Art. 76.
                   Composizione delle delegazioni

  1.  A  livello di contrattazione regionale la delegazione trattante
e' costituita:
    a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
      della regione;
      dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
      dell'UNCEM per le comunita' montane;
      degli  altri  enti  di  cui all'art. 1 per quanto di rispettiva
competenza.
    b) per le organizzazioni sindacali:
      da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale medica e
veterinaria  firmataria  dell'accordo  recepito dal presente decreto,
che abbia adottato, in sede nazionale, codici di autoregolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero.
    2.  La delegazione di parte pubblica e' presieduta dal presidente
della regione o da un suo delegato.
  3.  A  livello  di  contrattazione  decentrata per singolo ente, la
delegazione trattante e' costituita:
    dal  titolare  del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo
delegato;
    da  una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai
titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione
dell'accordo decentrato;
    da   una  delegazione  composta  da  rappresentati  aziendali  di
ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
  4.  Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e
le  modalita'  di  cui  all'art.  6,  commi  7  e  9  del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.