Art. 67.
Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto

  1.  Gli  enti  finanziano  l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 66
esclusivamente  con  il  fondo  1986, cosi' come determinato ai sensi
della  circolare del Ministero della sanita' e del dipartimento della
funzione  pubblica  del  29  aprile  1986, e risultate dal consuntivo
dello  stesso anno il quale sara' rivalutato per gli anni 1987 e 1988
secondo  l'andamento  dell'indice  inflattivo  previsto  dalle  leggi
finanziarie  cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal
raffronto  tra  la  spesa  dell'anno  precedente  a  quello  preso  a
riferimento  e  la  spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto
relativa  alle  funzioni  di  assistenza  specialistica convenzionata
esterna.
  2.  Le  regioni  potranno  integrare  il  fondo  assegnando risorse
strettamente  connesse  alla attivazione di nuove unita' operative in
misura  non  superiore  alla  media  di quanto liquidato pro-capite a
titolo  di  incentivazione  nell'anno precedente, moltiplicato per la
dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.
  3.  In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilira'
l'entita'  del fondo da destinare all'istituto di incentivazione che,
in  caso  di  attivazione  ex  novo  dello  stesso, non potra' essere
inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione
1986  dell'intera  attivita'  specialistica resa al cittadino su base
regionale.
  4.  In  sede  di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno
con  le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente  decreto  l'articolazione  delle  attivita' professionali da
rendere  in  plus-orario,  soggette  a rilevazione e fatturazione, in
modo  da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi
anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
  5.  Le  somme  corrisposte  da  enti  e  da privati per prestazioni
erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario
da  personale  medico  dipendente  o  da  personale che rientra nelle
categorie  B e C, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far
parte  del  fondo  per l'incentivo della produttivita' al netto della
quota di spettanza dell'amministrazione.
  6.   Le   prestazioni   soggette   a   tariffazione  sono  previste
nell'apposito tariffario di cui all'art. 69.
  7.  L'istituto  di  cui  sub  II),  comma  6,  dell'art.  66  viene
finanziato  con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del
monte  salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo comune
di  cui  all'art.  70 non superiore allo 0,80% determinata in sede di
accordo quadro regionale.
  8.  A  regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
produttivita'  e  di  ulteriori  fondi di finanziamento per i diversi
settori  sanitari  amministrativi  e  tecnici  e  la  definizione del
modello  di  applicazione  degli  standards conseguiti, ai fini della
valutazione   della   produttivita'  e'  demandata  ad  una  apposita
commissione  paritetica  costituita da esperti designati dal Governo,
regioni,  ANCI  e  organizzazioni  sindacali  di categoria firmatarie
dell'accordo  recepito dal presente decreto che li definisce entro il
30   settembre  1987,  anche  in  riferimento  agli  obiettivi  della
programmazione nazionale.
  9.  L'istituto  di  cui  al  comma 7 viene, altresi', finanziato da
ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.
 
          Nota all'art. 67:
            Il  testo  della  Circolare n. 44704/6.2.31 del 29 aprile
          1986  del  Dipartimento  per  la  funzione pubblica recante
          "Direttive    concernenti    l'attuazione    di    istituti
          normo-economici  in  esecuzione del D.P.R. n. 348/1983", e'
          il seguente:
            "La presente circolare, che viene emanata d'intesa con il
          Ministro  del  tesoro,  ha lo scopo di illustrare e fornire
          direttive  per  l'attuazione di istituti normo-economici in
          esecuzione  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
          348/1983, non ancora applicati ovvero applicati in modo non
          omogeneo sul territorio.
            Gli istituti presi in esame vengono di seguito indicati:
            Punto  1)  -  Piante  organiche:  applicazione art. 4 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
          348, in relazione all'ultimo comma dell'art. 17 del decreto
          del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
            Com'e'  noto  l'art.  17 del decreto del Presidente della
          Repubblica   n.   761/1979,   ultimo   comma,  consente  di
          trasformare  posti  di assistente medico in posti di medico
          aiuto  corresponsabile  rendendo pari la dotazione organica
          delle due posizioni funzionali.
            Risulta  che in molte regioni non si e' ancora provveduto
          all'attuazione delle disposizioni in esame e che i posti di
          assistente  medico  e  di  aiuto  corresponsabile non siano
          stati adeguati in tal senso.
            Va  sottolineato che la norma non deve essere intesa come
          puro  e  semplice  indirizzo  programmatico,  bensi'  quale
          obbligo  per  le  Regioni,  competenti  in materia, a darvi
          attuazione,  al  fine  di  raggiungere  l'obiettivo  di una
          migliore qualita' e organizzazione del lavoro.
            In   relazione  a  tale  problema  si  chiarisce  che  la
          trasformazione  dei  predetti  posti  non  necessita  della
          procedura di autorizzazione gia' prevista dall'art. 1 della
          legge 26 gennaio 1982, n. 12, e si riconferma la competenza
          delle   UU.SS.LL.   per  la  relativa  copertura  ai  sensi
          dell'art.  9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, cosi' come
          chiarito  tra  l'altro,  con  circolare telegrafica a firma
          congiunta  dei  Ministri  della  sanita'  e  della funzione
          pubblica,  integrativa di quella emanata il 21 giugno 1985,
          n. 25.
            Va  precisato  che  la  copertura  dei posti trasformati,
          prevista   mediante   concorso   interno   riservato   agli
          assistenti  di  ruolo  in  servizio  nelle  UU.SS.LL.,  non
          configurandosi   come   nuova   assunzione,   non  comporta
          l'attivazione   delle   procedure  di  autorizzazione  gia'
          prevista  da  leggi  finanziarie,  ma  soltanto  quella per
          bandire  il  concorso ai sensi dell'art. 9 della richiamata
          legge n. 207.
            Stante  le  numerose richieste di chiarimenti pervenute a
          questo  Dipartimento  circa i trasferimenti di personale si
          rende  opportuno  precisare  che,  per  i  medesimi  motivi
          suesposti,  i trasferimenti di personale non necessitano di
          autorizzazione  alla  copertura  del  posto  da parte delle
          Regioni  ma  rientrano  nella  esclusiva  competenza  delle
          UU.SS.LL.
            Al   fine   di   una  omogenea  e  corretta  applicazione
          sull'intero   territorio  delle  presenti  disposizioni  e'
          opportuno  che  le  singole  regioni diano assicurazione al
          Dipartimento  della  funzione pubblica di avere attivato le
          procedure di adeguamento di che trattasi.
            Punto   2)  -  Garanzia  per  il  corretto  finanziamento
          dell'istituto dell'incentivazione della produttivita'.
            Anche in questo caso si e' riscontrata una non uniforme e
          corretta   applicazione   dell'istituto.   Devesi  pertanto
          confermare il contenuto della circolare del Ministero della
          sanita'  n.  100  SCPSI  7/2959  del  14  marzo 1985 che ha
          chiarito  le  modalita'  di  determinazione  del  fondo  da
          destinare  all'istituto  in  questione.  In  particolare va
          sottolineato che il fondo stesso va incrementato sulla base
          del  tasso  annuo di inflazione programmata (13% per l'anno
          1983,  10%  per  l'anno  1984;  7%  per l'anno 1985; 6% per
          l'anno  in  corso)  al  pari di quanto avviene per il fondo
          sanitario nazionale nel suo complesso, e che va determinato
          con   riferimento  alla  dinamica  complessiva  dell'intera
          attivita' specialistica resa al cittadino, sia in regime di
          compartecipazioni  che in regime di attivita' specialistica
          convenzionata   esterna   ed   ambulatoriale   interna,  da
          intendersi    queste    ultime    come   entita'   unitarie
          dell'offerta.
            Le  eventuali  economie  realizzate  ai sensi del secondo
          comma   dell'art.  60  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  348/83, andranno anch'esse ad alimentare il
          fondo  di  incentivazione  con la dinamica di aggiornamento
          sopra indicata.
            Infine,  si invita alla puntuale applicazione del primo e
          secondo  comma  dell'art. 64 nel senso che vanno retribuite
          con   le  modalita'  previste  dallo  stesso  articolo,  le
          prestazioni effettuate e riconosciute nel plus orario.
            Punto   3)   -   Emanazione   dell'atto  di  indirizzo  e
          coordinamento   in   materia   di  esercizio  della  libera
          professione  di  cui all'art. 26 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 348/83.
            Il   Ministero  della  sanita'  ha  gia'  predisposto  il
          relativo   schema   che  e'  ora  all'esame  del  Consiglio
          sanitario  nazionale  il  cui  parere e' necessario perche'
          possa  essere  sottoposto  alla deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.
            Punto 4) - Tempo destinato ad attivita' non assistenziali
          art.  22  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
          348/83.
            Il  quarto  comma dell'art. 22 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  348/83, prevede per i medici a tempo
          pieno,  che  quattro  ore  dell'orario  di  servizio  siano
          destinate ad attivita' non assistenziali.
            Il comma successivo specifica che tale riserva di ore non
          deve   rientrare   nei  normali  turni  di  assistenza,  va
          utilizzata  di  norma con cadenza settimanale ma puo' anche
          essere cumulata nell'anno.
            Anche  su  questo  problema  e'  opportuno fornire alcuni
          chiarimenti    al    fine   della   corretta   applicazione
          dell'istituto  che  in  molte  UU.SS.LL.  viene  ignorato o
          applicato in maniera distorta.
            Tenute  presenti le finalita' dell'istituto, va precisato
          che  le  attivita' in esso comprese devono rientrare in una
          previsione  complessiva di aggiornamento professionale, che
          non va lasciato alla singola iniziativa del medico, ma deve
          fare   parte   di   un  programma  dettagliato  predisposto
          annualmente  dalla U.S.L. nel quale devono essere indicate,
          per quanto possibile, anche le sedi di svolgimento.
            A maggior chiarimento di quanto sopra, si precisa che:
              l'attivita'  in questione va considerata quale presenza
          effettiva   in   servizio,  soggetta  all'osservanza  delle
          procedure di rispetto dell'orario di lavoro;
              che  le ore non utilizzate, per qualsiasi motivo, entro
          l'anno, non sono recuperabili nell'anno successivo;
              che   nelle   citate   quattro  ore  settimanali  vanno
          considerate,  fino  a  concorrenza, le attivita' rientranti
          nell'aggiornamento  obbligatorio,  nonche'  le attivita' di
          ricerca  finalizzata  e  didattica,  qualora svolte durante
          l'orario di servizio;
              che    la   fruizione   di   comandi   retribuiti   per
          aggiornamento  tecnico-scientifico  e' considerata utile ai
          fini dell'impiego delle ore di cui sopra.
            Quanto  detto  trova applicazione anche nei confronti dei
          medici  a  tempo  definito  i quali devono partecipare alle
          iniziative  previste  dal  programma  annuale  ma  senza la
          tassativa  riserva di ore stabilita per il personale medico
          a tempo pieno come del resto e' chiaramente esplicitato dal
          sesto comma dell'articolo citato.
            A  titolo  di esempio si menzionano alcune iniziative che
          rientrano  nell'attivita'  di  aggiornamento professionale,
          chiarendo che non trattasi di elencazione tassativa:
              seminari  di  argomenti  clinico-patologici e sanitari;
          apprendimento  di  tecniche  per  l'uso di apparecchiature;
          partecipazione   a  congressi,  convegni;  elaborazione  di
          programmi  didattici e di ricerca; svolgimento di attivita'
          didattica ecc.
              Punto 5) - Rateo tredicesima mensilita' sull'indennita'
          medico-professionale di tempo pieno.
              Si   deve   ritenere   sciolta   la  riserva  circa  la
          erogabilita'    del   rateo   di   tredicesima   mensilita'
          sull'indennita'   medico-professionale  di  tempo  pieno  a
          decorrere dal 1 gennaio 1983.
              Punto  6)  - Questioni peculiari di interesse medico di
          cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 348/1983.
              Il   problema   e'   stato   risolto   con  la  stipula
          dell'accordo di integrazione di quello del 21 dicembre 1984
          sulla   determinazione   e  composizione  dei  comparti  di
          contrattazione collettiva ex art. 5 della legge n. 93/1983,
          prevedendo  un'apposita  area  contrattuale  per i medici e
          veterinari  nell'ambito  del  comparto Sanita'. Il relativo
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di recepimento
          deliberato  dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 1986,
          e' in corso di registrazione presso la Corte dei conti.
              Punto   7)  -  Perequazione  tra  medici  dipendenti  e
          convenzionati.
              In  relazione  all'impiego  previsto  dall'art.  20 del
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 348/83, nel
          riconfermare  la contemporaneita' e la contestualita' degli
          accordi per i medici dipendenti e convenzionati, il Governo
          provvedera' in termini utili alla verifica del rapporto tra
          trattamento  economico  del personale dipendente e compensi
          corrisposti  al  personale  convenzionato  ex art. 48 della
          legge n. 833/78.
              Punto 8) - Inquadramento degli assistenti medici.
              Le  norme in vigore, art. 17 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   n.   761/79,   prevedono   la   figura
          dell'assistente  in  formazione  per  il quale l'accordo ha
          stabilito   un  parametro  retributivo  di  ottavo  livello
          (tabella  di  cui  all'art.  46  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  348/83).  L'esistenza di tale figura
          professionale presuppone una particolare organizzazione del
          lavoro  e  piante  organiche  appositamente strutturate. Le
          UU.SS.LL.  in  carenza  di posti in pianta organica e nella
          necessita'  di poter garantire la continuita' assistenziale
          hanno   assunto   assistenti   medici   direttamente  nella
          disciplina.  Il verificarsi di tale situazione comporta che
          l'assistente  assunto  per  una  specifica disciplina debba
          essere   inquadrato  nel  nono  livello  retributivo.  Tale
          aspetto  e' stato preso in considerazione anche dalla legge
          n.  207/85  (cosiddetta legge di sanatoria) dove si prevede
          l'inquadramento  in  ruolo  del  personale incaricato nella
          posizione funzionale rivestita.
              Inoltre,   dal  momento  che  la  legge  n.  207/85  ha
          stabilito   un   regime  transitorio  della  durata  di  un
          triennio,  in  deroga alle disposizioni dettate dal decreto
          del   Presidente   della   Repubblica   n.  761/79,  si  e'
          dell'avviso  che  durante tale periodo le UU.SS.LL. possano
          bandire  concorsi per assistente medico in carenza di posti
          in  pianta organica di assistente in formazione, nelle more
          della loro istituzione.
              Punto   9)  -  Servizio  medico  di  emergenza  (pronta
          disponibilita'  di cui agli articoli 24 e 25 de decreto del
          Presidente della Repubblica n. 348/1983.
              Resta  confermato  quanto  precisato  con  circolare n.
          1901/6231  del  9 febbraio 1984, punto 8, emanata da questa
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica,  in  merito  alla  disciplina  di  tale
          istituto.
              Punto   10)  -  Progressione  economica  del  personale
          medico.
              Circa   l'interpretazione  da  dare  al  secondo  comma
          dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
          348/83  sulla  progressione economica del personale medico,
          si  ribadisce  quanto piu' volte affermato che le classi di
          stipendio  vanno  calcolate  nella  misura  del 6% costante
          sull'iniziale di livello cosi' come gli scatti di stipendio
          vanno  calcolati  del 2,50% costante sul valore dell'ultima
          classe.
              Punto 11) - Aliquota contributiva.
              In  riferimento  a  richieste  tendenti ad ottenere che
          l'aliquota  attuale  del  9% venga ridotta e portata pari a
          quella  corrisposta  dalla  generalita' degli iscritti alla
          CPDEL,   si   precisa  che  tale  problema  potra'  trovare
          soluzione  nel  contesto della riforma generale del sistema
          pensionistico attualmente in discussione al Parlamento.
              Punto  12)  -  Applicazione dell'art. 75 della legge n.
          833/78 e dell'art. 13 della legge n. 222/84.
              Le  norme  di  cui  sopra  prevedono  l'estensione  del
          trattamento  economico  del comparato sanita' nei confronti
          dei medici degli enti previdenziali.
              Il  problema  e'  stato affrontato dalla commissione ex
          art. 18 del decreto del presidente della Repubblica n. 346/
          1983  che  ha  definito  i  profili  professionali  i quali
          dovranno  essere  formalizzati  con  apposito  decreto  del
          Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento.
              Si coglie infine l'occasione per ribadire l'impegno del
          Governo  all'applicazione  dei principi contenuti nell'art.
          20  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 348,
          1983".