Art. 69. Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe 1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto per il personale del Servizio sanitario nazionale. 2. La formulazione del tariffario dovra' prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria A) medici e all'equipe e al fondo comune B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D). Nel nuovo tariffario occorrera' ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione. 3. Per la definizione del tariffario unico sara' costituita presso il Ministero della sanita', una commissione paritetica formata da componenti designati dalla parte pubblica e da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto. 4. La commissione dovra' concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il decreto ministeriale che recepira' il tariffario unico nazionale dovra' essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avra' effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo. 6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della categoria B) del personale laureato non medico e' costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per tale istituto ai laureati non medici, piu' il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere in aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validita' del presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986. 7. Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo seguente: le competenze previste nel tariffario per la categoria A) medici vengono utilizzate come riferimento economico di riparto per il personale della categoria B), personale laureato non medico. 8. Pertanto al fondo di ciascuna equipe della categoria B) che trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari al fondo della corrispondente equipe della categoria A). 9. In analogia e' costituito il fondo comune della categoria B); le quote eventualmente non liquidate per le equipes della categoria B) afferiscono al fondo comune B), personale laureato non medico. 10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le equipes del personale laureato non medico deve essere inserita quella del personale farmacista. 11. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria B) saranno suddivise nel modo seguente: ===================================================================== | Fondo equipe B | Fondo comune B ===================================================================== Dirigente | 1,8 | 1,2 Coadiutore | 1,4 | 1,1 Collaboratore | 1 | 1 12. Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la produzione di farmaci in proprio e la distribuzione diretta all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovra' essere attivo con decorrenza 1 gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno sommate al fondo della categoria B). 13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non puo' essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986. 14. Per il personale laureato non medico dei profili biologici, chimici e fisici l'assegnazione del plus-orario non puo' essere inferiore a quello attribuito per effetto dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986. 15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto dell'incentivazione, al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici. 16. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per la durata del presente decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche.
Nota agli art. 69 e 104: Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 13 maggio n. 228 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1987, n. 135 serie generale recante "Rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con il quale si e' preso atto della decisione del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986" e' il seguente: "Art. 1. - All'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti commi: "Al personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali competono, a decorrere dal 1 gennaio 1983 e con lo scaglionamento previsto dal successivo art. 55, l'indennita' di dirigenza e l'indennita' per strutture specialistiche nella identica misura annua lorda prevista per il personale medico. Dalla stessa data viene attribuita la progressione sull'indennita' per strutture specialistiche stabilita dal precedente quarto comma". Art. 2. - All'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 sono apportate le seguenti modifiche: la lettera A) del primo comma dell'art. 63 e' cosi' sostituita: "A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici"; nel comma secondo, dopo le parole "varie categorie di personale" le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono cosi' modificate: ===================================================================== |A1| A2 | B |C |Tot. ===================================================================== 1) Prestazioni di radiologia |- |70,5|17,5|12|100 --------------------------------------------------------------------- 2) Prestazioni di laboratorio |- |70,2|17,8|12|100 --------------------------------------------------------------------- 3) Visite e/o interventi specialistici delle | | | | | varie attivita' di servizio |85| 10 | - |5 |100 --------------------------------------------------------------------- 4) Prestazioni riabilitative |55| 32 | - |13|100 la lettera A) del terzo comma e' sostituita da: "(A1)": lo stesso comma tra le parole "(A)" e "saranno suddivise" e' cosi' integrato: "e biologo, chimici e fisici" (A2); lo stesso comma dopo le parole "equipe medica" e' cosi' integrato: "ivi inclusi i biologi, chimici e fisici"; il quarto comma e' cosi' integrato dopo le parole "ai medici" "ivi inclusi i biologi, chimici e fisici"; nel sesto comma, dopo le parole "afferente all'equipe", sono inserite le seguenti parole: "per le sole quote di competenza del personale medico"; dopo il sesto comma e' inserito il seguente: "Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni: collaboratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8". "Art. 3. - All'art. 64, dopo il terzo comma e' aggiunte il seguente: "Per il personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali e' attribuibile un tetto orario massima settimanale di plus-orario pari a quello fissato per il personale medico a tempo pieno". Art. 4. - Dopo l'art. 64 e' aggiunto l'art. 64-bis (Biologi - Chimici - Fisici) aventi il seguente testo: "Le norme degli articoli 63 e 64 trovano applicazioni nei confronti del personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali a decorrere dal 1 luglio 1933".