Art. 76. Composizione delle delegazioni 1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante e' costituita: a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze: della regione; dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi; dell'UNCEM per le comunita' montane; degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza. b) per le organizzazioni sindacali: da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale medica e veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato, in sede nazionale, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. 2. La delegazione di parte pubblica e' presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato. 3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante e' costituita: dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato; da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato; da una delegazione composta da rappresentati aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata. 4. Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e le modalita' di cui all'art. 6, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.