Art. 69.
         Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe

  1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le
singole  prestazioni  utili  ai  fini dell'applicazione dell'istituto
viene  definita  con  un  tariffario  unico nazionale che costituisce
parte  integrante  del presente decreto per il personale del Servizio
sanitario nazionale.
  2.  La formulazione del tariffario dovra' prevedere il valore delle
prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe
e  al  fondo comune della categoria A) medici e all'equipe e al fondo
comune B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla
categoria  D).  Nel  nuovo  tariffario occorrera' ricomprendere oltre
alle  prestazioni  di  tipo  ambulatoriale,  anche quelle prestazioni
professionali    non   mediche   assoggettabili   a   rilevazione   e
fatturazione.
  3.  Per la definizione del tariffario unico sara' costituita presso
il  Ministero  della  sanita',  una commissione paritetica formata da
componenti  designati  dalla parte pubblica e da componenti designati
dalle  organizzazioni  sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel
presente decreto.
  4.  La commissione dovra' concludere i propri lavori entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5.  Il  decreto  ministeriale  che  recepira'  il  tariffario unico
nazionale  dovra'  essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a
decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto ed
avra'  effetti  economici  dalla  data  di  pubblicazione del decreto
ministeriale medesimo.
  6.  In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della
categoria  B)  del  personale laureato non medico e' costituito dalle
quote  storicamente  spettanti  secondo  le modalita' del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per tale istituto
ai  laureati  non medici, piu' il 5% del fondo per incentivazione sub
I)  da  prevedere  in  aumento  al  fondo  stesso  per  il periodo di
applicazione   dell'accordo   di  lavoro  recepito  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo
di  validita' del presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del
Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986.
  7. Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo seguente:
    le  competenze previste nel tariffario per la categoria A) medici
vengono  utilizzate  come  riferimento  economico  di  riparto per il
personale della categoria B), personale laureato non medico.
  8.  Pertanto  al  fondo  di  ciascuna equipe della categoria B) che
trova  corrispondenza  nel tariffario afferiscono le quote economiche
pari al fondo della corrispondente equipe della categoria A).
  9. In analogia e' costituito il fondo comune della categoria B); le
quote  eventualmente  non liquidate per le equipes della categoria B)
afferiscono al fondo comune B), personale laureato non medico.
  10.  Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le equipes del
personale  laureato  non  medico  deve  essere  inserita  quella  del
personale farmacista.
  11.  Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria B)
saranno suddivise nel modo seguente:


=====================================================================
              | Fondo equipe B | Fondo comune B
=====================================================================
Dirigente     | 1,8            | 1,2
Coadiutore    | 1,4            | 1,1
Collaboratore | 1              | 1

  12.  Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote
di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la produzione
di  farmaci  in  proprio  e  la  distribuzione diretta all'utenza dei
presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa,
il  cui  calcolo dovra' essere attivo con decorrenza 1 gennaio 1986 e
le cifre corrispondenti vanno sommate al fondo della categoria B).
  13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non puo'
essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986.
  14.  Per  il  personale  laureato non medico dei profili biologici,
chimici  e  fisici  l'assegnazione  del  plus-orario  non puo' essere
inferiore   a  quello  attribuito  per  effetto  dalla  sentenza  del
Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986.
  15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto
dell'incentivazione,    al    personale    medico    debbono   essere
esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.
  16.  Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato
nella  sua  globalita' al personale medico per la durata del presente
decreto   con   l'obiettivo   di   mantenere  elevati  gli  standards
quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale complessivamente resa
dalle strutture pubbliche.
 
          Nota agli art. 69 e 104:
            Il  testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 13 maggio
          n.  228  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno
          1987,  n.  135  serie  generale recante "Rinnovazione degli
          articoli  46,  63  e  64  del  decreto del presidente della
          Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con il quale si e' preso
          atto  della decisione del Consiglio di Stato, sezione IV n.
          308/1986" e' il seguente:
              "Art. 1. - All'art. 46 del decreto del Presidente della
          Repubblica  25  giugno  1983, n. 348, dopo il settimo comma
          sono aggiunti i seguenti commi:
              "Al  personale biologo, chimico e fisico dei laboratori
          e  dei  servizi  di fisica sanitaria delle unita' sanitarie
          locali  competono,  a decorrere dal 1 gennaio 1983 e con lo
          scaglionamento    previsto    dal   successivo   art.   55,
          l'indennita'  di  dirigenza  e  l'indennita'  per strutture
          specialistiche  nella  identica misura annua lorda prevista
          per il personale medico.
              Dalla  stessa  data  viene  attribuita  la progressione
          sull'indennita'  per strutture specialistiche stabilita dal
          precedente quarto comma".
            Art.  2.  - All'art. 63 del citato decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  348/1983  sono apportate le seguenti
          modifiche:
              la  lettera  A)  del  primo comma dell'art. 63 e' cosi'
          sostituita:
              "A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici";
              nel  comma  secondo, dopo le parole "varie categorie di
          personale"  le  percentuali  di  cui  ai  numeri 1 e 2 e la
          tabella relativa vengono cosi' modificate:

=====================================================================
                                                |A1| A2 | B  |C |Tot.
=====================================================================
1) Prestazioni di radiologia                    |- |70,5|17,5|12|100
---------------------------------------------------------------------
2) Prestazioni di laboratorio                   |- |70,2|17,8|12|100
---------------------------------------------------------------------
3) Visite e/o interventi specialistici delle    |  |    |    |  |
varie attivita' di servizio                     |85| 10 | -  |5 |100
---------------------------------------------------------------------
4) Prestazioni riabilitative                    |55| 32 | -  |13|100

              la lettera A) del terzo comma e' sostituita da: "(A1)":
                lo  stesso  comma  tra  le  parole  "(A)"  e "saranno
          suddivise"  e'  cosi'  integrato:  "e  biologo,  chimici  e
          fisici" (A2);
                lo  stesso  comma  dopo  le parole "equipe medica" e'
          cosi' integrato: "ivi inclusi i biologi, chimici e fisici";
                il quarto comma e' cosi' integrato dopo le parole "ai
          medici" "ivi inclusi i biologi, chimici e fisici";
                nel   sesto   comma,   dopo   le   parole  "afferente
          all'equipe", sono inserite le seguenti parole: "per le sole
          quote di competenza del personale medico";
                dopo il sesto comma e' inserito il seguente:
                "Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici
          nelle     strutture    ove    sia    attivato    l'istituto
          dell'incentivazione   della  produttivita'  sono  tra  essi
          ripartite secondo le seguenti proporzioni:

collaboratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4
dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8".

      "Art.  3.  -  All'art.  64,  dopo il terzo comma e' aggiunte il
seguente:
      "Per  il  personale  biologo, chimico e fisico dei laboratori e
dei  servizi  di  fisica  sanitaria  delle unita' sanitarie locali e'
attribuibile  un tetto orario massima settimanale di plus-orario pari
a quello fissato per il personale medico a tempo pieno".
  Art.  4.  -  Dopo  l'art.  64  e' aggiunto l'art. 64-bis (Biologi -
Chimici - Fisici) aventi il seguente testo:
  "Le norme degli articoli 63 e 64 trovano applicazioni nei confronti
del  personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi
di  fisica  sanitaria delle unita' sanitarie locali a decorrere dal 1
luglio 1933".