Art. 73.
Modalita' di ripartizione del  fondo di incentivazione sub II), comma
                           6, dell'art. 66

  1. Il fondo di incentivazione sub II) e' ripartito dalla Regione in
quote  corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art.
66.
  2.  Gli  enti  individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le
unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti
di intervento.
  3.  La  regione  provvede  alla  erogazione  delle  quote di cui al
presente  articolo  su scorta di idonea documentazione, attestante il
conseguimento dei risultati ottenuti.
  4.  Nell'ambito  di  ciascun  ente si provvedera' alla liquidazione
delle   quote  relative  ai  singoli  progetti  nei  confronti  degli
operatori    che   hanno   effettivamente   partecipato   alla   loro
realizzazione,  sulla  base  della  retribuzione  tabellare percepita
dagli operatori stessi.