Art. 73. Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 66 1. Il fondo di incentivazione sub II) e' ripartito dalla Regione in quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art. 66. 2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento. 3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente articolo su scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti. 4. Nell'ambito di ciascun ente si provvedera' alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.