Art. 75.
                      Livelli di contrattazione

  1.  Le  parti  individuano  i  seguenti  livelli  di contrattazione
decentrata:
    a) - regionale, che riguarda:
      attuazione  dei  criteri  in  base  ai quali definire le piante
organiche nonche' i criteri per la formazione dei piani di assunzione
di personale;
      la   formazione   dei   programmi   di   occupazione  medica  e
veterinaria;
      la  verifica  dell'applicazione  delle  norme  sulla mobilita',
compresa  quella  derivante  da  situazioni di sovradimensionamento e
sottodimensionamento degli organici;
      l'applicazione    dei   criteri   per   l'effettivo   esercizio
dell'attivita' libero-professionale;
      la    predisposizione    dei    programmi    di   aggiornamento
professionale,   di   ricerca,  didattica  e  la  qualificazione  del
personale medico e veterinario;
      la  predisposizione  dei  programmi  di informatizzazione delle
procedure  e  della  destinazione  delle  risorse,  nonche'  del loro
utilizzo;
      i  piani  e i programmi volti ad incrementare la produttivita',
loro verifica ed incentivazioni connesse;
      la  definizione  di  criteri  attinenti le modalita' di riparto
degli incentivi alla produttivita';
      la  predisposizione  di norme atte a regolamentare le attivita'
culturali e ricreative;
      le "pari opportunita'";
      le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel
presente decreto;
    b)    locale,    al    quale    competono   tutti   gli   aspetti
dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
      la  proposta  per l'individuazione della dotazione dei posti di
pianta  organica  necessari  e  degli esuberi, anche in dipendenza di
processi   di   riorganizzazione,   ristrutturazione  ed  innovazione
tecnologica  dei  servizi sanitari ed infine dei posti gia' esistenti
da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla
base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale;
      l'individuazione  di  criteri attuativi dell'orario di lavoro e
dei  diversi  tipi  di  rapporto  di  lavoro  nonche' le modalita' di
accertamento  del  suo  rispetto,  sulla base di quanto stabilito dal
presente decreto;
      i  carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di
lavoro;
      l'individuazione  dei  criteri  per  stabilire i casi in cui le
esigenze  di  servizio  richiedano  di  derogare  al  limite  massimo
previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
      l'attuazione  dei  criteri  per  l'identificazione delle unita'
operative  in  cui  applicare l'istituto della pronta disponibilita',
per   la   programmazione   e  l'articolazione  della  stessa  e  per
l'individuazione  delle  figure  professionali e posizioni funzionali
necessarie;
      la   verifica   dell'applicazione   dei  criteri  attinenti  le
modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita';
      la   verifica   delle   modalita'   applicative  dell'effettivo
esercizio dell'attivita' libero-professionale;
      i    criteri    di    utilizzazione    dell'orario    riservato
all'aggiornamento professionale, alla didattica e alla ricerca;
      le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
      la  verifica  dell'applicazione  delle  misure  di  igiene,  di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
      le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel
presente decreto.
    2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi
se non nei limiti previsti dal presente decreto.