Art. 72. Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub I dell'art. 66 1. Per quanto attiene il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili, le modalita' di ripartizione sono definite nell'art. 70. 2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attivita' di vigilanza e ispezione il tariffario unico nazionale dovra' prevedere i criteri di riparto dell'attivita' fatturabile. 3. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del personale della categoria B) affluiscono le somme corrisposte da enti o privati, al netto delle quote di spettanza dell'amministrazione, per prestazioni effettuate dagli ingegneri in plus orario. 4. Le competenze attribuite al personale della categoria C) dell'art. 70 che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale. 5. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D) dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1. 6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo la tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II, comma 6, dell'art. 66.