Art. 77.
 Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del veterinario

  1.  Il  rapporto  di  lavoro del medico puo' essere, ai sensi degli
articoli  47  della legge n. 833/1978 e 35 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a "tempo definito" ed
entrambi  i  rapporti devono essere intesi quali rapporti ordinari di
lavoro.
  2.  Ai  medici  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo definito spetta
l'indennita'   integrativa   speciale   in   misura  intera,  con  il
conseguente divieto di percepirla nelle altre attivita' compatibili e
con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate.
  3.  I  medici  a  tempo  pieno  ed  i veterinari hanno l'obbligo di
prestare  n.  38  ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30
ore settimanali.
  4. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno e' previsto che quattro ore
dell'orario  settimanale di servizio siano destinate ad attivita' non
assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione
ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata, etc.
  5.  Nel rapporto di lavoro a tempo definito e' prevista allo stesso
scopo la riserva di 1 ora e 30 minuti.
  6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza,
non  puo'  essere  oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione per
l'eventuale  impiego  in  attivita' ordinarie, va utilizzata di norma
con  cadenza  settimanale  ma puo' anche essere cumulata per impieghi
come   sopra  specificati  in  ragione  di  anno  o  per  particolari
necessita'  di  servizio.  Va  resa  in  ogni caso compatibile con le
esigenze  funzionali  della  struttura  e  non  puo',  in alcun modo,
comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
  7.  Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di
quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito" e i
veterinari    hanno   facolta'   di   svolgere   l'attivita'   libero
professionale  non  rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in
contrasto,  secondo quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e
i   fini  istituzionali  del  Servizio  sanitario  nazionale,  oppure
incompatibile con gli orari di servizio.
  8.  In ogni caso tali attivita' non debbono configurare un distinto
rapporto di impiego.
  9.  In  attuazione  dell'art.  6  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  68/1986,  la riduzione dell'orario di lavoro avverra'
con le seguenti cadenze temporali:
    a)  per  i  medici a tempo pieno e per i veterinari: da ore 38 ad
ore  37  settimanali,  con  decorrenza  dal  primo  giorno  del  mese
successivo  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto; da
ore 37 a ore 36 settimanali, con decorrenza 31 dicembre 1987;
    b)  per  i  medici  a  tempo  definito: da ore 28,30 ad ore 27,30
settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto e dal 31 dicembre
1987, n. 27 ore settimanali.
  10.    La    riduzione    delle    ore    comporta   la   revisione
dell'organizzazione  del  lavoro  e delle piante organiche sulla base
dei  parametri  stabiliti a livello nazionale e regionale, sentite le
Organizzazioni   sindacali   firmatarie   dell'accordo  recepito  dal
presente decreto.
  11.  Nell'intento  di  pervenire  ad  una completa integrazione del
personale  medico nel servizio pubblico gli enti debbono privilegiare
il  rapporto  a  tempo  pieno  e  favorire, pertanto, le richieste di
passaggio  dei  medici  dal  rapporto  a tempo definito al rapporto a
tempo pieno.
  12.  Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente
con  le  effettive  esigenze del Servizio sanitario tenuto, altresi',
conto  della  riduzione  dell'orario  di lavoro prevista dal presente
decreto,  delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei piani
sanitari regionali.
  13.  La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere
adeguatamente motivata.
  14. Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico puo' chiedere
il  riesame  da parte della commissione regionale di cui all'articolo
successivo.
  15. L'orario di lavoro settimanale e' articolato su 6 o 5 giornate.
  16.  I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per
tutti  i  dipendenti,  devono essere costituiti da mezzi obiettivi di
controllo.
  17.  Nei  casi in cui il dipendente debba prestare servizio in piu'
sedi  appartenenti  alla stessa o ad altra Unita' sanitaria locale il
tempo  normale  di  percorrenza  tra  l'una e l'altra sede si computa
nell'orario  di servizio con le coperture assicurative previste dalla
legge.
  18.  I  medici ed i veterinari hanno altresi' l'obbligo di prestare
l'attivita'  per  tutti  i compiti demandati agli enti dalla legge n.
833/1978  nonche' attivita' consultive richieste dall'amministrazione
per  altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna forma
di compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa.
 
          Nota all'art. 77:
            Il  testo dell'art. 10 della legge 23 ottobre 1985 n. 595
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1985, n.
          260 recante "Norme per la programmazione sanitaria e per il
          piano sanitario triennale 1986-1988" e' il seguente:
            Art.   10.   (Disposizioni   particolari  in  materia  di
          organizzazione  degli ospedali).- 1. I piani sanitari delle
          regioni  e  delle province autonome, nel definire le misure
          di  cui  al precedente art. 9, lettera f), devono contenere
          indicazioni   vincolanti   finalizzate  alla  utilizzazione
          ottimale  dei  servizi  e dei posti letto in conformita' ai
          seguenti parametri tendenziali:
              a)  dotazione  media  dei posti letto nell'ambito della
          regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di
          cui  almeno  l'1  per  mille  riservato alla riabilitazione
          considerando  i  posti  letto  in ospedali pubblici, quelli
          convenzionali  obbligatoriamente e quelli dei presidi delle
          unita'  sanitarie  locali  di  cui all'articolo 43, secondo
          comma,  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, nonche' i
          posti  letto  di strutture private convenzionate, valutati,
          questi  ultimi,  limitatamente  ai  fini dei computi di cui
          sopra,  al 50 per cento. Tale standard e' riferito al tasso
          di   ospedalizzazione  della  popolazione  residente  nella
          regione  e potra' essere variato in misura proporzionale ai
          flussi  di ricovero da altre regioni. L'anzidetto standard,
          nelle   regioni  dove  la  dotazione  dei  posti  letto  e'
          superiore  all'8  per mille, puo' essere raggiunto entro il
          1990;
              b) tasso medio di ospedalizzazione: 160 per mille;
              c)  tasso  minimo  di  utilizzazione  dei  posti  letto
          compreso tra il 70 e il 75 per cento;
              d) durata media della degenza: undici giorni.
            2.  I  piani  sanitari  delle  regioni  e  delle province
          autonomo devono altresi' prevedere:
              a) la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in deroga
          a  quanto previsto dagli articoli 26 e seguenti della legge
          12  febbraio  1968,  n.  132,  e dai decreti del Presidente
          della  Repubblica  27  marzo  1969,  n. 128 e n. 129, delle
          degenze  ospedaliere  in aree funzionali omogenee afferenti
          alle  attivita' di medicina, di chirurgia e di specialita',
          che,   pur  articolate  in  divisioni,  sezioni  e  servizi
          speciali   di   diagnosi   e   cura,   anche   a  carattere
          pluridisciplinare,  siano  dimensionate  in  rapporto  alle
          esigenze  assistenziali  e  rappresentino  misure  di avvio
          all'applicazione  dell'articolo  17 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833;
              b)  la soppressione, l'accorpamento e la trasformazione
          in   servizi   speciali   di   diagnosi  e  cura,  previsti
          dall'articolo  36,  sesto  comma,  della  legge 12 febbraio
          1968,  n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tassi
          di  utilizzazione dei posti letto, con esclusione di quelli
          adibiti  a  ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per
          cento  nel  triennio  1982-84,  escludendo  dal  calcolo in
          ciascun  anno  il  mese  con maggiore ed il mese con minore
          utilizzazione,  fatti  salvi  i  periodi  di  chiusura  per
          ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di
          tali  interventi  nonche'  di quelli di cui alla precedente
          lettera  a), sono fatte salve le esigenze della didattica e
          della  ricerca  nell'ambito  delle  strutture universitarie
          convenzionate  ai  sensi  dell'articolo  39  della legge 23
          dicembre 1978, n. 833;
              c)  le  scelte  volte  a promuovere una migliore e piu'
          umana  qualita'  della  vita  dei  degenti  negli ospedali,
          avendo  anche  riguardo  alla  possibilita'  di realizzare,
          soprattutto  per  i  bambini,  soddisfacenti rapporti con i
          familiari e con l'ambiente esterno nella piena salvaguardia
          delle   esigenze   igieniche  e  terapeutiche  dei  presidi
          ospedalieri.
            3.  E'  fatto  divieto,  nelle  regioni  e nelle province
          autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore
          a quella indicata alla lettera a) del comma 1, di procedere
          alla  costruzione  di  nuovi ospedali ed all'ampliamento di
          quelli esistenti.
            4.  Le  regioni e le province autonome possono consentire
          deroghe  al  divieto di cui al precedente comma 3 solamente
          per  esigenze  connesse  al  potenziamento  dei  servizi di
          pronto  soccorso,  ovvero  al riequilibrio territoriale dei
          servizi  di  diagnosi  e  cura, ovvero all'ammodernamento o
          sostituzione   di   strutture   vetuste,   con  contestuale
          disattivazione  di  un  numero non inferiore di posti letto
          nel  territorio  della  stessa  o di altra unita' sanitaria
          locale.
            5.  Nel  caso  di  soppressione  di  divisioni  o sezioni
          autonome non e' consentito procedere a convenzionamenti con
          istituzioni  private  in  sostituzione  delle  divisioni  o
          sezioni soppresse.
            6.  Gli  spazi  ospedalieri risultanti liberi per effetto
          delle  misure  indicate nei commi precedenti sono destinati
          con priorita':
              a) alla strutturazione di specifiche sezioni di degenza
          per  la  riabilitazione  di  malati  lungodegenti e ad alto
          rischio invalidante;
              b) ad attivita' di ospedalizzazione a ciclo diurno;
              c) all'esercizio dell'attivita' libero-professionale in
          sede  ospedaliera  dei  medici  a  tempo  pieno,  ai  sensi
          dell'articolo  35,  commi  sesto e settimo, del decreto del
          Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
              d)    a    migliorare   la   ricettivita'   alberghiera
          dell'ospedale,  anche  per  servizi  da rendere a pagamento
          quale  forma  di  autofinanziamento  delle unita' sanitarie
          locali,  ai  sensi  dell'articolo  25, secondo comma, della
          legge 27 dicembre 1983, n. 730.
            7.  I  posti  di  organico  anche se riferiti alle piante
          organiche    provvisorie,   eccedenti   a   seguito   delle
          soppressioni   e  delle  trasformazioni,  sono  portati  in
          detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati
          per  le  esigenze  dei  nuovi  servizi di cui al precedente
          articolo  2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente
          articolo 8.
            8.  Il  personale  non  utilizzato e' trasferito ad altro
          posto  di  corrispondente  profilo  e  posizione funzionale
          vacante  presso  la propria o altra unita' sanitaria locale
          della  regione  o della provincia autonoma con l'osservanza
          dei  criteri  previsti  dagli articoli 39, primo, secondo e
          terzo  comma,  40  e  41  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibile,
          o in mancanza e' utilizzato in soprannumero riassorbibile.
            9.  I  piani  sanitari  delle  regioni  e  delle province
          autonome  devono inoltre contenere disposizioni riguardanti
          la  riorganizzazione  dei  turni  di  lavoro dei medici dei
          servizi  di  diagnosi e cura e del personale dei servizi di
          diagnostica  strumentale,  l'utilizzazione  intensiva delle
          camere  operatorie  e  delle  apparecchiature di tecnologia
          avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione
          dei  posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di
          reperibilita',  nonche' la utilizzazione degli incentivi ad
          incremento  della  produttivita'  degli  ospedali  nel loro
          insieme  e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed
          economali.
            10.  I  piani  sanitari  delle  regioni  e delle province
          autonome,    fermo   restando   l'obiettivo   della   piena
          utilizzazione  e  del riequilibrio territoriale dei presidi
          pubblici,   indicano   il  fabbisogno  di  convenzioni  con
          istituzioni  private  di ricovero e cura, stabilendo ambiti
          programmati  di  collaborazione  in relazione alla funzione
          complementare ad esse affidata.
            11.  L'ambito  programmato  di collaborazione va definito
          tenendo   conto   della   dislocazione  territoriale  delle
          istituzioni  da  convenzionare  in  relazione al fabbisogno
          assistenziale  da  soddisfare,  e della presenza di presidi
          convenzionati obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39,
          41,  42  e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833.
            12.  E'  abrogato  l'articolo  16 della legge 22 dicembre
          1984, n. 887".

          Nota agli artt. 77 e 90:
            Il  testo  dell'art.  35  del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
          761,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio
          1980,  n.  45,  supplemento ordinario recante titolo "Stato
          giuridico  del  personale delle unita' sanitarie locali" e'
          il seguente:
            "Art.  35 (Rapporto di lavoro del personale medico). - Il
          rapporto di lavoro del personale medico puo' essere a tempo
          pieno o a tempo definito.
            Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:
              a)   l'obbligo   di  prestare  40  ore  settimanali  di
          servizio,  salvo  quanto  previsto  dall'accordo  nazionale
          unico;
              b)   la  totale  disponibilita'  per  tutti  i  servizi
          dell'unita'  sanitaria  locale  nell'ambito  delle funzioni
          della posizione funzionale e della disciplina propria degli
          interessati;
              c)  il diritto all'attivita' libero-professionale al di
          fuori  dei servizi e delle strutture della unita' sanitaria
          locale,  limitatamente  a  consulti  e  a  consulenze,  non
          continuativi, sulla base di norme regionali;
              d)     il    diritto    all'esercizio    dell'attivita'
          libero-professionale  nell'ambito  dei  servizi,  presidi e
          strutture  della  unita'  sanitaria  locale,  sulla base di
          norme regionali;
              e)  la  preferenza  per  gli  incarichi  didattici e di
          ricerca  e  per  i  comandi  ed  i  corsi  di aggiornamento
          tecnico-scientifico e professionale;
              f) la priorita' per l'esercizio di attivita' consultive
          e tecniche, richieste da terzi all'unita' sanitaria locale,
          da  svolgere  oltre  l'orario di lavoro e anche fuori dalla
          sede di servizio.
              Salvo  quanto previsto dall'art. 47, sesto comma, della
          legge  23  dicembre  1978,  n. 833, il rapporto di lavoro a
          tempo  pieno  e'  concesso a domanda. Del pari a domanda e'
          concesso  il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno
          a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il comitato
          di  gestione.  La mancata concessione del passaggio a tempo
          definito  deve essere motivata in relazione a comprovate ed
          effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.
              Il  personale  assunto con i concorsi di cui al settimo
          comma  dell'art.  47  della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          puo'  chiedere  il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo
          pieno  a  quello  a  tempo definito qualora siano mutate le
          esigenze  di  cui al sesto comma del richiamato art. 47 o a
          seguito  del  trasferimento ad altra struttura, divisione o
          servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno.
              Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:
                a)  l'obbligo  di  prestare  30  ore  settimanali  di
          servizio,  salvo  quanto  previsto  dall'accordo  nazionale
          unico;
                b)   la  totale  disponibilita',  entro  l'orario  di
          servizio, per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale,
          nell'ambito  delle  funzioni,  della posizione funzionale e
          della disciplina propria degli interessati;
                c)    la    facolta'    di   esercitare   l'attivita'
          libero-professionale,  anche  fuori  dei  servizi  e  delle
          strutture  della  unita'  sanitaria  locale,  purche'  tale
          attivita'   non   sia   prestata  con  rapporto  di  lavoro
          subordinato,  non  sia  in contrasto con gli interessi ed i
          fini  istituzionali  della  unita' sanitaria locale stessa,
          ne'  sia  incompatibile  con  gli  orari di lavoro, secondo
          modalita' e limiti previsti dalla legge regionale;
                d)    la    facolta'    di   esercitare   l'attivita'
          libero-professionale  in  regime  convenzionale, secondo le
          modalita'  ed i limiti stabiliti dagli accordi nazionali di
          cui all'art. 48 della legge 28 dicembre 1978, n. 833.
              L'attivita'    libero-professionale,    all'interno   o
          all'esterno  delle  strutture  e  dei  servizi della unita'
          sanitaria  locale,  e'  intesa  a  favorire  esperienze  di
          pratica   professionale,  contatti  con  i  problemi  della
          prevenzione,   cura   e   riabilitazione   e  aggiornamento
          tecnico-scientifico  e  professionale  nell'interesse degli
          utenti e della collettivita'.
              L'attivita'   libero-professionale   all'interno  delle
          strutture  e  dei  servizi  dell'unita' sanitaria locale e'
          esercitata:
                a)   in  costanza  di  ricovero  nelle  strutture  di
          ricovero   ospedaliero   debbono   essere   predisposti   e
          realizzati  appositi  spazi distinti e specifici - entro il
          limite  variabile  di  posti letto dal quattro al dieci per
          cento  del  totale  -  che  possono  anche  prescindere, in
          mancanza  di  camere  separate, da riferimenti a livello di
          confort alberghiero. Detta attivita' viene svolta in equipe
          ed e' comprensiva dei servizi connessi;
                b)   in   regime  ambulatoriale  con  utilizzo  delle
          relative   strutture,   secondo   modalita'   organizzative
          stabilite  dall'unita'  sanitaria  locale  in accordo con i
          sanitari  interessati;  tale attivita' libero-professionale
          deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per
          l'attivita'  ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i
          servizi  che per esigenze tecniche non lo consentono, per i
          quali deve essere previsto un plus orario.
              Le   tariffe   minime  e  massime  per  le  prestazioni
          libero-professionali,   nell'ambito  dei  servizi  e  delle
          strutture  dell'unita'  sanitaria locale e per le attivita'
          di  consulenza  sono  determinate  con decreto del Ministro
          della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le
          modalita'   di  attribuzione  dei  relativi  proventi  sono
          disciplinate nell'accordo nazionale unico.
              Le  regioni,  qualora  le  unita'  sanitarie locali non
          siano  in  grado di assicurare l'esercizio del diritto alla
          libera  attivita'  professionale  all'interno delle proprie
          strutture per accertate, obiettive carenze delle medesime o
          per    obiettive   impossibilita'   organizzative,   devono
          provvedere  a  garantire  tale  diritto, nel rispetto delle
          vigenti   norme   sull'esercizio   della  libera  attivita'
          professionale  intramurale,  anche mediante l'utilizzazione
          di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture e'
          regolata  da  apposite  convenzioni che le unita' sanitarie
          locali  dovranno  stipulare  in  conformita'  a schemi tipo
          approvati  dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio
          sanitario nazionale.
              Le disposizioni del presente articolo si applicano, per
          la  parte  compatibile,  anche  ai  medici dipendenti dagli
          istituti  universitari,  dai  policlinici  convenzionati  e
          dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
              Per  i  medici  universitari,  in  considerazione delle
          altre  attivita' rientranti nei loro compiti istituzionali,
          la opzione per il tempo pieno e' reversibile in relazione a
          motivate esigenze didattiche e di ricerca.
              L'orario  settimanale  di  servizio  di  ciascun medico
          universitario,  per  lo  svolgimento delle proprie mansioni
          didattiche,  di  ricerca  e  assistenziali  e'  globalmente
          considerato     corrispondente     a     quello    previsto
          rispettivamente  per  il rapporto di lavoro a tempo pieno e
          per il rapporto di lavoro a tempo definito.
              L'esigenza  assistenziale delle strutture universitarie
          convenzionate   secondo   quanto   sara'   stabilito  nelle
          convenzioni  da stipulare ai sensi dell'art. 39 della legge
          23  dicembre  1978,  n.  833,  va  assicurata dal personale
          medico universitario interessato globalmente considerato".

          Nota agli art. 77 e 91:
            Il  testo  dell'art.  47 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
          1978,   n.   360,   supplemento  ordinario  recante  titolo
          "Istituzione   del  servizio  sanitario  nazionale"  e'  il
          seguente:
            "Art.  47 (Personale dipendente). - Lo stato giuridico ed
          economico  del  personale  delle unita' sanitarie locali e'
          disciplinato,   salvo  quanto  previsto  espressamente  dal
          presente articolo, secondo i principi generali e comuni del
          rapporto di pubblico impiego.
            In   relazione   a  quanto  disposto  dal  secondo  comma
          dell'art.  13,  la  gestione  amministrativa  del personale
          delle  unita'  sanitarie  locali e' demandata all'organo di
          gestione  delle  stesse,  dal  quale  il suddetto personale
          dipende   sotto   il  profilo  funzionale,  disciplinare  e
          retributivo.
            Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro il 30 giugno
          1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto
          con   i  Ministri  della  sanita'  e  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni
          sindacali  delle  categorie  interessate uno o piu' decreti
          aventi  valore  di  legge ordinaria per disciplinare, salvo
          quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo
          stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
              1)  assicurare  un  unico  ordinamento del personale in
          tutto il territorio nazionale;
              2)   disciplinare  i  ruoli  del  personale  sanitario,
          professionale, tecnico ed amministrativo;
              3)   definire   le  tabelle  di  equiparazione  per  il
          personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le
          cui   funzioni   sono   trasferite  ai  comuni  per  essere
          esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere
          a  regolare  i  trattamenti  di previdenza e di quiescenza,
          compresi  gli  eventuali  trattamenti  integrativi  di  cui
          all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
              4)   garantire   con   criteri   uniformi   il  diritto
          all'esercizio  della  libera  attivita' professionale per i
          medici  e  veterinari  dipendenti  dalle  unita'  sanitarie
          locali,  dagli  istituti  universitari  e  dai  policlinici
          convenzionati  e  dagli  istituti scientifici di ricovero e
          cura di cui all'art. 42. Con legge regionale sono stabiliti
          le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita';
              5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente
          per  i  medici  a  tempo pieno, l'esercizio delle attivita'
          didattiche  e  scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il
          comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
              6)    fissare    le   modalita'   per   l'aggiornamento
          obbligatorio professionale del personale;
              7)  prevedere  disposizioni  per  rendere  omogeneo  il
          trattamento  economico  complessivo  e  per  equiparare gli
          istituti normativi aventi carattere economico del personale
          sanitario    universitario    operante    nelle   strutture
          convenzionate   con   quelli  del  personale  delle  unita'
          sanitarie locali.
              Ai  fini  di  una  efficace  organizzazione dei servizi
          delle  unita' sanitarie locali, le norme delegate di cui al
          comma  precedente, oltre a demandare alla regione il potere
          di  emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'art.
          117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
                1)  criteri generali per la istituzione e la gestione
          da  parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del
          personale  del  servizio  sanitario  nazionale  addetto  ai
          presidi,  servizi  ed uffici delle unita' sanitarie locali.
          Il  personale in servizio presso le unita' sanitarie locali
          sara'  collocato  nei  diversi ruoli in rapporto a titoli e
          criteri  fissati  con  decreto  del Ministro della sanita'.
          Tali  ruoli  hanno  valore anche ai fini dei trasferimenti,
          delle promozioni e dei concorsi;
                2)   criteri   generali   per   i  comandi  o  per  i
          trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;
                3)  criteri generali per la regolamentazione, in sede
          di accordo nazionale unico, della mobilita' del personale;
                4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici,
          che  devono essere banditi dalla regione su richiesta delle
          unita'   sanitarie   locali,   e  per  la  efficacia  delle
          graduatorie  da  utilizzare  anche  ai  fini del diritto di
          scelta tra i posti messi a concorso;
                5)  disposizioni  volte  a  stabilire che nell'ambito
          delle  singole unita' sanitarie locali l'assunzione avviene
          nella qualifica funzionale e non nel posto.
              I  decreti  delegati di cui al terzo comma del presente
          articolo prevedono altresi' norme riguardanti:
                a)  i  criteri  per  la valutazione, anche ai fini di
          pubblici  concorsi,  dei sei vizi e dei titoli di candidati
          che  hanno  svolto  la  loro  attivita'  o  nelle strutture
          sanitarie  degli  enti  di  cui  all'art.  41  o  in quelle
          convenzionate  a  norma  dell'art. 43 fatti salvi i diritti
          acquisiti ai sensi dell'art. 129 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969;
                b)  la quota massima dei posti vacanti che le regioni
          possono riservare, per un tempo determinato, a personale in
          servizio   a   rapporto   di  impiego  continuativo  presso
          strutture    convenzionate    che   cessino   il   rapporto
          convenzionale  nonche'  le  modalita'  ed  i  criteri per i
          relativi concorsi;
                c)  le  modalita'  ed  i criteri per l'immissione nei
          ruoli  regionali  di  cui  al  n.  1) del precedente comma,
          previo  concorso  riservato,  del  personale  non  di ruolo
          addetto  esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi
          sanitari  in  data  non  successiva al 30 giugno 1978 ed in
          servizio  all'atto  dell'entrata  in  vigore della presente
          legge  presso  regioni,  comuni,  province, loro consorzi e
          istituzioni ospedaliere pubbliche.
              Le   unita'  sanitarie  locali,  per  l'attuazione  del
          proprio  programma di attivita' e in relazione a comprovate
          ed   effettive  esigenze  assistenziali,  didattiche  e  di
          ricerca,  previa  autorizzazione della regione, individuano
          le  strutture,  le divisioni ed i servizi cui devono essere
          addetti  sanitari  a  tempo  pieno  e prescrivono, anche in
          carenza  della  specifica  richiesta  degli  interessati, a
          singoli  sanitari  delle  predette  strutture,  divisioni e
          servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.
              In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di
          concorso  per  posti  vacanti  prescrivono  il  rapporto di
          lavoro a tempo pieno.
              Il  trattamento  economico  e gli istituti normativi di
          carattere  economico  del  rapporto  d'impiego  di tutto il
          personale  sono  disciplinati  mediante  accordo  nazionale
          unico,  di  durata triennale, stipulato tra il (governo, le
          regioni  e  l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani
          (ANCI)   e   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative   in   campo   nazionale   delle  categorie
          interessate.  La  delegazione  del Governo, delle regioni e
          dell'ANCI   per  la  stipula  degli  accordi  anzidetti  e'
          costituita  rispettivamente:  da  un  rappresentante  della
          Presidenza  del consiglio dei Ministri e dai ministri della
          sanita',  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e del
          tesoro;  da  cinque  rappresentanti designati dalle regioni
          attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13
          della  legge  16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti
          designati dall'ANCI.
              L'accordo  nazionale di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
              E' fatto divieto di concedere al personale delle unita'
          sanitarie   locali   compensi,   indennita'  o  assegni  di
          qualsiasi  genere  e  natura che modifichino direttamente o
          indirettamente   il   trattamento  economico  previsto  dal
          decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire
          la  parificazione  delle  lingue  italiana  e  tedesca  nel
          servizio   sanitario,   e'   fatta  salva  l'indennita'  di
          bilinguismo  in  provincia di Bolzano. Gli atti adottati in
          contrasto  con  la  presente  norma sono nulli di diritto e
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.
              Il  Ministero  della  difesa puo' stipulare convenzioni
          con    le   unita'   sanitarie   locali   per   prestazioni
          professionali  presso  la organizzazione sanitaria militare
          da  parte  del  personale delle unita' sanitarie locali nei
          limiti di orario previsto per detto personale".