Art. 77. Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del veterinario 1. Il rapporto di lavoro del medico puo' essere, ai sensi degli articoli 47 della legge n. 833/1978 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a "tempo definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali rapporti ordinari di lavoro. 2. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennita' integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di percepirla nelle altre attivita' compatibili e con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate. 3. I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di prestare n. 38 ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30 ore settimanali. 4. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno e' previsto che quattro ore dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attivita' non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata, etc. 5. Nel rapporto di lavoro a tempo definito e' prevista allo stesso scopo la riserva di 1 ora e 30 minuti. 6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza, non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione per l'eventuale impiego in attivita' ordinarie, va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma puo' anche essere cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione di anno o per particolari necessita' di servizio. Va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura e non puo', in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 7. Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito" e i veterinari hanno facolta' di svolgere l'attivita' libero professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, oppure incompatibile con gli orari di servizio. 8. In ogni caso tali attivita' non debbono configurare un distinto rapporto di impiego. 9. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, la riduzione dell'orario di lavoro avverra' con le seguenti cadenze temporali: a) per i medici a tempo pieno e per i veterinari: da ore 38 ad ore 37 settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 a ore 36 settimanali, con decorrenza 31 dicembre 1987; b) per i medici a tempo definito: da ore 28,30 ad ore 27,30 settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 31 dicembre 1987, n. 27 ore settimanali. 10. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 11. Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del personale medico nel servizio pubblico gli enti debbono privilegiare il rapporto a tempo pieno e favorire, pertanto, le richieste di passaggio dei medici dal rapporto a tempo definito al rapporto a tempo pieno. 12. Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente con le effettive esigenze del Servizio sanitario tenuto, altresi', conto della riduzione dell'orario di lavoro prevista dal presente decreto, delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei piani sanitari regionali. 13. La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere adeguatamente motivata. 14. Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico puo' chiedere il riesame da parte della commissione regionale di cui all'articolo successivo. 15. L'orario di lavoro settimanale e' articolato su 6 o 5 giornate. 16. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo. 17. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in piu' sedi appartenenti alla stessa o ad altra Unita' sanitaria locale il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge. 18. I medici ed i veterinari hanno altresi' l'obbligo di prestare l'attivita' per tutti i compiti demandati agli enti dalla legge n. 833/1978 nonche' attivita' consultive richieste dall'amministrazione per altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna forma di compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa.
Nota all'art. 77: Il testo dell'art. 10 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1985, n. 260 recante "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988" e' il seguente: Art. 10. (Disposizioni particolari in materia di organizzazione degli ospedali).- 1. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, nel definire le misure di cui al precedente art. 9, lettera f), devono contenere indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in conformita' ai seguenti parametri tendenziali: a) dotazione media dei posti letto nell'ambito della regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione considerando i posti letto in ospedali pubblici, quelli convenzionali obbligatoriamente e quelli dei presidi delle unita' sanitarie locali di cui all'articolo 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' i posti letto di strutture private convenzionate, valutati, questi ultimi, limitatamente ai fini dei computi di cui sopra, al 50 per cento. Tale standard e' riferito al tasso di ospedalizzazione della popolazione residente nella regione e potra' essere variato in misura proporzionale ai flussi di ricovero da altre regioni. L'anzidetto standard, nelle regioni dove la dotazione dei posti letto e' superiore all'8 per mille, puo' essere raggiunto entro il 1990; b) tasso medio di ospedalizzazione: 160 per mille; c) tasso minimo di utilizzazione dei posti letto compreso tra il 70 e il 75 per cento; d) durata media della degenza: undici giorni. 2. I piani sanitari delle regioni e delle province autonomo devono altresi' prevedere: a) la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in deroga a quanto previsto dagli articoli 26 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129, delle degenze ospedaliere in aree funzionali omogenee afferenti alle attivita' di medicina, di chirurgia e di specialita', che, pur articolate in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura, anche a carattere pluridisciplinare, siano dimensionate in rapporto alle esigenze assistenziali e rappresentino misure di avvio all'applicazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) la soppressione, l'accorpamento e la trasformazione in servizi speciali di diagnosi e cura, previsti dall'articolo 36, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tassi di utilizzazione dei posti letto, con esclusione di quelli adibiti a ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per cento nel triennio 1982-84, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di tali interventi nonche' di quelli di cui alla precedente lettera a), sono fatte salve le esigenze della didattica e della ricerca nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; c) le scelte volte a promuovere una migliore e piu' umana qualita' della vita dei degenti negli ospedali, avendo anche riguardo alla possibilita' di realizzare, soprattutto per i bambini, soddisfacenti rapporti con i familiari e con l'ambiente esterno nella piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche dei presidi ospedalieri. 3. E' fatto divieto, nelle regioni e nelle province autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore a quella indicata alla lettera a) del comma 1, di procedere alla costruzione di nuovi ospedali ed all'ampliamento di quelli esistenti. 4. Le regioni e le province autonome possono consentire deroghe al divieto di cui al precedente comma 3 solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero non inferiore di posti letto nel territorio della stessa o di altra unita' sanitaria locale. 5. Nel caso di soppressione di divisioni o sezioni autonome non e' consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse. 6. Gli spazi ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure indicate nei commi precedenti sono destinati con priorita': a) alla strutturazione di specifiche sezioni di degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti e ad alto rischio invalidante; b) ad attivita' di ospedalizzazione a ciclo diurno; c) all'esercizio dell'attivita' libero-professionale in sede ospedaliera dei medici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 35, commi sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; d) a migliorare la ricettivita' alberghiera dell'ospedale, anche per servizi da rendere a pagamento quale forma di autofinanziamento delle unita' sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730. 7. I posti di organico anche se riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente articolo 2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente articolo 8. 8. Il personale non utilizzato e' trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unita' sanitaria locale della regione o della provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibile, o in mancanza e' utilizzato in soprannumero riassorbibile. 9. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono inoltre contenere disposizioni riguardanti la riorganizzazione dei turni di lavoro dei medici dei servizi di diagnosi e cura e del personale dei servizi di diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle camere operatorie e delle apparecchiature di tecnologia avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di reperibilita', nonche' la utilizzazione degli incentivi ad incremento della produttivita' degli ospedali nel loro insieme e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed economali. 10. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, fermo restando l'obiettivo della piena utilizzazione e del riequilibrio territoriale dei presidi pubblici, indicano il fabbisogno di convenzioni con istituzioni private di ricovero e cura, stabilendo ambiti programmati di collaborazione in relazione alla funzione complementare ad esse affidata. 11. L'ambito programmato di collaborazione va definito tenendo conto della dislocazione territoriale delle istituzioni da convenzionare in relazione al fabbisogno assistenziale da soddisfare, e della presenza di presidi convenzionati obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 12. E' abrogato l'articolo 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887". Nota agli artt. 77 e 90: Il testo dell'art. 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1980, n. 45, supplemento ordinario recante titolo "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali" e' il seguente: "Art. 35 (Rapporto di lavoro del personale medico). - Il rapporto di lavoro del personale medico puo' essere a tempo pieno o a tempo definito. Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta: a) l'obbligo di prestare 40 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico; b) la totale disponibilita' per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati; c) il diritto all'attivita' libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture della unita' sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base di norme regionali; d) il diritto all'esercizio dell'attivita' libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unita' sanitaria locale, sulla base di norme regionali; e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale; f) la priorita' per l'esercizio di attivita' consultive e tecniche, richieste da terzi all'unita' sanitaria locale, da svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio. Salvo quanto previsto dall'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro a tempo pieno e' concesso a domanda. Del pari a domanda e' concesso il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il comitato di gestione. La mancata concessione del passaggio a tempo definito deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca. Il personale assunto con i concorsi di cui al settimo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, puo' chiedere il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano mutate le esigenze di cui al sesto comma del richiamato art. 47 o a seguito del trasferimento ad altra struttura, divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta: a) l'obbligo di prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico; b) la totale disponibilita', entro l'orario di servizio, per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni, della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati; c) la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale, anche fuori dei servizi e delle strutture della unita' sanitaria locale, purche' tale attivita' non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali della unita' sanitaria locale stessa, ne' sia incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalita' e limiti previsti dalla legge regionale; d) la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale in regime convenzionale, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge 28 dicembre 1978, n. 833. L'attivita' libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi della unita' sanitaria locale, e' intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettivita'. L'attivita' libero-professionale all'interno delle strutture e dei servizi dell'unita' sanitaria locale e' esercitata: a) in costanza di ricovero nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici - entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale - che possono anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attivita' viene svolta in equipe ed e' comprensiva dei servizi connessi; b) in regime ambulatoriale con utilizzo delle relative strutture, secondo modalita' organizzative stabilite dall'unita' sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attivita' libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attivita' ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario. Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture dell'unita' sanitaria locale e per le attivita' di consulenza sono determinate con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le modalita' di attribuzione dei relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale unico. Le regioni, qualora le unita' sanitarie locali non siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto alla libera attivita' professionale all'interno delle proprie strutture per accertate, obiettive carenze delle medesime o per obiettive impossibilita' organizzative, devono provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme sull'esercizio della libera attivita' professionale intramurale, anche mediante l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture e' regolata da apposite convenzioni che le unita' sanitarie locali dovranno stipulare in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Per i medici universitari, in considerazione delle altre attivita' rientranti nei loro compiti istituzionali, la opzione per il tempo pieno e' reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca. L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali e' globalmente considerato corrispondente a quello previsto rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto di lavoro a tempo definito. L'esigenza assistenziale delle strutture universitarie convenzionate secondo quanto sara' stabilito nelle convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, va assicurata dal personale medico universitario interessato globalmente considerato". Nota agli art. 77 e 91: Il testo dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario recante titolo "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e' il seguente: "Art. 47 (Personale dipendente). - Lo stato giuridico ed economico del personale delle unita' sanitarie locali e' disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego. In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13, la gestione amministrativa del personale delle unita' sanitarie locali e' demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale; 2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo; 3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unita' sanitarie locali, dagli istituti universitari e dai policlinici convenzionati e dagli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'art. 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita'; 5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attivita' didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico; 6) fissare le modalita' per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale; 7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unita' sanitarie locali. Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere: 1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanita'. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi; 2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale; 3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilita' del personale; 4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unita' sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso; 5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unita' sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto. I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresi' norme riguardanti: a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei sei vizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attivita' o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'art. 41 o in quelle convenzionate a norma dell'art. 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969; b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonche' le modalita' ed i criteri per i relativi concorsi; c) le modalita' ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche. Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attivita' e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno. In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno. Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il (governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del consiglio dei Ministri e dai ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. E' fatto divieto di concedere al personale delle unita' sanitarie locali compensi, indennita' o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, e' fatta salva l'indennita' di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con le unita' sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unita' sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale".