Art. 8. (Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Nota all'art. 8: Il testo dell'art 6 del decreto del Ministero della Sanita' del 30 gennaio 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 recante: "Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761" e' il seguente: "Art. 6 (Nomina delle commissioni - Compensi). - L'organo regionale competente secondo l'ordinamento regionale ovvero l'organo indicato dal consiglio regionale, dopo la scadenza del bando di concorso acquisite le designazioni da parte del Ministero della Sanita' e delle organizzazioni sindacali ed espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina la commissione esaminatrice mette a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa. La richiesta di designazione all'organizzazione sindacale va inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla relativa segreteria regionale. La designazione de e essere effettuato entro trenta giorni dai, ricevimento della richiesta. Qualora risultino individuate, in armonia con l'art. 47 della legge 23 dicembre 19718, n. 833, piu' organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatti salvi gli effetti dell'art. 167 del presente decreto, l'organo regionale competente invita le singole organizzazioni a far pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la propria designazione nominativa ed indica, ai fini della successiva nomina del componente in rappresentanza delle predette organizzazioni, il luogo, la data e l'ora per la effettuazione, ove necessario, del sorteggio da espletare anteriormente alle operazioni di cui al successivo art. 7. Possono assistere al sorteggio un rappresentante dell'organizzazioni sindacali interessate nonche' dell'ordine professionale ove l'iscrizione al medesimo costituisca requisito di ammissione al concorso. Nel caso di mancata designazione da parte dell'unica o delle piu' organizzazioni sindacali di cui al secondo e terzo comma, si provvede in via sostitutiva al sorteggio di un nominativo estratto consensualmente con le modalita' del citato art. 7. Nei concorsi per le posizioni funzionali apicali si procede altresi', con le stesse modalita' di cui ai precedenti comma, alla nomina della commissione prevista dal terzo comma dell'art 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Tale commissione provvede alla formulazione della graduatoria unica, comune, relativa ai soli titoli, di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti da valutarsi in conformita' ai criteri stabiliti con il presente decreto. Fermo restando quanto previsto ai precedenti comma, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalita' di cui al primo comma del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati, possono essere nominati appositi comitati, con indicazione dei relativi segretari scelti tra i funzionari amministrativi della regione. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione giudicatrice del concorso. Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice. Ai componenti spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico. Spetta, altresi' il compenso nella misura stabilita con il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.