personale di cui alla lettera sub C) saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto 1,25; al personale inquadrato nei primi quattro livelli 1. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo le modalita' previste dal terzo e quarto comma del precedente art. 61 vanno ad incrementare il fondo del premio di produttivita'. Agli effetti dell'applicazione del presente istituto per unita' operativa si intende l'insieme del personale dipendente e operante nella medesima disciplina, anche se in servizio presso strutture plurime. Nell'ambito dell'accordo regionale quadro di cui al terzo comma del precedente art. 60, in sede di riparto delle quote individuali, la meta' dei compensi spettanti al personale che afferisce al fondo comune di cui alla colonna C potra' essere distribuito in forma mensile, nel quadro di concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttivita'". Art. 64 (Plus orario e sua determinazione). - L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni va svolta in plus orario. Tutte le prestazioni effettuate e riconosciute devono essere retribuite con le modalita' previste per il plus orario stesso. Considerato le modalita' diverse di servizio che ad esso si richiamano nel disagio, nella disponibilita' operativa, nelle prestazioni in piu' effettivamente fornite, e considerata la necessita' di una riduzione delle ore di lavoro svolte dal personale oltre il normale orario di servizio, riduzione da realizzare comunque con la dovuta gradualita' onde cosi' poter tenere contestualmente conto dei benefici economici derivanti dall'accordo e dal loro scaglionamento, i tetti massimi di plus orario sono fissati come segue: 1 luglio 1983: 10 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 8 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 5 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico; 4 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 3 ore settimanali per il personale infermieristico. 1 luglio 1984: 9 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 7 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 4 ore e 30 minuti settimanali per il personale laureato sanitario non medico; 3 ore e 30 minuti settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 2 ore e 30 minuti settimanali per il personale infermieristico. 1 luglio 1985: 8 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 6 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 4 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico; 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 2 ore settimanali per il personale infermieristico. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto anche nel caso in cui sia stato attribuito il tetto massimo di plus orario. Il plus orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune medici, concordato con le OO.SS. e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio. La prima misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto, non reso e non recuperato, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. Il tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo per ogni ora settimanale di plus orario reso. Per il trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci: stipendio mensile lordo comprensivo di classi e scatti biennali; indennita' integrativa speciale; indennita' primariale differenziata; indennita' annue fisse e continuative; rateo della 13ยช mensilita'. A periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus orario. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non competono le quote afferenti il fondo comune sia del personale medico che della colonna C di cui al precedente art. 63".