Art. 81.
                        Lavoro straordinario

  1.  Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro.
  2.   Le   prestazioni   di  lavoro  straordinario  hanno  carattere
eccezionale,  devono  rispondere  ad effettive esigenze di servizio e
debbono essere preventivamente autorizzate.
  3.  Dette  prestazioni  non  possono  superare  il  limite  massimo
individuale di 80 ore annue.
  4.  Gli  enti,  per  comprovate  ed  improcrastinabili  esigenze di
servizio  e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono
autorizzare  prestazioni  di  lavoro  straordinario per particolari e
definite  funzioni,  posizioni  di  lavoro  o settori di attivita' in
deroga  al  limite  di  cui al comma 3, fino ad un massimo di 150 ore
annue.
  5.  Il  lavoro  straordinario  puo',  a  richiesta del dipendente e
compatibilmente  con  le  esigenze di servizio, essere compensato con
riposi sostitutivi.
  6.  Non  sono  compresi  nel  tetto  di  cui  al comma 2, le ore di
straordinario  prestate  nei  seguenti casi: richiamo in servizio per
pronta    disponibilita';   comando   per   esigenze   di   servizio;
partecipazione  a  riunioni  di  organi  collegiali  e commissioni di
concorso.
  7.  La  partecipazione  a  commissioni  di  concorso  del  Servizio
sanitario  nazionale  potra'  essere  retribuita, se effettuata al di
fuori  del  normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con
le  modalita'  di  cui  al  comma  6, nella sola ipotesi in cui leggi
regionali non prevedano specifici compensi.
  8.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura
oraria   dei   compensi   per  lavoro  straordinario  e'  determinata
maggiorando   la   misura   oraria   di  lavoro  ordinario  calcolata
convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:
    stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
    indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
dicembre dell'anno precedente;
    rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.
  9.  La  maggiorazione  di  cui  sopra  e'  pari  al  15% per lavoro
straordinario  diurno,  al  30% per lavoro straordinario prestato nei
giorni  festivi  o  in  orario  notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno  successivo)  ed al 50% per quello prestato in orario notturno
festivo.
  10.  Dal  31  dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 e'
ridotto al 156.
  11.  Le  tariffe  orarie,  stabilite al 31 dicembre 1985 in base al
preesistente  sistema di calcolo, previste dai rispettivi ordinamenti
sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie
di pari importo derivanti dal nuovo sistema di calcolo.
  12.  Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario
reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a
tempo pieno.