Art. 72.
Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub I dell'art.
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  1. Per quanto attiene il personale laureato non medico che effettua
prestazioni  rilevabili  e  fatturabili, le modalita' di ripartizione
sono definite nell'art. 70.
  2.  Relativamente agli ingegneri addetti all'attivita' di vigilanza
e  ispezione il tariffario unico nazionale dovra' prevedere i criteri
di riparto dell'attivita' fatturabile.
  3.  In  attesa  della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del
personale della categoria B) affluiscono le somme corrisposte da enti
o  privati,  al  netto delle quote di spettanza dell'amministrazione,
per prestazioni effettuate dagli ingegneri in plus orario.
  4.  Le  competenze  attribuite  al  personale  della  categoria  C)
dell'art.  70  che  ha  concorso  alle  prestazioni vengono sommate e
l'importo   risultante   forma   il   monte  globale  complessivo  da
suddividere fra tutto il suddetto personale.
  5.  Le  competenze attribuite al personale di cui alla categoria D)
dell'art.  70  saranno  suddivise  in  base alle seguenti proporzioni
individuali:  al  personale dei ruoli amministrativo, professionale e
tecnico  inquadrato  nei  livelli  dal  settimo all'undicesimo: 2; al
personale  inquadrato  nei  livelli  dal  quinto  al  sesto: 1,50; al
personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1.
  6.  Le  quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo
la tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II,
comma 6, dell'art. 66.